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Danni da vaccinazione negli animali da provare per un eventuale risarcimento. Cassazione annulla la condanna ad Asl e Regione della Corte d'Appello 


La Corte d'Appello aveva condannato Asl e Regione per i danni conseguenti a una vaccinazione a capi di animali di un'azienda agricola, ma la Cassazione la annulla perché in questo caso il nesso causale non basta in quanto non implica anche la prova che Asl e Regione conoscessero o fossero in grado di conoscere e prevedere gli effetti potenzialmente nocivi della vaccinazione. LA SENTENZA.

06 GIU - I danni da vaccinazione ci sono. ovviamente, anche negli animali, seppure per questi non vale la legge 210/1992. E vanno provati in modo inequivocabile come quelli sugli esseri umani, come spiega la Cassazione (sentenza 14913/2019) che ha dato ragione ad Asl e Regione rispetto alla richiesta di risarcimento per un danno da vaccino agli animali di un’azienda agricola perché le vaccinazioni prescritte erano imposte dal ministero della Salute e perché non c’è prova che gli enti fossero in grado di conoscere e prevedere gli effetti potenzialmente nocivi della vaccinazione.
 
Il fatto
La Corte di Appello ha condannato Asl e Regione al pagamento a favore di un’azienda agricola di 752.084,18 euro, oltre agli interessi dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inoculazione del vaccino contro la febbre catarrale (più comunemente nota come blue tongue) sui capi bovini di proprietà della stessa azienda: vaccinazione resa obbligatoria con decreto dell'Assessorato all'igiene, sanità e assistenza sociale della Regione ed eseguita nel 2002 da personale del servizio incaricato dell'Azienda Usi.

Questo perché in base alle prove testimoniali e alle consulenze tecniche, ha ritenuto dimostrata l'esistenza di un nesso causale tra la vaccinazione e i danni lamentati dalla società agricola.
 
La sentenza
Per la Cassazione però, che ha cassato la sentenza della Corte d’Appello, rinviando a questa in diversa composizione il caso, spese del giudizio di legittimità comprese, la sola circostanza che sia stato affermato un nesso causale tra l'evento e la somministrazione del vaccino contro la febbre ai capi bovini non implica anche la prova che Asl e Regione conoscessero o fossero in grado di conoscere e prevedere gli effetti potenzialmente nocivi della vaccinazione.

I giudici della Corte d'Appello non avevano compiuto nessun accertamento, mentre, dato che si trattava di vaccinazioni prescritte e imposte dal ministero della salute, sarebbe stato indispensabile indagare ulteriormente. Oltretutto, non risultavano errori nell'attuazione del piano vaccinale.

“La sola affermazione di un nesso causale tra l'evento e la somministrazione ai capi bovini del vaccino contro la febbre catarrale – si legge nella sentenza - non implica di per sé anche la prova che detti enti conoscessero o fossero in grado di conoscere e prevedere gli effetti potenzialmente nocivi di tale vaccinazione”.

Secondo la Cassazione quindi “trattasi peraltro di indagine che occorre svolgere avendo riguardo, non già, come ai fini del nesso causale, alle cognizioni ex post esistenti al tempo della valutazione, bensì a quelle esistenti al tempo della condotta dell'agente, ossia della eseguita vaccinazione”.

E, prosegue, “al riguardo nessun accertamento risulta compiuto dai giudici d'appello, mentre tanto più esso sarebbe stato necessario considerato che trattavasi di vaccinazioni prescritte e imposte dal Ministero della Salute (ord. 11/05/2001) e che non risultava nemmeno dedotta l'esistenza di errori nell'attuazione di tale piano vaccinale”.

Per i giudici della Cassazione quindi “appare evidente l'errore di diritto commesso dalla Corte di merito, consistito nell'affermazione della responsabilità extracontrattuale degli enti appellati in assenza di alcun accertamento circa l'esistenza di un requisito essenziale nel paradigma normativo astratto della clausola aquiliana, qual è quello, accanto alla condotta, all'evento e al nesso causale tra il primo e il secondo, dell'ascrivibilità della prima a dolo o colpa del suo autore”.

Per di più, aggiunge la Cassazione “la sentenza riporta per esteso un'affermazione del c.t.u. che pure rileva l'eccessività del tempo trascorso tra la vaccinazione e la morte di un bovino, ma, giungendo comunque alla valutazione di sussistenza del nesso causale, implicitamente valuta la circostanza come irrilevante” perché, appunto, tale indagine va svolta "avendo riguardo, non già, come ai fini del nesso causale, alle cognizioni ex post esistenti al tempo della valutazione, bensì a quelle esistenti al tempo della condotta dell'agente, ossia della eseguita vaccinazione".

06 giugno 2019
© Riproduzione riservata

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