Aifa. Russo e Pavesi direttore tecnico-scientifico e amministrativo. Le nomine alla conferenza Stato-Regioni

Aifa. Russo e Pavesi direttore tecnico-scientifico e amministrativo. Le nomine alla conferenza Stato-Regioni

Aifa. Russo e Pavesi direttore tecnico-scientifico e amministrativo. Le nomine alla conferenza Stato-Regioni
Le nomine saranno esaminate alla riunione per acquisire il previsto parere di competenza della Conferenza Stato-Regioni. Russo è un dirigente Aifa, attuale direttore dell’Ufficio Registri di Monitoraggio dell'ente regolatorio. Pavesi, esperto di management sanitario, è attualmente direttore generale dell’assessorato al Welfare di Regione Lombardia.

I nomi di Pierluigi Russo e di Giovanni Pavesi sono quelli proposti dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, per ricoprire il ruolo rispettivamente di direttore tecnico-scientifico e direttore amministrativo dell’Agenzia italiana del farmaco. (Aifa). È quanto riporta una comunicazione inviata al ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, dallo stesso Schillaci.

Russo, nato nel 1965, è laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Farmacologia, con un dottorato di ricerca in Farmacoeconomia conseguito all’Università Sapienza di Roma e un post-dottorato di ricerca presso l’Università di Firenze su Farmacoutilizzazione e impatto economico delle malattie geriatriche, è un dirigente Aifa, attuale direttore dell’Ufficio Registri di Monitoraggio dell’ente regolatorio.

Pavesi, classe 1951, esperto di management sanitario, è attualmente direttore generale dell’assessorato al Welfare di Regione Lombardia.

Il nuovo regolamento Aifa prevede che il direttore tecnico-scientifico:

a) attua le misure idonee ad assicurare le funzioni di cui all’articolo 48, comma 5, lettere a), b), g), h), i) ed l), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
b) formula proposte ai fini della predisposizione dell’elenco di cui all’articolo 6, comma 3, lettera i), del presente regolamento;
c) cura il coordinamento con le attività dell’EMA.

Il direttore tecnico-scientifico cura, altresì, in raccordo con il direttore amministrativo, le attività di cui all’articolo 10, comma 2-bis, del regolamento.

Mentre il direttore amministrativo:
a) predispone e trasmette al Presidente, per la deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione:
1) lo schema di bilancio preventivo e consuntivo, nonché i programmi triennali e annuali di attività dell’Agenzia accompagnati dai rispettivi documenti di bilancio previsionale e di rendicontazione;
2) gli schemi di regolamenti interni necessari per assicurare il funzionamento dell’Agenzia;
3) la dotazione organica complessiva e la ripartizione tra le aree funzionali delle relative risorse umane, materiali ed economico-finanziarie;
b) stipula i contratti e le convenzioni secondo gli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di amministrazione;
c) fissa, sentito il Direttore tecnico-scientifico per i profili di competenza, gli obiettivi delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali, ne stabilisce i livelli di responsabilità ed attua le modalità di incentivazione economica per il conseguimento degli obiettivi e dei risultati;
d) attua la ripartizione tra gli uffici di direzione generale delle relative risorse umane, materiali ed economico-finanziarie;
e) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell’Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;
f) cura gli affari legali e il contenzioso, nonché le attività inerenti alla qualità delle procedure, le funzioni di segreteria degli organismi collegiali operanti presso l’Agenzia, nonché le attività relative ai sistemi informativi dell’Agenzia.

Inoltre il direttore amministrativo, in raccordo con il direttore tecnico-scientifico:

a) predispone lo schema di convenzione di cui al precedente articolo 4, comma 3, del regolamento e la sottopone al Presidente;
b) predispone i periodici rapporti informativi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera d), del regolamento, per l’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione ai fini della successiva trasmissione al Ministro della salute.

07 Febbraio 2024

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