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Corte UE: “Irricevibili questioni poste dal Tar Sicilia. Fascia C con ricetta solo in farmacia” 


Così la sentenza emanata ieri sull’ultima delle cause aperte 4 anni fa dai titolari di parafarmacia che rivendicavano la possibilità di poter vendere i farmaci con ricetta. I magistrati europei hanno evidenziato come, nel suo rinvio, il giudice nazionale non abbia fornito spiegazioni circa i motivi per i quali ritiene che le norme in discussione non siano compatibili con il diritto dell’Unione. LA SENTENZA

03 LUG - "Irricevibili" le questioni poste dal Tar Sicilia nella domanda di pronuncia pregiudiziale sulla compatibilità dei Trattati europei con le norme nazionali che vietano la vendita dei farmaci di fascia C al di fuori delle farmacie. Questo il contenuto della sentenza emanata ieri dalla Corte di giustizia Ue sull’ultima delle cause aperte quattro anni fa dai titolari di parafarmacia che rivendicavano la possibilità di poter vendere nei loro esercizi i farmaci con ricetta.

Il procedimento cui si fa riferimento è quello aperto nel 2011 a Catania da Davide Gullotta, presidente della Federazione nazionale parafarmacie italiane. I giudici del Tar – davanti ai quali il farmacista aveva presentato ricorso contro Asl e ministero della Salute – si erano rivolti alla Corte UE affinché valutasse l'eventuale violazione, da parte delle norme italiane, delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue.

Nel dicembre 2013 la Corte di giustizia si era già espressa sulla questione in seguito a una doppia domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente dal Tar Lombardia. Dopo quell’intervento, i giudici europei chiesero al Tribunale amministrativo catanese se le indicazioni fornite nell’occasione bastassero a dare risposta anche ai loro quesiti (con un velato invito a rispondere affermativamente), ma il Tar siciliano preferì riconfermare due delle tre questioni poste originariamente.

Nella sentenza, i magistrati europei definiscono "irricevibili" i quesiti posti dal Tar di Catania, in quanto nel suo rinvio il giudice nazionale non ha fornito alcuna spiegazione "circa i motivi per i quali ritiene che le norme legislative in discussione non siano compatibili" con il diritto dell’Unione. "Secondo una giurisprudenza costante - si legge nel dispositivo - leggi nazionali che concedono alle farmacie diritti speciali o esclusivi non sono per questo solo fatto incompatibili con il Tfue". Lo diventano soltanto quando si determina un "abuso di posizione dominante", evenienza però alla quale il Tar siciliano non fa riferimento.

03 luglio 2015
© Riproduzione riservata

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