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Decreto sicurezza Risonanze magnetiche. Bartolazzi (Min. Salute): “Nessuna empasse, nuove regole scritte con il contributo di tutti i soggetti coinvolti”


"Nessuna empasse nella funzionalità dei siti", ma anzi, grazie al documento tecnico scaturito dal tavolo degli esperti si offrono "gli strumenti per delineare al meglio, e in concreto, il contributo professionale di tutti i soggetti coinvolti nonché di individuarne il relativo regime delle responsabilità". Così il sottosegretario alla Salute ha risposto ieri in Commissione Affari Sociali all'interrogazione presentata da Bellucci (FdI).

26 OTT - I precedenti standard di sicurezza RM definiti nei decreti ministeriali del 29 novembre 1985, 2 agosto 1991 e 3 agosto 1993, risultavano ormai non aggiornati rispetto all'evoluzione tecnologica del settore ed incoerenti rispetto ad altre normative comunitarie e nazionali. Il documento tecnico scaturito dal tavolo degli esperti, allegato al decreto ministeriale 10 agosto 2018 tiene conto delle esigenze organizzative ed operative, rappresentate dagli esperti del settore, in ordine all'ottenimento di prestazioni diagnostiche sempre più sicure ed efficaci".
 
Così il sottosegretario alla Salute Armando Bartolazzi ha risposto ieri in Commissione Affari Sociali ad un'interrogazione sul tema presentata da Maria Teresa Bellucci (FdI) che sottolineava come “appare evidente che l'attuale versione del decreto ministeriale genera un vuoto formale di responsabilità, in contrasto con la realtà vissuta all'interno dei siti di risonanza magnetica, di fatto paralizzando l'operatività dell'attuale servizio sanitario nazionale e impedendo ai Tsrm di continuare a operare, se non a rischio di gravi conseguenze giuridiche inerenti alla responsabilità professionale” e paventava “la paralisi certa dei siti di risonanza magnetica del Servizio sanitario nazionale, visto che, contrariamente ai più autorevoli indirizzi nazionali e internazionali, per rispettare la normativa emanata i Tsrm non potranno più essere parte attiva del processo riguardante la sicurezza, come fino a oggi è sempre accaduto, senza alcun detrimento della stessa”. 
 
Il sottosegretario, non solo ha negato un possibile "rischio empasse" paventato dall'interrogazione, ma anzi ha spiegato: "Nel citato documento tecnico, vengono innanzitutto descritti gli obblighi in capo al datore di lavoro della struttura di diagnostica per immagini (sia pubblica che privata) che ospita un'apparecchiatura RM: in particolare, egli deve nominare due figure distinte che collaboreranno, ognuno per gli ambiti di competenza, alla gestione dell'apparecchiatura e dell'impianto ed alla gestione della prestazione diagnostica. In particolare, sono definite le due distinte figure di 'esperto responsabile della sicurezza in RM' e del 'medico radiologo responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura RM'; per ognuna di queste due figure professionali vengono, inoltre, descritte le responsabilità che derivano dall'assunzione delle relative funzioni".

"Oltre ai predetti ruoli di responsabilità - ha proseguito - nel testo non si è ritenuto di citare anche le altre figure professionali che concorrono alla realizzazione della miglior prestazione diagnostica, sia in efficacia che in sicurezza: tra il 'personale autorizzato' non sono stati citati, quindi, il Tecnico di Radiologia Medica, l'infermiere professionale, né altri operatori sanitari o altro personale, come peraltro altri medici specialisti. Tale scelta è stata, tuttavia, determinata dalla considerazione che le loro rispettive funzioni, secondo le precipue competenze professionali svolte nella gestione del paziente durante la prestazione RM, derivano già agli stessi dalla professionalità insita nel loro ruolo, dovendosi, pertanto, ritenere implicite rispetto al documento in questione".
  
"Bisogna aggiungere, piuttosto, che attraverso la redazione del Regolamento di Sicurezza, documento di riferimento per la gestione delle attività che si svolgono all'interno del sito RM in relazione agli specifici rischi in esso presenti, i Responsabili della sicurezza saranno tenuti a definire i compiti specifici ed i ruoli di tutto il personale (sanitario e non) autorizzato ad entrare nel sito RM, nonché di quello che a vario titolo contribuisce alla miglior gestione clinica del paziente e della prestazione, oltre a disciplinare eventuali procedure di attivazione dell'apparecchiatura RM e alla verifica della presenza dei dispositivi medici necessari, anche quelli di emergenza".

"Sulla base delle precisazioni svolte, si ritiene dunque che il nuovo quadro regolatorio, come sopra brevemente delineato, lungi dal determinare una empasse nella funzionalità dei siti in parola, offra gli strumenti per delineare al meglio, e in concreto, il contributo professionale di tutti i soggetti coinvolti nonché di individuarne il relativo regime delle responsabilità", ha concluso Bartolazzi.  

26 ottobre 2018
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