Regioni a statuto speciale. Issirfa: conciliare autonomia finanziaria e tutela Lea

Regioni a statuto speciale. Issirfa: conciliare autonomia finanziaria e tutela Lea

Regioni a statuto speciale. Issirfa: conciliare autonomia finanziaria e tutela Lea
L'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie analizza due recenti sentenze della Corte costituzionale. "Ampia discrezionalità nella gestione della spesa sanitaria", ma i giudici si riservano "il controllo sulle effettiva assicurazione dei livelli essenziali di assistenza". 

Grazie a due sentenze della Corte Costituzonale, la n.36 e la n.51 del 2013, arrivano importanti chiarimenti su un tema di estremo rilievo per le Regioni a Statuto speciale: come conciliare l’autonomia legislativa e finanziaria con la garanzia dei Lea. I pronunciamenti dei giudici e i loro effetti sono stati oggetto di uno studio realizzato da Gianluca Cosmelli per L’Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie (Issirfa).

Nello specifico, erano stati sottoposti al vaglio della Consulta due provvedimenti regionali, uno sardo e l’altro siciliano, entrambi autorizzativi di erogazioni a carico del Fondo sanitario regionale diretti al finanziamento del Fondo per la non autosufficienza e di attività di ricerca. Casi che evidenziano “come cruciale – sottolinea lo studio – la questione del grado di autonomia esercitabile dalle Regioni speciali all’atto della previsione per via legislativa di nuove uscite finanziarie in materia sanitaria. L’ampiezza di tale prerogativa incontra generalmente una duplice categoria di limiti, consistenti, per un verso, negli obiettivi nazionali di contenimento della spesa pubblica, e, per un altro, nella garanzia dei livelli essenziali di assistenza sul territorio regionale”.

La legge statale può lasciare le Regioni libere di abbassare la soglia delle prestazioni essenziali quando ciò sia motivato, ad esempio, da ragioni di contenimento della spesa pubblica. “In tale evenienza, però, eventuali misure derogatorie dei Lea non potranno essere adottate con atti di natura normativa – quand’anche si tratti di una legge-provvedimento – se il legislatore statale abbia previsto, allo scopo, che la Regione debba procedervi con atti amministrativi”.

In sostanza, le sentenze asseriscono la chiara intenzione di lasciare alle Regioni un adeguato spazio di discrezionalità nella gestione della spesa sanitaria, a prescindere da una condizione di disavanzo finanziario. Contestualmente i giudici si riservano “il controllo, caso per caso, sulla effettiva assicurazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie”.

Lo studio sottolinea poi come le norme sui piani di rientro producano una piena omologazione disciplinare tra Regioni ordinarie e Regioni a statuto differenziato non autofinanziantisi, che parimenti vi risultano soggette. “Indipendentemente dal tipo di autonomia, identica è infatti la libertà di manovra che residua alle une come alle altre nell’esercizio delle rispettive potestà legislativo finanziarie in caso di adozione del piano di risanamento”. “La partecipazione statale al finanziamento della sanità regionale, quale fattore accomunante, "fa dunque premio anche sulle articolazioni della varietà tipologica degli enti ai fini della configurazione del regime competenziale”. 

16 Maggio 2013

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