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Gli Oss e la “corretta assunzione di farmaci prescritti”. Ecco cosa dice la giurisprudenza

di Luca Benci

L’azione dell’operatore socio sanitario ha esplicita natura di supporto alla persona assistita, più che “autonoma attribuzione delle attività di somministrazione”. Aiuto alla persona più che aiuto all’organizzazione. Questa lettura è avvalorata proprio dall’accordo Stato Regioni che precisa che l’operatore socio sanitario agisce “in sostituzione e in appoggio dei familiari che su indicazione del personale preposto”
 

17 DIC - Premessa
Come è, noto la somministrazione di medicinali, compete alla professione infermieristica. Dal 2001, in relazione all’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001, si è sviluppata la figura dell’Operatore socio sanitario. Nell’allegato B, rubricato come “Competenze dell’operatore socio sanitario”, leggiamo testualmente: “in sostituzione e appoggio dei  familiari e su indicazione del personale preposto in grado di aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso”.
 
L’interpretazione del profilo dell’operatore socio sanitario riguardante, in particolare, l’aiuto all’assunzione dei farmaci prescritti,  non è stata agevole.
 
Si segnalano in proposito due sentenze di merito che cercano di fare chiarezza sul punto: del Tribunale di Verbania, con sentenza del 20 febbraio 2018 e della Corte d’appello di Torino, con sentenza del 26 gennaio 2019 .
 
L’interpretazione di tale disposto  è sempre stata diretta alla semplice azione di supporto della persona, consistente nel “porgere” il farmaco al paziente, distinguendo dall’attività di somministrazione, di competenza esclusiva della figura dell’infermiere, la quale invece richiede una specifica preparazione in materia coinvolgendo profili decisori caratterizzati da discrezionalità.
 
Il fatto
A un’operatrice sociosanitaria veniva contestato l’aiuto alla corretta assunzione dei farmaci in via disciplinare, in quanto l'attività che si era rifiutata di svolgere, era un’attività qualificabile, a suo dire, come somministrazione dei farmaci.
 
Nel vecchio protocollo operativo, i farmaci “venivano prelevati dalle relative confezioni dall'infermiera, inseriti in appositi blister (uno per ogni ospite), e poi consegnati ai pazienti dall'O.S.S.”; nel nuovo protocollo operativo si è invece previsto che sia direttamente l'O.S.S. “a prelevare i farmaci dal carrello (suddiviso in appositi scomparti - uno per ogni ospite - contenenti le scatole dei farmaci relative a ciascuno di essi), secondo quanto prescritto nelle cartelline individuali posizionate sopra al carrello stesso, dove vengono chiaramente indicati dall'infermiera i farmaci da consegnare a ciascun ospite con il relativo orario di assunzione”.
 
Il nuovo protocollo prevede, quindi, che il medico indichi la scheda della terapia e che l’infermiere organizzi gli orari di assunzione di farmaci per ogni ospite, indicando delle cartelline divise per fasce oraria posizionate sul carrello deposito dei farmaci, suddiviso per scomparti nominativi, sulle quali è indicato in nome di ciascun ospite.
 
Gli operatori socio sanitari, secondo il nuovo protocolllo, prelevano i farmaci dagli scomparti e li passano agli ospiti, annotando in scheda giornaliera riepilogativa l’avvenuta assunzione di farmaci.
 
Questo in tema di “terapia solida”, mentre la terapia orale e intramuscolare rimane di competenza dell’infermiere.
 
L’organizzazione ritiene che l'attività demandata agli OOS continui ad ascriversi al concetto di "aiuto all'assunzione dei farmaci" limitandosi le operatrici a prelevare i farmaci dalle confezioni “secondo le istruzioni impartite dal personale medico ed infermieristico competente".
 
L’eventuale errore o gli eventuali errori nel prelievo del farmaco dalla relativa confezione non attengono alla carenza di preparazione specifica, in quanto trattasi “di un'attività che presuppone esclusivamente una corretta lettura del nome del farmaco da prelevare, tanto sulla cartella clinica quanto sulla confezione".
 
L’amministrazione della struttura residenziale si fa forte della richiesta di archiviazione del procedimento presso la Procura della Repubblica di Baveno, per esercizio abusivo della professione infermieristica, che merita la citazione testuale: “la nozione di somministrazione di un farmaco non può ritenersi comprensiva di qualsiasi azione inerente alle attività di consegna dello stesso al paziente. Un conto è, all’interno della struttura residenziale, preparare quel farmaco e stabilire, preventivamente quantità e tempi di assunzione per i singoli ospiti pazienti (di competenza, non vi è dubbio,  di personale medico ed infermieristico), altro è più semplicemente, accertarsi che esso venga poi realmente consegnato a colui che dovrà assumerlo (attività di competenza del personale OSS che infatti ha compiti precisi che ineriscono, in senso lato, alla effettiva assistenza complessiva prestata all’ospite paziente)”.
 
