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Tar Puglia. Diploma massaggiatore massofisioterapista idoneo per riconversione creditizia per laurea in fisioterapia


Lo stabilisce una sentenza dei giudici pugliesi che hanno accolto il ricorso di un massaggiatore-massofisioterapista al quale l’Università di Foggia aveva respinto la richiesta di riconversione dei crediti ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia di 1° livello in quanto “non equipollenti”. LA SENTENZA.

17 FEB - Il Tar Puglia ha accolto il ricorso di un diplomato massaggiatore massofisioterapista che si era vista respinta dall’Università di Foggia la possibilità di riconversione creditizia del suo diploma ai fini della laurea in fisioterapia di 1° livello.
 
Per i giudici “permane il cd. doppio canale di formazione. Ciò ai sensi dell’art. 141 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che i prevede che i titoli rilasciati in sede di formazione professionale devono ritenersi tutt’oggi volti al conseguimento di una qualifica (attestato di qualifica o patente di mestiere), di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo, escludendosi così effetti irrilevanti o di inefficacia assoluta”.
 
Pertanto, sempre secondo il Tar Puglia, “Ne deriva che la mancanza di equipollenza alla laurea e l’inidoneità all’esercizio della professione, non possono implicare tout court l’inutilità del titolo conseguibile, ed effettivamente conseguito, all’esito dei corsi formativi regionali”.
 
I giudici concordano tuttavia con l’Università sulla “non equipollenza del titolo vantato dal ricorrente con il Diploma Universitario in Fisioterapia”, ma ciò, secondo il Tar, no può portare alla “conclusione, da questa sostenuta, dell’automatica non ammissione del ricorrente al corso in questione”.
 
L’Università – scrivono ancora i giudici - avrebbe invero dovuto congruamente valutare il diploma di massofisioterapia ai fini della sua idoneità alla riconversione creditizia, in quanto sarebbe illogico escludere esperienze che sono state certificate come conformi a quelle richieste dall’ateneo procedente, solo perché prive di formale equipollenza con il diploma di laurea cui è orientato il percorso formativo”.
 
E questo perché, “la ragione del riconoscimento mediante crediti formativi universitari della carriera pregressa è finalizzata ad abbreviare il percorso di studi dello studente nel corso di laurea, e concerne l’apprezzamento - da parte del singolo ateneo, in relazione all’attinenza con la disciplina di laurea - del curriculum dello studente riguardo a corsi, diplomi, ed attività di settore perfezionati e certificati”.
 
Ciò che risulta illegittimo, quindi – conclude il Tar Puglia - è il negare ex ante qualsiasi rilievo nei confronti di diplomi espressamente considerati fra quelli chiamati al riconoscimento, solo perché sprovvisti di equipollenza”.
 
(Ndr. Questa sentenza ci è stata segnalata dal dottor Matteo Carati, di cui pubblichiamo a parte un breve commento).

17 febbraio 2015
© Riproduzione riservata

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