Sbiancanti dentali. Quelli più “forti” solo dal dentista. Il nuovo regolamento UE

Sbiancanti dentali. Quelli più “forti” solo dal dentista. Il nuovo regolamento UE

Sbiancanti dentali. Quelli più “forti” solo dal dentista. Il nuovo regolamento UE
I prodotti con una concentrazione di perossido d’idrogeno tra lo 0,1 eil 6% fino ad oggi venduti come dispositivi medici per lo sbiancamento dei denti, potranno d’ora in poi essere venduti solo come cosmetici e solo dai dentisti. Quelli sotto lo 0,1 anche in farmacia. All'interno i testi dei vecchi e dei nuovi regolamenti UE.

Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 e il Regolamento (UE) n. 344/2013 hanno introdotto, a partire dall'11 luglio 2013, alcune modifiche riguardanti i prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti (sbiancanti dentali)  con concentrazione > 0,1 % e  ≤ 6 % di perossido di idrogeno.
I due regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri dell’Unione europea.
A partire dall'11 luglio i prodotti cosmetici a base di perossido di idrogeno (H2O2), devono essere conformi alle disposizioni dei due regolamenti, con particolare riferimento all’allegato III, numero d’ordine 12, del  Regolamento (UE) N. 344/2013.
 
In particolare, a partire dall’11 luglio 2013:
1. I prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti (sbiancanti dentali)  con concentrazione > 0,1 % e  ≤ 6 % di perossido di idrogeno, presente o liberato, attualmente classificati come dispositivi medici e marcati CE ai sensi della Direttiva 93/42/CEE, non possono più essere immessi sul mercato come tali ma solo come cosmetici in conformità ai due regolamenti.
2. I prodotti sbiancanti dentali con concentrazione > 0,1 % ≤ 6 % di perossido di idrogeno, presente o liberato, classificati come dispositivi medici e marcati CE già presenti sul mercato non possono essere venduti o distribuiti al consumatore finale.
3. I prodotti con una concentrazione > 0,1 % ≤ 6 % possono essere venduti esclusivamente dai dentisti a cui viene riservata, sotto la loro diretta supervisione, la prima utilizzazione.  In seguito, il prodotto deve essere fornito al consumatore per completare il ciclo di utilizzo.
4. I prodotti per lo sbiancamento dei denti con una concentrazione di perossido di idrogeno inferiore allo 0,1% possono invece continuare ad essere venduti in farmacia.
 
Per approfondire consulta i Regolamenti:
· Regolamento (CE) N. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, che sostituisce la direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, e tutte le sue successive direttive di modifica per adeguamento degli allegati al progresso tecnico.
· Regolamento (UE) N. 344/2013 della Commissione del 4 aprile 2013, che modifica gli allegati II, III, V e VI del Regolamento (CE) n. 1223/2009.

23 Agosto 2013

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