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Pubblico impiego. Ecco la bozza di decreto domani all’esame del CdM. Dalla stabilizzazione dei precari al polo unico Inps per i controlli

di G.R.

Pronto lo schema di decreto legislativo per la riforma del testo unico del pubblico impiego e della legge Brunetta illustrato ieri ai sindacati. Molte novità con l'assicurazione del ministro Madia che saranno sanate anche le posizioni dei precari dirigenti del Ssn fortemente sollecitata dalla Cosmed. LA BOZZA DEL DECRETO.

16 FEB - Il decreto delegto sul Pubblico Impiego che domani la ministra per la Pubblica amministrazione, Marianna Madia, porterà all'esame del Consiglio dei Ministri contiene diverse novità per la sanità: dal “Polo Unico” della medicina fiscale, che dà competenza esclusiva all’Inps del controllo dello stato di salute di tutti i lavoratori in malattia, all'istituzione della Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, fino alla stabilizzazione dei dirigenti sanitari precari.
 
Su quest'ultimo punto, non dettagliato all'interno della bozza da noi pubblicata, è intervenuta la stessa Madia spiegando ai rappresentanti della dirigenza sanitaria della Cosmed che si è trattato di un semplice “refuso” e fornendo assicurazioni sul fatto che il decreto delegato di venerdì includerà anche la dirigenza medica e sanitaria nelle stabilizzazioni.
 
Ma vediamo le norme nel dettaglio (consiglianmo di leggere la notizia successiva sul tema, pubblicata il 23 febbraio scorso con il testo finale e la sintesi del Decreto approvato dal Cdm nella stessa data).
 
Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale (Art 6–ter). Si spiega che i decreti del Ministero per la Pa, di concerto con il Mef, che predispongono le linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, sono adottati previa intesa in Conferenza unificata.
 
Mobilità (art 30). Il testo qui non contiene modifiche rispetto a quanto già precedentemente previsto. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione.
 
Si aggiunge, però, che i contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto sulla mobilità, mentre sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con queste disposizioni.

Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile (art 36). Si prevede che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possano, nel triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale (ricordiamo che Madia ha assicurato ai sindacati che saranno compresi anche i dirigenti del Ssn) con contratti a tempo determinato, già selezionato con procedure concorsuali, che abbia maturato un ancora non specificato nel testo numero di anni di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione.
 
Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con contratti di lavoro flessibile.
 
Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono inoltre elevare ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalla norma, anche mediante l’utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell’intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità (art 39-bis). Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità.
 
La Consulta è composta da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, due rappresentanti designati dalla conferenza unificata, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità indicati dall’osservatorio nazionale. Ai componenti della Consulta non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute.
 
La Consulta svolge le seguenti funzioni:
a) elabora piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
b) effettua il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 39- quater;
c) propone ai ministeri competenti iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacità e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni;
d) prevede interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità (art 39-ter). Al fine di garantire un'efficace integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità, le amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nominano un responsabile dei processi di inserimento.
 
Il responsabile dei processi di inserimento svolge le seguenti funzioni:
a) cura i rapporti con il servizio per l’inserimento lavorativo disabili del centro per l’impiego territorialmente competente, nonché con i servizi territoriali per l’inserimento mirato;
b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico, gli accorgimenti organizzativi e propone, se necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l’integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli.
c) verifica l’attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione.

Monitoraggio sull’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art 39-quater). Al fine di verificare la corretta e uniforme applicazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, le amministrazioni pubbliche, tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, comunicano entro il 31 dicembre di ogni anno al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l’impiego territorialmente competente la situazione occupazionale e le eventuali scoperture di posti di lavoro riservati ai disabili.

Contratti collettivi nazionali e integrativi (art 40). Si prevede ancora che, tramite appositi accordi tra l'Aran e le Confederazioni rappresentative, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.
 
Novità anche sulle assenze. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore.

Poteri di indirizzo nei confronti dell'Aran (art 41). E' costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita le competenze per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. 
 
Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica (art 48). Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.
 
Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (art 54-bis). Il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 

False attestazioni o certificazioni (art 55-quinquies). Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
 
La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.
 
I contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e anomale assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di anomale assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità

Controlli sulle assenze (art 55-septies). Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.
 
In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e dal predetto Istituto è immediatamente resa disponibile, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. L’Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attività anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo.
 
Nasce il Polo Unico dell'Inps per il controllo malattia. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati in via esclusiva dall’Inps d’ufficio o su richiesta con oneri a carico dell’Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l’Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
 
L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento.

Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l’accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione. 
 
Giovanni Rodriquez

16 febbraio 2017
© Riproduzione riservata

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