Farmaci. Aifa pubblica la nuova guida per le aziende con tutti i chiarimenti su autorizzazioni, variazioni e rinnovi

Farmaci. Aifa pubblica la nuova guida per le aziende con tutti i chiarimenti su autorizzazioni, variazioni e rinnovi

Farmaci. Aifa pubblica la nuova guida per le aziende con tutti i chiarimenti su autorizzazioni, variazioni e rinnovi

Il documento "Questions&Answers" aggiorna le procedure per le domande di Aic, le variazioni e le notifiche. Dalla denominazione dei farmaci ai confezionamenti multilingue, fino alle tariffe e al silenzio-assenso: le regole per orientarsi tra procedure nazionali, europee e decentrate.

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato la versione aggiornata (Rev.2, giugno 2026) del documento di “Questions&Answers sui processi autorizzativi relativi a procedure nazionali, di mutuo riconoscimento e decentrate”, un vademecum pensato per fornire ai richiedenti e ai titolari delle Autorizzazioni all’Immissione in Commercio (Aic) chiarimenti su tematiche regolatorie, dalla presentazione delle domande alla gestione delle variazioni post-autorizzazione.

Il documento, elaborato dagli Uffici dell’Area Autorizzazioni Medicinali, organizza in dieci sezioni tematiche le risposte alle domande più frequenti poste dalle Associazioni di categoria e dalle singole Aziende, integrando e aggiornando le informazioni già pubblicate sul sito dell’Agenzia.

Tra le questioni affrontate, un capitolo significativo riguarda la denominazione dei medicinali. L’Aifa chiarisce che in Italia non sono accettabili denominazioni che contengano anche la forma farmaceutica e il dosaggio, che non possono essere considerati parti integranti del nome del farmaco. Il dosaggio, invece, deve preferibilmente essere espresso in conformità alle indicazioni europee, in termini di massa della forma attiva della molecola (acido o base liberi), salvo casi consolidati in cui l’espressione tradizionale nella forma salificata o idrata possa ridurre il rischio di errori terapeutici.

Per quanto riguarda i “marchi a ombrello”, ovvero marchi uguali o simili a quelli già in commercio accompagnati da elementi aggiuntivi, l’uso è accettabile solo a determinate condizioni: il marchio deve essere accompagnato da elementi che individuino il prodotto in modo univoco, riferiti esclusivamente alla categoria farmacoterapeutica o alle indicazioni, e non deve essere utilizzato, nemmeno in parte, per prodotti merceologici diversi dai medicinali.

Il documento specifica, inoltre, che la base giuridica di una domanda di Aic non può essere cambiata dopo l’avvio della procedura. Per utilizzare una base legale diversa, il richiedente deve presentare una nuova domanda.

La sezione dedicata alle variazioni aggiorna le modalità di presentazione delle istanze, che devono essere inviate esclusivamente tramite il Portale Variazioni di Aifa in formato eCTD, senza il contestuale deposito cartaceo. Per le procedure che prevedono documentazione originale, va allegata la dichiarazione sostitutiva.

Una novità riguarda le variazioni di tipo IA, che dal 2025 possono essere presentate solo come raggruppamenti nell’ambito dell’annual update, di super-grouping o di worksharing, salvo eccezioni specifiche adeguatamente giustificate. Per quanto riguarda i worksharing, a partire dal 1° gennaio 2025 questa procedura diventa obbligatoria per le variazioni che riguardano più medicinali dello stesso titolare, mentre rimane opzionale quando coinvolge titolari diversi.

Il documento chiarisce inoltre che le variazioni di tipo IA devono essere inserite nell’annual update solo se sono trascorsi almeno 9 mesi dalla data di implementazione della variazione più vecchia. Le variazioni incluse devono riguardare le stesse forme farmaceutiche e gli stessi dosaggi: se alcune variazioni interessano solo alcuni dosaggi o forme, devono essere presentate in un aggiornamento annuale separato.

In materia di modifiche amministrative, l’Aifa conferma che l’eliminazione di più siti produttivi per una stessa Aic può essere presentata con un’unica variazione IA, fermo restando il rispetto delle condizioni richieste. Sul fronte della qualità, l’aggiunta di un nuovo parametro di specifica per un’impurezza nel controllo del prodotto finito è classificata come variazione di tipo IB, non IA.

Quanto ai materiali di confezionamento, il documento specifica che l’aggiunta di un blister con un materiale di composizione qualitativa diversa da quella registrata richiede l’attribuzione di un nuovo codice Aic. Viceversa, il diverso spessore o grammatura di un blister già registrato, o il diverso tipo di PVC (bianco o trasparente), non comporta l’attribuzione di un nuovo codice, ma deve essere richiesto tramite apposita variazione.

Per i medicinali generici, l’Aifa chiarisce che il medicinale di riferimento non può essere cambiato per tutto il corso della vita del prodotto. Tuttavia, è possibile indicare un diverso medicinale di riferimento appartenente alla stessa Global Marketing Authorisation solo per aggiornare i testi con le informazioni di sicurezza. Nel caso in cui i testi del medicinale di riferimento non siano armonizzati nei diversi Stati membri, per il medicinale generico deve essere presentata una variazione di tipo II, con una clinical overview che giustifichi la scelta del medicinale preso come riferimento.

Il documento fornisce anche indicazioni sull’applicazione della procedura del silenzio-assenso per le variazioni di tipo I. In particolare, l’Aifa specifica che questa procedura si applica alle variazioni C.z per adeguamento alla linea guida sugli eccipienti solo nei casi in cui l’avvertenza da inserire sia univoca e non necessiti di ulteriore valutazione. Allo stesso modo, il silenzio-assenso può applicarsi alle variazioni per modifica stampati su richiesta di Aifa, purché l’Agenzia abbia indicato il testo da includere.

Le variazioni di tipo I rientranti nell’ambito del silenzio-assenso devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro 45 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal Regolamento 1234/2008, utilizzando i modelli predisposti da Aifa.

Il documento chiarisce che il trasferimento di titolarità per medicinali con procedura nazionale può essere richiesto solo dopo il rilascio dell’Aic. Per le procedure MR/DC, invece, il titolare può essere cambiato durante la procedura a determinate condizioni.

Per quanto riguarda le notifiche, il cambio di indirizzo del Rappresentante Locale (erroneamente definito “Legale” nella normativa italiana) va notificato ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 219/2006, così come l’inserimento del QR code negli stampati. La modifica del regime di fornitura, pur non rientrando formalmente nel Regolamento sulle Variazioni, deve essere presentata tramite il Portale Variazioni, con tipologia IB o II a seconda del caso.

Per i confezionamenti multilingue, il titolare deve presentare apposita richiesta all’Aifa mediante notifica ai sensi dell’art. 78, comma 1, e, per i medicinali MR/DC, può richiedere un testo armonizzato “ridotto” tramite procedura MRP a tutti i Cms.

Quanto alle tariffe, l’Aifa ricorda che quelle dovute per una domanda di Aic dipendono dalla base legale, dal numero di dosaggi e forme farmaceutiche e dal numero di confezioni richieste. Per le variazioni di tipo II che non presentano nuovi dati clinici, è prevista una tariffa ridotta, applicabile anche ai casi di adeguamento di un generico a un originator non armonizzato.

L’imposta di bollo, per le istanze trasmesse per via telematica e per gli atti autorizzativi rilasciati telematicamente, è dovuta in misura forfettaria di 16 euro, indipendentemente dalla dimensione del documento.

26 Giugno 2026

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