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Manovra. Il ddl trasmesso al Quirinale. Le ultime novità per la sanità. Ecco il testo “bollinato” della legge di Bilancio 2017

di Giovanni Rodriquez

Rispetto alla bozza anticipata nei giorni scorsi, una nuova calibratura dei tetti della spesa farmaceutica che diventano rispettivamente, del 6,89% (oggi è fissato al 3,5%) per gli “acquisti diretti” e del 7,96% (oggi è dell’11,35%) per la “convenzionata”. Per il pubblico impiego stanziati 1,920 mld nel 2019 e 2,630 a decorrere dal 2018. Confermate le misure sul finanziamento del Fondo sanità, sulla stabilizzazione dei precari e sui fondi ad hoc per farmaci innovativi, oncologici e vaccini. IL TESTO BOLLINATO

28 OTT - Il countdown è ormai finito. Il testo della manovra 2017, attualmente al Quirinale, è atteso alla Camera tra sabato e domenica (o al più tardi lunedì). In questi giorni sono state effettuate le ultime 'limature' alla bozza del provvedimento che avevamo anticipato lo scorso 25 ottobre.
 
Da segnalare, all'interno del nuovo testo bollinato dalla Ragioneria generale che qui anticipiamo, una diversa calibratura dei tetti della spesa farmaceutica che diventano rispettivamente, del 6,89 per cento  (oggi è fissato al 3,5%) per quella per "acquisti diretti" (ex ospedaliera) e del 7,96 per cento (oggi è dell’11,35%) per la "convenzionata" (ex territoriale).
 
Di seguito una sintesi dei principali provvedimenti riguardanti la salute ed il sociale.
 
Art. 4 (Credito di imposta per ricerca e sviluppo)
Il credito di imposta R&S viene prorogato fino al 2020 e innalzato al 50%, fino a un tetto di spesa che dai 5 sale ai 20 milioni di euro.

Art. 10 (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017)
Viene esteso anche al 2017 il blocco dell'aumento delle aliquote e addizionali da parte delle Regioni.
 
Art. 19 (Human Technopole)
Al fine di incrementare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute, è istituita la Fondazione per la creazione di una infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell’alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca “Human Technopole”.
Sono membri fondatori il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e delle ricerca, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione.
Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati.  
Per la costituzione della fondazione e per la realizzazione del progetto Human Technopole, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro nel 2017, 114,3 milioni di euro per il 2018, 136,5 milioni di euro per il 2019, 112,1 milioni di euro per il 2020, 122,1 milioni di euro per il 2021, 133,6 milioni di euro per il 2022, 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023.
 
Art. 21 (Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale)
Viene istituito un Fondo ad hoc per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale riguardanti diversi settori, tra i quali viene annoverata l’edilizia sanitaria. L’importo dello stanziamento, programmato fino all’anno 2030, non viene però specificato.
 
Art 25 (Ape)
Pensione anticipata per infermiere e ostetriche. In via sperimentale, dal 1 maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, potrà accedere all’Ape (anticipo pensionistico) chi svolge professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, e addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, se lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.
 
Art. 30 (Lavoratori precoci)
Per le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo o che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67, a decorrere dal 1° maggio 2017 il loro requisito contributivo è ridotto a 41 anni.
Il beneficio dell’anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 1 a 4 è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, 550 milioni di euro per l'anno 2018, 570 milioni di euro per l'anno anno 2019, 590 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
 
Art. 41 (Finanziamento attività di ricerca)
Al fine di incentivare l’attività base di ricerca dei docenti delle università statali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo con uno stanziamento di 45 mln di euro annui a decorrere dal 2017.
 
Art. 47 (Fondo sostegno natalità)
La dotazione del Fondo di sostegno alla natalità è pari a 14 milioni di euro per l’anno 2017, 24 milioni di euro per l’anno 2018, 23 milioni di euro per l’anno 2019, 13 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
 
Art. 48 (Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore)
A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio è corrisposto in unica soluzione, a domanda della futura madre, dall’Inps al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. 
Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio è prorogato anche al 2017. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. 
 