Conclude la Procura della Repubblica: “se dunque in assenza di personale infermieristico, nella struttura invece di giorni o orari, vengono soltanto consegnati da personale non infermieristico (tuttavia responsabile dell’assistenza di tipo socio sanitario), nel rispetto, da chi ha la responsabilità vere e propria della somministrazione, non sono configurabili condotte penalmente rilevanti”.
 
L’interpretazione data dai due giudici di merito
In primo luogo, secondo le disposizioni adottate dall'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22.2.2001, che delinea la figura ed i compiti dell'Operatore Socio Sanitario, la 'somministrazione dei farmaci' non è attività demandata all’operatore sociosanitario bensì all’infermiere.
L’OSS, secondo i giudici torinesi, “è figura priva di specifica preparazione di carattere sanitario.
 
La notazione attiene all'esatta individuazione della materia del contendere: "l'aiuto per la corretta assunzione dei farmaci prescritti". I giudici torinesi hanno ritenuto che “i compiti assegnati agli OSS con le modifiche organizzative si mantengano nell'ambito dell'aiuto alla corretta assunzione dei farmaci.
 
Nella nuova organizzazione, è pur vero che spetta all’operatore socio sanitario il prelievo di farmaci e il posizionamento sulle cartellini individuali “dove vengono chiaramente indicati i farmaci da consegnare a ciascun ospite con il relativo orario di assunzione”, è altresì vero che la nuova organizzazione “non presuppone alcuna conoscenza specifica di carattere sanitario, ma richiede la mera lettura corretta di un testo elementare della lingua italiana, ciò che chiaramente rientra nel 'bagaglio culturale' dell'operatore socio sanitario”.
 
Commento
Abbiamo posto in premessa la differenza tra le competenze infermieristiche – la responsabilità della somministrazione di medicinali – e le competenze dell’operatore socio sanitario a cui viene demandata l’aiuto “alla corretta assunzione dei farmaci prescritti”.
 
Da un punto di vista letterale, l’azione dell’operatore socio sanitario ha esplicita natura di supporto alla persona assistita, più che “autonoma attribuzione delle attività di somministrazione”. Aiuto alla persona più che aiuto all’organizzazione. Questa lettura è avvalorata proprio dall’accordo Stato Regioni che precisa che l’operatore socio sanitario agisce “in sostituzione e in appoggio dei familiari che su indicazione del personale preposto”.
 
Quest’ultimo è riferito al personale infermieristico. Laddove nella nuova organizzazione, come si è visto, il personale infermieristico adotta strumenti di controllo, di tracciabilità e di sicurezza della terapia preparata, la soluzione dei giudici torinesi convince. Non si tratta di evocare lo spettro dell’errore – ovviamente sempre possibile - si tratta invece di individuare la tipologia di errore che non può essere riferita a una mancanza di preparazione specifica in ambito sanitario, bensì come stato efficacemente detto, è un’attività “che non necessita di alcuna specifica competenza in materia e che non involge alcun profilo di discrezionalità” e presuppone esclusivamente una “corretta  lettura del nome del farmaco da prelevare, tanto sulla cartella clinica quanto sulla confezione”.
 
L’affermazione della Procura della Repubblica, irritualmente citata come fosse giurisprudenza, è suggestiva ma prova troppo.
 
Un conto è la presenza del personale infermieristico all’interno della struttura, altro conto è la sua assenza. Il rischio è che gli operatori socio sanitari si trovino a vicariare personale infermieristico. Quello che non si è tenuto conto sono i tempi intercorrenti tra la situazione clinica del paziente potenziale e quella futura, che non può essere valutata dall’operatore socio sanitario in assenza di personale infermieristico. È vero che, d’altra parte, stiamo parlando di un contesto stabile come una residenza sanitaria.
 
La soluzione potrebbe essere trovata nella vera informatizzazione e nella tecnologia. Le raccomandazioni ministeriali, d’altra parte, si spingono da sempre, verso soluzioni innovative che permetterebbero, attraverso una combinazione, prescrizione informatica/armadio informatizzato di giungere agli stessi risultati in termini di qualità e di sicurezza.
 
In questo contesto organizzativo – e solo in questo contesto - non possiamo non condividere che questa attività “sia pienamente compresa nell'attività di "aiuto per la  corretta assunzione dei farmaci prescritti", con la dovuta precisazione di cui sopra.
 
Luca Benci
Giurista
Componente del Consiglio superiore di sanità

17 dicembre 2019
© Riproduzione riservata

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