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Riforma Titolo V. Parere favorevole dalla commissione Affari Sociali. Bocciato lo scorporo delle politiche sociali: “L'accesso deve essere garantito su tutto il territorio”


Come già preannunciato nelle precedenti sedute, la XII commissione, nel dare parere favorevole al testo della riforma costituzionale approvato dal Senato, non ha mancato di esprimere il suo dissenso sulle modifiche apportate all'articolo 30. Ricordiamo che, con l'approvazione dell'emendamento Russo, è stata ampliata la possibilità di devolvere alle Regioni alcune potestà legislative, tra le quali, appunto, quelle relative alle politiche sociali. IL PARERE

15 NOV - La riforma costituzionale ha passato l'esame della commissione Affari Sociali alla Camera. Non sono però mancate critiche alle modifiche apportate all'articolo 30 nel corso dell'esame del Senato. I deputati della XII commissione, come già preannuciato nel corso dei lavori dei giorni scorsi, hanno infatti bocciato l'approvazione al Senato dell'emendamento presentato da Francesco Russo (Pd), grazie al quale è stata inserita la possibilità di devolvere alle Regioni alcune potestà legislative esclusive dello Stato. Una possibilità già prevista dall’articolo 116 della Costituzione che però, dal 2001 ad oggi, non è comunque mai giunta a conclusiva applicazione. In particolare, contrariamento a quanto stabilito lo scorso marzo dalla Camera, proprio su indicazione della stessa commissione Affari Sociali, è stata introdotta la possibilità di devoluzione per la potestà legislativa “sulle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali”.
 
Nel parere si legge che l'accesso ai livelli essenziali di assistenza sia in materia sanitaria sia in quella delle politiche sociali "deve essere ugualmente garantito su tutto il territorio nazionale". È stato inoltre osservato che la formulazione stessa della disposizione contenutai all'articolo 116, terzo comma, del testo in esame, "risulta poco efficace in quanto nel caso delle politiche sociali, diversamente da quanto avviene rispetto ad altre fattispecie analogamente assoggettate al cosiddetto 'regionalismo differenziato' – quali ad esempio istruzione e formazione professionale e governo del territorio, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere o) ed u) – si fa riferimento non alla materia bensì alle 'disposizioni generali e comuni' per le politiche sociali".
 
I deputati della XII commissione, infine, ribadiscono "l'opportunità che l'approvazione delle 'disposizioni generali e comuni' spetti al legislatore statale".

 

15 novembre 2015
© Riproduzione riservata

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