La Corte dei conti riscrive i confini della responsabilità sanitaria

La Corte dei conti riscrive i confini della responsabilità sanitaria

La Corte dei conti riscrive i confini della responsabilità sanitaria

La Corte dei conti, con la sentenza n. 232/2026, ha ribadito la responsabilità personale del medico e i dubbi di costituzionalità sulla riforma Foti che limita le condanne. La legge Gelli-Bianco non esclude l'azione erariale, che decorre dal momento del risarcimento. LA SENTENZA

La sentenza della Corte dei conti Lazio n. 232 del 2026 merita di essere letta ben oltre il caso clinico che l’ha originata.

Formalmente riguarda la condanna di un chirurgo per un danno erariale conseguente a un risarcimento pagato da una azienda sanitaria. In realtà affronta tre questioni di sistema: il rapporto tra responsabilità civile e responsabilità amministrativa, la portata della legge Gelli-Bianco e gli effetti della recente riforma Foti della Corte dei conti.

La vicenda nasce da un intervento chirurgico ritenuto non indicato e addirittura controindicato rispetto alle condizioni cliniche del paziente. L’azienda sanitaria, dopo una consulenza tecnica sfavorevole, sceglie la transazione e paga circa 250 mila euro ai familiari del deceduto. Da qui prende avvio l’azione erariale della Procura contabile.

Fin qui nulla di particolarmente innovativo.

La novità sta nelle motivazioni.

La Gelli-Bianco non cancella l’azione erariale

La difesa del medico aveva sostenuto una tesi destinata a tornare spesso nei futuri contenziosi: l’inosservanza degli obblighi informativi previsti dall’articolo 13 della legge n. 24 del 2017 avrebbe dovuto travolgere anche l’azione di responsabilità amministrativa.

La Corte respinge radicalmente questa impostazione.

Secondo i giudici contabili la legge Gelli-Bianco introduce limiti sostanziali alla rivalsa e al regresso, ma non elimina né assorbe l’autonoma azione erariale disciplinata dalla legge n. 20 del 1994. Inoltre tali limitazioni non possono operare retroattivamente rispetto a fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore della legge.

È un passaggio destinato ad avere conseguenze rilevanti per il contenzioso sanitario degli anni a venire.

La responsabilità amministrativa nasce quando l’azienda paga

Ancora più netta è la posizione assunta sulla prescrizione.

La Corte riafferma un principio consolidato ma spesso contestato: nel danno sanitario indiretto il termine prescrizionale non decorre dall’evento lesivo né dall’avvio della causa civile, ma dal momento in cui l’amministrazione paga il risarcimento.

Solo in quel momento, infatti, si realizza la diminuzione patrimoniale dell’ente pubblico e nasce il diritto di regresso verso il dipendente responsabile.

Una precisazione che rafforza ulteriormente la capacità di azione delle Procure regionali.

La sentenza che mette in discussione la riforma Foti

Ma il passaggio più interessante è un altro.

La Corte dedica molte pagine alla recente legge n. 1 del 2026, la cosiddetta riforma Foti.

Pur non sollevando direttamente la questione di costituzionalità, la sentenza afferma apertamente che esistono seri dubbi sulla compatibilità costituzionale della nuova disciplina che limita automaticamente il quantum delle condanne contabili.

I giudici osservano che il nuovo sistema introduce una presunzione legislativa rigida che potrebbe comprimere il potere del giudice di valutare il caso concreto, alterando il principio di proporzionalità della responsabilità e incidendo sulla stessa funzione giurisdizionale.

Non è una dichiarazione marginale.

È un vero e proprio avviso ai naviganti.

La Corte ricorda che già diverse sezioni giurisdizionali hanno rimesso la questione alla Corte costituzionale e lascia chiaramente intendere che il dibattito è tutt’altro che chiuso.

Il ritorno della responsabilità personale

Vi è poi un ulteriore elemento culturale.

La sentenza rifiuta l’idea che ogni errore sanitario debba essere assorbito dalla responsabilità organizzativa dell’azienda.

Pur riconoscendo un concorso causale della struttura per il consenso informato raccolto da altro medico, la Corte afferma che il professionista resta personalmente responsabile delle scelte terapeutiche e della vigilanza clinica.

Il messaggio è chiaro: la medicina difensiva non può trasformarsi in irresponsabilità professionale.

La tutela del medico non coincide con la cancellazione della colpa grave.

Una decisione che parla alla politica

La vicenda offre una riflessione più ampia.

Negli ultimi anni il legislatore ha cercato di ridurre la cosiddetta paura della firma, prima nel settore sanitario e poi nell’amministrazione pubblica.

Si tratta di un obiettivo comprensibile.

Ma la Corte dei conti ricorda che esiste un limite invalicabile: la tutela del decisore pubblico non può trasformarsi nella deresponsabilizzazione di chi opera con risorse pubbliche e incide sui diritti fondamentali dei cittadini.

È il punto di equilibrio più difficile da trovare.

Da una parte evitare che medici e dirigenti siano paralizzati dal timore delle conseguenze patrimoniali.

Dall’altra impedire che il costo degli errori ricada integralmente sulla collettività.

La sentenza n. 232/2026 sembra dirci proprio questo: la buona amministrazione non nasce dall’assenza di responsabilità, ma dalla corretta distribuzione delle responsabilità.

E forse è una lezione che vale ben oltre la sanità.

Ettore Jorio

18 Giugno 2026

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