Art. 49 (Bonus nido e rifinanziamento voucher asili nido)
In riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016 per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati è attribuito, a partire dall’anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità. Il buono è corrisposto al genitore richiedente dall’INPS, previa presentazione di idonea documentazione dimostrante l’iscrizione a strutture pubbliche o private. Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l’anno 2017, 250 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
 
Art. 50 (Pari opportunità)
Al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione potranno concorrere ulteriori risorse per l’anno 2017, fino a complessivi 20 milioni di euro.
 
Art. 52 (Fondo per il pubblico impiego) 
Per il pubblico impiego sono stanziati complessivamente 1,920 miliardi per il 2017 e 2,630 miliardi a decorrere dall'anno 2018.
Tali stanziamenti sono finalizzati alla contrattazione collettiva per il triennio 2016/2018 e per nuove assunzioni nella PA e per il rafforzamento dell'organico dell'autonomia nel settore dell'istruzione.
 
Art. 58 (Efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale)
- Fascicolo sanitario elettronico (Fse). La progettazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei FSE, verrà curata dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso l’utilizzo dell’infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria.
Il Sistema Tessera Sanitaria entro il 30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera Sanitaria relativi alle esenzioni dell’assistito, prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, certificati di malattia telematici, prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa. Per l'attuazione è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
 
- Quota premiale Fsn. La quota viene incrementata, a livello sperimentale per l’anno 2017, di una quota pari allo 0,1 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Vi potranno accedere anche le Regioni in piano di rientro purché abbiano registrato dei miglioramenti.

- Stretta sui deficit delle aziende ospedaliere. Viene ulteriormente abbassata la soglia del disavanzo di gestione oltre la quale le aziende ospedaliere, universitarie e Irccs andranno in Piano di rientro. Il limite si abbassa al 5% della differenza tra costi e ricavi (oggi è il 10%).
 
- Finanziamento Fondo sanitario nazionale. Per la sanità la determinazione del Fondo sanitario 2017 a 113 miliardi, che salgono a 114 nel 2018 e a 115 nel 2019.
 
Art. 59 (Disposizioni in materia di assistenza sanitaria)
- Tetti spesa farmaceutica. Dal 2017 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera sarà calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed è rideterminato nella misura del 6,89 per cento (oggi è fissato al 3,5%) e assume la denominazione di “tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti”. Conseguentemente cambia anche il tetto della spesa farmaceutica territoriale che sarà rideterminato nella misura del 7,96 per cento (oggi è dell’11,35%) e assume la denominazione di “tetto della spesa farmaceutica convenzionata”.
 
- Fondo farmaci innovativi ed oncologici. In tutto 1 miliardo di euro per i farmaci innovativi, di cui 500 per un nuovo fondo ad hoc per gli oncologici (in proposito si stabilisce che l’Aifa,entro il 31 marzo 2017, dovrà fissare i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi).
 
- Biosimilari. Nella manovra si stabilisce che “Non è consentita la sostituibilità automatica tra biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari” e che “Nelle procedure pubbliche di acquisto non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche”.
 
- Farmaci biologici a brevetto scaduto. Sono poi previste anche specifiche norme per razionalizzare la spesa per l’acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto. In particolare per le gare d’acquisto si prevede un lotto unico considerando lo specifico principio attivo (ATC di V livello), medesimi via di somministrazione e dosaggio. La base d’asta dell’accordo quadro dovrà essere il prezzo massimo di cessione al Ssn del farmaco biologico di riferimento.

In ogni caso si stabilisce che “i pazienti devono essere trattati, con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell’accordo quadro classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa” e che “Il medico è comunque libero di prescrivere, senza obbligo di motivazione, il farmaco (tra quelli mesi in gara, ndr.) ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti”.
 
- Vaccini. Viene istituito un Fondo per l'acquisto vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV). Il Fondo, sempre all’interno delle risorse del fondo sanitario nazionale, è pari a 100 milioni di euro per l’anno 2017, 127 milioni di euro per l’anno 2018 e 186 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.
 
- Stabilizzazione dei precari in sanità (assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale). Sempre nell’ambito delle risorse del fondo sanitario nazionale, è previsto un Fondo vincolato di 75 milioni di euro per il 2017 e di 150 milioni a decorrere dal 2018.
 
Giovanni Rodriquez

28 ottobre 2016
© Riproduzione riservata

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