Consulta: addio a gare pubbliche al ribasso sui salari

Consulta: addio a gare pubbliche al ribasso sui salari

Consulta: addio a gare pubbliche al ribasso sui salari

La Corte Costituzionale ha stabilito che per partecipare agli appalti pubblici e alle concessioni (inclusa la sanità) le imprese dovranno garantire ai lavoratori una retribuzione minima di 9 euro l'ora.

La sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 16 dicembre appena trascorso dà una significativa svolta al sistema delle gare pubbliche riguardante le procedure per appalti pubblici e concessioni, coinvolgendo quindi anche la sanità aziendalizzata nella sua quasi globalità.

Cambierà, e non poco, l’obbligo di applicare ai dipendenti e collaboratori (con partita IVA) delle imprese aggiudicatarie, condizioni retributive non inferiori a nove euro l’ora. Ciò riguarderà ovviamente anche la selezione afferente ai contratti di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs. 502/1992, cui gli erogatori privati accreditati dovranno accedere secondo le regole – ancorché trascinate nel tempo dai soliti strumentali rinvii – che prevedono “procedure” di gara da parte delle aziende sanitarie, anche se limitate alle cosiddette procedure di comparazione. Queste ultime saranno obbligate, infatti, a pretendere tale garanzia retributiva da parte delle imprese concorrenti nelle procedure di gara per appalti pubblici e concessioni, ma anche in quelle seriamente comparative. D’altronde, l’ordinamento pretende da tempo l’applicazione di condizioni retributive per i dipendenti non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro subordinato (ovvero assimilato), attraverso la contestuale attribuzione di benefici facilitativi per l’accesso alle procedure di gara pubbliche e alle concessioni.

È ovvio che una siffatta sentenza è da considerare un primo passo verso la regolazione generale di tale principio, già applicato nella legge della Regione Puglia n. 30/2024, sensibilmente e tempestivamente modificata dalla successiva legge 39/2024. Ciò in quanto la riferita «disciplina regionale impugnata afferisce alla sfera dei contratti pubblici» cui si ha accesso attraverso gare di appalto, indicando un siffatto obbligo retributivo minimo quale condizione obbligatoria di accesso alla procedura di gara. Ed è proprio qui il punto critico rilevato nella ratio del ricorso del Governo. Al riguardo, la Consulta ha infatti rilevato la “gaffe” giuridica dell’Esecutivo, che ha individuato «l’erronea prospettiva dell’incidenza imperativa e cogente della disposizione regionale», ritenendola (sbagliando) incidente «sulla generalità dei rapporti di lavoro privato subordinato o comunque sull’intera fascia del mercato del lavoro coperta dalla contrattualistica pubblica regionale», e non già sulla «soglia minima retributiva quale criterio per la selezione del CCNL applicabile in sede di gara, omettendo ogni considerazione sia sugli obblighi delle stazioni appaltanti, sia sulle facoltà degli operatori economici».

Le imitazioni in tale senso fioccheranno da parte di tutte le Regioni.

Ettore Joio

Ettore Jorio

18 Dicembre 2025

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