Specializzandi, non manodopera disponibile

Specializzandi, non manodopera disponibile

Specializzandi, non manodopera disponibile

Gli gli specializzandi sono medici in formazione, non manodopera a basso costo da utilizzare dove serve.

La vicenda giudiziaria penale che interessa la Scuola di specializzazione in Chirurgia plastica di Salerno merita attenzione ben oltre la cronaca. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio del direttore, formulando, tra le altre, ipotesi di reato relative a condotte che avrebbero coinvolto gli specializzandi. Sarà il giudice ad accertare fatti e responsabilità, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza.

Ma resta una domanda che riguarda tutto il sistema: chi protegge il medico in formazione dal potere di chi deve formarlo?

Il punto è nella particolare condizione dello specializzando. È già medico, partecipa all’attività assistenziale e assume responsabilità professionali secondo un’autonomia progressivamente acquisita, ma rimane contemporaneamente soggetto alla formazione e alla valutazione di chi organizza il suo percorso.

Il d.lgs. 368/1999 costruisce infatti la formazione specialistica come attività teorica e pratica programmata, finalizzata all’acquisizione delle capacità professionali proprie della specializzazione. Il medico stipula uno specifico contratto di formazione specialistica: non un ordinario rapporto di lavoro subordinato né, tantomeno, un titolo che ne consenta l’utilizzazione indifferenziata nelle esigenze produttive delle strutture sanitarie.

È proprio qui che formazione e organizzazione del SSN rischiano talvolta di confondersi.

La presenza degli specializzandi negli ospedali è indispensabile e l’attività assistenziale costituisce parte essenziale della loro formazione. Ma una cosa è formare un medico attraverso l’assistenza; altra è utilizzare il medico in formazione per colmare strutturalmente carenze di personale, coprire turni o garantirsi una forza lavoro particolarmente disponibile perché professionalmente dipendente da chi la valuta.

La differenza non è semantica. È giuridica.

Ogni attività dovrebbe trovare giustificazione nel progetto formativo e nella progressiva acquisizione delle competenze, con tutoraggio e attribuzione delle responsabilità secondo l’autonomia raggiunta. Lo specializzando non costituisce una categoria intermedia di personale sanitario utilizzabile dove serve.

A questa possibile dipendenza organizzativa se ne aggiunge una ancora più delicata: quella personale.

Il direttore della Scuola, il tutor e i docenti possono incidere sulle occasioni operatorie, sulla ricerca, sulle pubblicazioni, sulle valutazioni e, indirettamente, sul futuro professionale. Dire «no» può quindi assumere per un giovane medico un costo percepito enorme.

Ed è questa asimmetria di potere che rende insufficienti le regole se non sono accompagnate da controlli effettivi.

Memento per i professori. Lo specializzando è un medico in formazione, non una persona nella disponibilità del docente. Il potere di insegnare, valutare e incidere sul suo futuro moltiplica le responsabilità di chi lo esercita. Non consente di trasformare una relazione formativa in dipendenza personale né di pretendere attività estranee alla formazione.

Memento per gli specializzandi. La soggezione accademica non sospende la legge. Un ordine del professore, del tutor o del primario non rende automaticamente lecita una condotta che non lo è. Essere sottoposti a valutazione può spiegare la difficoltà di opporsi, ma non elimina di per sé le responsabilità derivanti dalla consapevole partecipazione a fatti illeciti. Prima ancora che specializzandi, sono medici.

Memento per le istituzioni. Università e aziende sanitarie non possono aspettare che sia una Procura della Repubblica a scoprire come vengono realmente utilizzati gli specializzandi. Devono sapere dove lavorano, cosa fanno, sotto la responsabilità di chi e soprattutto se quanto viene loro richiesto appartenga davvero al percorso formativo.

Memento per le Regioni. Anche la formazione specialistica ha bisogno di luoghi giuridicamente legittimati ad esercitarla. Le Regioni devono quindi prestare particolare attenzione a non costruire per via amministrativa integrazioni tra Università e Servizio sanitario che l’ordinamento assoggetta a presupposti, procedure e atti statali. In particolare, un’azienda ospedaliera non diventa azienda ospedaliero-universitaria perché così viene denominata dalla Regione, né attraverso protocolli d’intesa o atti aziendali: la configurazione dell’AOU presuppone il procedimento e il DPCM previsti dall’art. 8 del d.lgs. 517/1999. Altro è consentire, secondo la disciplina vigente, che strutture della rete formativa concorrano alla formazione degli specializzandi; altro è attribuire ad un’azienda una natura ospedaliero-universitaria che giuridicamente non possiede. La formazione dei futuri specialisti non può poggiare su architetture istituzionali costruite aggirando le competenze che l’ordinamento riserva allo Stato.

La vigilanza sul sistema non può certamente iniziare con l’avviso di garanzia. Occorrono verifiche sui percorsi effettivamente svolti, tracciabilità delle attività, tutoraggi autentici e soprattutto un canale indipendente e riservato attraverso il quale lo specializzando possa segnalare abusi senza temere conseguenze sulla propria formazione.

C’è infatti un problema di sistema quando chi dispone quotidianamente dell’attività del giovane medico è anche colui dal quale dipendono valutazione, opportunità formative e futuro professionale.

La vicenda di Salerno, qualunque ne sarà l’esito, dovrebbe allora servire almeno a questo: costringere Università, aziende sanitarie e Ministeri competenti a verificare non soltanto quanti specializzandi abbiamo, ma come li stiamo formando e, soprattutto, come li stiamo utilizzando.

Una Scuola di specializzazione deve insegnare a diventare medici competenti, autonomi e responsabili. Non medici obbedienti.

Ettore Jorio

07 Settembre 2026

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