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Decreto crescita. Il Cdm approva “salvo intese”. Nel testo anche sblocco tetto di spesa personale Ssn e proroga nuove regole per l’esame di abilitazione a Medicina. Sì a Dpr recepimento delle norme UE su eterologa


Dal 2019 la spesa per il personale non potrà superare il valore del 2018 incrementato per un importo pari al 5% dell’aumento del Fondo sanitario. Slittano di 2 anni le nuove modalità di svolgimento degli Esami di Stato di abilitazione a medicina. Queste le principali novità del decreto esaminato questa sera dal Governo e approvato con la formula "salvo intese" lasciando quindi la porta aperta a possibili modifiche prima della trasmissione alle Camere. Il Cdm ha approvato in esame preliminare anche il Dpr che recepisce pienamente la direttiva UE sugli eami su tessuti e cellule umani, ad oggi applicata solo in maniera "parziale" nel nostro Paese a causa del divieto di procreazione eterologa stabilito dalla legge 40/2004. LA BOZZA DEL DPR

04 APR - Il Consiglio dei Ministri ha approvato in serata il Decreto crescita con la formula "salvo intese" lasciando quindi la porta aperta a possibili modifiche prima della trasmissione alle Camere. Nel testo molte le novità per la sanità. Su tutte, lo sblocco del tetto di spesa per il personale Ssn, lo slittamento delle nuove regole per l'esame di abilitazione a Medicina ed il pieno recepimento della direttiva europea in tema di fecondazione eterologa.
 
Sblocco tetto di spesa. Secondo quanto previsto dall'accordo di due settimane fa tra ministero della Salute, della PA, Mef e Regioni, che a quanto si apprende dovrebbe essere stato recepito nel decreto, viene cancellato il vecchio tetto del 2010, che fissava la spesa del personale sanitario al livello della spesa 2004 - l'1,4%, stabilendo che a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli Enti del Ssn di ciascuna Regione non potrà superare il valore della spesa sostenuta nel 2018. Inoltre la spesa potrà essere incrementata per un importo pari al 5% dell’aumento del Fondo sanitario rispetto all’esercizio precedente. Questo importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale. Dal 2021 l’incremento di spesa del 5% sarà subordinato all’adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno del Ssn. Previsto anche, previo accordo con il Mef e Salute l’incremento di spesa per i servizi esternalizzati.
 
Nuovo esame di abilitazione a Medicina. Nella bozza del decreto entrata in Cdm c'è anche la proroga al 2021 dell’entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione a Medicina. “Per consentire agli Atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58 decorre dalla sessione di esame del mese di luglio 2021, fatta eccezione per l'articolo 3 che disciplina il tirocinio pratico-valutativo durante il percorso degli studi. Alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445.
 
In ogni caso, “in via transitoria, coloro che non hanno ancora svolto il tirocinio pratico valutativo di cui all’art. 3 del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 Maggio 2018, n. 58, possono effettuarlo a partire dal mese di aprile 2019 e accedere, pertanto, alla prima sessione di esame, relativa all’anno 2019, prevista per il prossimo mese di luglio”.
 
La ratio della disposizione è quella di ovviare alla difficoltà degli Atenei ad adeguarsi alla nuova disciplina prevista dal decreto ministeriale del 2018 che ha introdotto le nuove regole. Tali criticità, rilevate dagli Atenei, dai docenti e dagli studenti, riguardano, in particolare, il nuovo tirocinio professionalizzante che sembra incompatibile con l’acquisizione dei prescritti 60 crediti formativi universitari (CFU) durante l’ordinario VI anno di corso.
 
Infine, nel decreto, a quanto si apprende, dovrebbero essere comrese anche altre misure già preannunciate nelle bozze circolate nei giorni scosi:
 
Rientro dei cervelli. Vengono qui previsti benefici fiscali per il rientro dei cervelli (cd “impatriati” e ricercatori e docenti che trasferiscono la residenza in Italia). In particolare, nei commi 1 e 2, per quanto riguarda gli impatriati e con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’anno 2020:
- si incrementa dal 50 al 70 per cento la riduzione dell’imponibile;
- si semplificano le condizione per accedere al regime fiscale di favore;
- si estende il regime di favore anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020;
- si introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d’imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).

