Autonomia differenziata. Via libera della Conferenza Unificata alle pre-intese con quattro Regioni del Nord. “No” compatto dalle sei Regioni guidate dal Centrosinistra

Autonomia differenziata. Via libera della Conferenza Unificata alle pre-intese con quattro Regioni del Nord. “No” compatto dalle sei Regioni guidate dal Centrosinistra

Autonomia differenziata. Via libera della Conferenza Unificata alle pre-intese con quattro Regioni del Nord. “No” compatto dalle sei Regioni guidate dal Centrosinistra

Le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto puntano così ad ottenere cinque leve di flessibilità aggiuntiva: tariffe proprie, investimenti autonomi, fondi integrativi e assunzioni concorrenziali. Salvaguardie sui Livelli essenziali di assistenza, ma il rischio di una sanità a due velocità è concreto.

La Conferenza Unificata ha espresso oggi parere favorevole sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto in materia di “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica”. A votare compattamente contro sono state tutte e sei le Regioni guidate dal Centrosinistra (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Sardegna, Puglia e Campania).

Le quattro intese – identiche nella struttura, sette articoli ciascuna – attribuiscono alle Regioni richiedenti un pacchetto di funzioni di maggiore autonomia nella gestione del proprio servizio sanitario regionale. Il cuore del provvedimento è l’articolo 3, che elenca le cinque leve operative riconosciute a ciascuna Regione, subordinatamente al rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e dell’equilibrio economico-finanziario del proprio sistema sanitario.

Tariffe diverse da quelle nazionali
La prima funzione riguarda la definizione di tariffe di rimborso e remunerazione diverse da quelle nazionali. Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria potranno pagare di più – o diversamente – ospedali e cliniche convenzionate rispetto agli standard nazionali, purché coprano con risorse proprie la differenza. Si tratta di una flessibilità già in parte praticata informalmente, ma che acquisterebbe ora una base giuridica esplicita.

Gestione autonoma degli investimenti
La seconda funzione è la gestione autonoma degli investimenti in edilizia e tecnologia sanitaria. Le Regioni potranno gestire in piena autonomia le risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle proprie aziende sanitarie, attraverso la stipula di accordi di programma quadriennali. La ratio dichiarata è la riduzione dei tempi di realizzazione delle opere e una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse.

Fondi sanitari integrativi
La terza funzione riguarda l’istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi. Le Regioni potranno istituire e gestire fondi sanitari interamente integrativi del Servizio sanitario nazionale, riferibili a prestazioni che vanno al di là dei Lea vigenti. È forse la funzione più delicata dal punto di vista dell’equità: la possibilità di offrire ai propri cittadini prestazioni aggiuntive rispetto ai Lea – garantite da fondi regionali – rischia di creare una sanità a due velocità non solo tra Nord e Sud, ma anche all’interno delle singole Regioni, tra chi potrà accedere alle prestazioni integrative e chi no.

Assunzioni di personale sanitario
La quarta funzione concerne la destinazione di risorse aggiuntive per l’assunzione di personale sanitario. Le Regioni potranno destinare alle proprie aziende sanitarie risorse finanziarie aggiuntive per l’assunzione di personale con contratti a tempo determinato o per l’incremento delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale del comparto sanitario. In un contesto di grave carenza di medici e infermieri, questa funzione potrebbe consentire alle Regioni più ricche di attrarre personale sanitario con condizioni economiche più competitive rispetto alle altre Regioni, alimentando una migrazione interna dei professionisti della salute già in atto.

Riallocazione di risorse nazionali
La quinta funzione è la riallocazione di risorse nazionali vincolate in caso di economie. Le Regioni potranno riallocare su altri ambiti della spesa sanitaria le risorse nazionali che risultassero eccedenti rispetto agli obiettivi per cui erano state assegnate, previa attestazione del raggiungimento degli obiettivi.

I vincoli e le salvaguardie
Gli schemi di intesa sono costruiti attorno a un sistema di condizionalità piuttosto articolato. L’articolo 2 chiarisce che la maggiore autonomia non può incidere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale né sui criteri di riparto degli investimenti, e deve garantire la neutralità degli effetti per lo Stato e per le altre Regioni – compresa la mobilità sanitaria. L’articolo 7 condiziona l’efficacia delle intese alla permanenza dell’equilibrio economico-finanziario e alla corretta erogazione dei Lea: se una Regione dovesse perdere uno di questi due requisiti, l’intesa cesserebbe di avere efficacia, con una procedura che richiede una legge approvata a maggioranza assoluta delle Camere.

È prevista inoltre l’istituzione di una Commissione paritetica Stato-Regione-autonomie locali, con funzioni di monitoraggio annuale sull’attuazione dell’intesa. La clausola di invarianza finanziaria stabilisce che dall’applicazione dell’intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La durata delle intese, infine, è fissata in dieci anni, con rinnovo automatico per un uguale periodo salvo diversa volontà di una delle parti manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.

02 Aprile 2026

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