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Laurea abilitante per Veterinaria, Farmacia, Odontoiatria e Psicologia. Cosa prevede il Ddl

di L.F.

Il provvedimento di 5 articoli approvato dal Cdm prevede che l’esame di Stato si svolgerà in sede di esame di laurea: in tal modo, i laureati abilitati potranno iscriversi immediatamente all’albo e potranno, conseguentemente, cominciare a esercitare da subito la professione, senza dover più attendere la prima sessione utile per sostenere l’esame di Stato. IL TESTO

20 OTT - Ok dal Governo al Ddl proposto dal Ministro dell'Università Gaetano Manfredi, collegato alla Manovra che dà il via libera alla laurea abilitante per Veterinaria, Farmacia, Odontoiatria e Psicologia. Il provvedimento è composto da 5 articoli.
 
In primis si stabilisce che “l’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria-classe LM/46, in Farmacia e farmacia industriale-classe LM/13, in Medicina veterinaria-classe LM/42 nonché della laurea magistrale in Psicologia-classe LM/51 abilita all’esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo”.
 
Nell’ambito delle attività formative professionalizzanti previste dalle classi di laurea magistrale, “almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio sono previste nell’ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio”.
 
Per quanto riguarda l’esame finale di laurea e di laurea magistrale esso prevede “lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell’esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini, dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali”
 
Saranno uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca a “stabilire le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice dell’esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti”.
 
Inoltre le classi di laurea e di laurea magistrale sono adeguate alle disposizioni della presente legge con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Saranno invece i rettori con appositi decreti ad” adeguare i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea abilitanti, a decorrere dall’anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
 
Inoltre, nel Ddl si prevede che “gli ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento dei corsi di studio che consentono l’accesso agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di tecnologo alimentare, di dottore agronomo e dottore forestale, di pianificatore paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo”, ed essi  “possono essere resi abilitanti, su richiesta dei consigli degli ordini o dei collegi professionali o delle relative federazioni nazionali, con  uno o più regolamenti da adottare, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente”.
 
Infine per “coloro che hanno conseguito la laurea e la laurea magistrale nelle classi di cui agli articoli 1 e 2, in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, si abilitano all’esercizio delle relative professioni, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio pratico-valutativo. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università possono riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di laurea”.
 
L.F.

20 ottobre 2020
© Riproduzione riservata
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