Inoltre, si dispone alla lettera f) del comma 1 che possono accedere ai benefici fiscali dell’articolo 16, risultante dalle modifiche apportate, i lavoratori italiani non iscritti all’Aire rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. Relativamente, invece, ai lavoratori impatriati non iscritti all’Aire e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 si rendono applicabili, con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d’imposta ancora accertabili, le disposizioni dell’articolo 16 nel testo vigente al 31 dicembre 2018, sempre che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 16. VIene previsto che non possa farsi luogo al rimborso delle imposte pagate dai contribuenti in forza di adempimento spontaneo.

Nei commi 7 e 8, con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’anno 2020:
- si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;
- si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Misura per incrementare gli investimenti qualificati di Enti privati di previdenza obbligatoria nell’economia reale. La proposta del Mise dovrebbe coninvolgere diversi Enti previdenziali delle professioni sanitarie quali Enpam, Enpaf, Enpav, Onaosi, Enpab, Enpapi ed Enpap. Il riferimento normativo è la legge 232/2016, finalizzata ad attrarre gli Enti privati di previdenza obbligatoria ad effettuare investimenti qualificati in economia reale anche attraverso l’acquisizione di quote o azioni di Fondi per il Venture Capital. Per accedere al beneficio in termini di detassazione, gli enti previdenziali privati dovranno investire almeno il 3,5% degli attivi in azioni o quote di imprese, Oicr che investono prevalentemente in azioni o quote di imprese, quote o azioni di Fondi per il Venture Capital che operano in economia reale. La modifica legislativa, pertanto, subordina l’attività di investimento degli enti in parola al riconoscimento di un bonus, l’esenzione fiscale, solo se gli strumenti individuati dalla norma, al di sopra del suddetto limite, si rivolgono ad imprese che operano in economia reale, tra cui sono compresi anche i Fondi di Venture Capital.

Nella relazione tecnica si spiega che, dal punto di vista delle casse dello Stato, ciò si traduce in un non quantificabile a priori effetto positivo, per via della minore esenzione fiscale complessiva che i contribuenti potrebbero ottenere.
 
Enti associativi assistenziali. Inclusione di determinati enti assistenziali nell’ambito della disciplina fiscale relativa agli enti del terzo settore. All’articolo 148, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, dopo la parola: "religiose," sono aggiunte le seguenti: " assistenziali di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a),".
 
Dpr su esami su cellule e tessuti umani. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Conte e del Ministro della salute Grillo, ha poi approvato, in esame preliminare, un regolamento, da attuarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che, in attuazione della direttiva 2012/39/UE della Commissione, introduce prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani che entra nel merito del contenzioso creatosi con la UE in relazione alle nostre vecchie norme sulla fecondazione eterologa.

Nello specifico, il provvedimento modifica le prescrizioni relative all’esame degli anticorpi HTLV-I, sia con riferimento ai donatori di cellule e tessuti in generale, sia con specifico riguardo ai donatori di cellule riproduttive. In particolare, si prevede che tali esami vadano effettuati sui donatori che vivono in aree ad alta “prevalenza”, anziché ad alta “incidenza”.

Inoltre, si interviene sulle prescrizioni generali da osservare per la determinazione dei marcatori biologici, stabilendo i momenti in cui devono essere prelevati i campioni di sangue ai fini dei test prescritti e distinguendo, a tal fine, il caso di donazione da persone diverse dal partner dal caso di donazione del partner.
 
Il provvedimento, come spiegato nella bozza in entrata anticipata nei giorni scorsi, dovrebbe peraltro consentire di risolvere il contenzioso, instauratosi in materia innanzi alla Corte di Giustizia della UE (C481/18) per effetto del ricorso presentato dalla Commissione europea in data 23 luglio 2018.
 
Giovanni Rodriquez

04 aprile 2019
© Riproduzione riservata

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