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Infermieri militari/3. Anacronistico non possano essere ufficiali 

di Eugenio Cortigiano

08 AGO - Gentile direttore,
In riferimento alla lettera del Dott. Vergallo la scrivente Associazione desidera precisare quanto segue:
 
 
Caro Dott. Vergallo,
richiedere l'applicazione della legge non mi risulta sia "ritenere ipotizzabile il sovvertimento dell’ordinamento giuridico delle professioni sanitarie, ma addirittura il ribaltamento della realtà."
Anzi, credo sia l'esatto contrario. Almeno così mi hanno insegnato a Giurisprudenza.
Lei richiama l'art. 357 del Codice Penale per dichiarare che "l'infermiere non è un pubblico ufficiale".
Falso. Proprio in base a quell'articolo l'infermiere, essendo un laureato che lavora in nome e per conto dello Stato, nel momento in cui appone una firma su un documento recante data, generalità e finalità diventa esattamente "pubblico ufficiale". Probabilmente lei confonde la parola "ufficiale" con i gradi dell'esercito.

Sarò più chiaro e nozionistico, se preferisce, Dott. Vergallo.
Avendo presente gli art. 357 e 358 c.p. gli infermieri rivestivano la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto la dizione di P.U. prevedeva potere certificativo o autoritativo ma gli infermieri erano considerati professione sanitaria ausiliaria.
Il tutto chiaramente incideva sul valore attribuito alla documentazione infermieristica nel processo civile che quindi assumeva valore legale, in funzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio rivestito dal personale infermieristico e dalla dottrina giuridica era interpretato come atto pubblico in senso lato e pertanto elemento facoltativo per la ricostruzione dei fatti.

Alla luce dei cambiamenti normativi(L.42/99) si può affermare che l’attività infermieristica è attività esercitata da pubblico ufficiale, anzi in una moderna lettura degli art. 357 e 358 c.p. che tutti i professionisti sanitari possono alternativamente ricoprire la qualifica di P.U. e/o incaricati di pubblico servizio: è la specificità dell’attività, realizzata in quel momento e in quel contesto, da cui scaturisce la titolarità. Ad es. il medico di guardia è un incaricato di pubblico servizio, nel momento in cui compila un certificato esercita funzione di P.U. e lo stesso infermiere, in servizio è un incaricato di pubblico servizio quando compila una scheda di triage riveste la qualifica di P.U.”
Ed aggiungo ancora:
-L’avvocato G.Barbieri, al congresso “Essere professionisti nel wuond care, etica, competenze, responsabilità del nuovo millennio”, settembre 2007 (successivamente diventato articolo, pubblicato recentemente sul Sole 24 Ore Sanità) ha affrontato in modo esauriente il tema scottante della prescrizione infermieristica chiarendo che il concetto di competenza tecnico-scientifica inteso come possesso delle conoscenze ed abilità professionali peculiari all’esperto di quel settore o per meglio dire competenza intesa come “saper agire” e “saper essere responsabile” permette di superare il timore che l’art. 348 c.p potrebbe suscitare(esercizio abusivo di una professione) e che la “prescrizione infermieristica consiste in un’azione autonoma del professionista infermiere in risposta alla diagnosi infermieristica. Diagnosi che, com’è noto da tempo, costituisce la base sulla quale scegliere gli interventi infermieristici volti a raggiungere risultati che rientrano nella sfera di competenza dell’infermiere.
«Il terreno della cura delle lesioni cutanee è certamente un terreno che si presta ad affrontare il tema della prescrizione infermieristica per quello che concerne, a esempio, le medicazioni avanzate e gli ausili anti-decubito che, da una parte, non necessitano necessariamente di prescrizione medica e dall’altra, tuttavia, necessitano di una qualificata competenza clinica di tipo specialistico nella loro prescrizione. L’infermiere esperto in wound care ha gli strumenti professionali e quindi le competenze per agire come “prescrittore”, ossia come il professionista sanitario che individua e indica quali azioni di assistenza infermieristica sono da attuare, con quali strumenti e con quali modalità applicative.» 
Quando si scrivono le prestazioni effettuate si certifica l’assistenza sanitaria erogata e quindi significa esercitare una funzione notarile che attesta quanto svolto durante la propria attività con una valenza probatoria privilegiata rispetto ad altri mezzi di accertamento della verità. Capite che la differenza tra essere P.U. o I.P.S. e non esserlo vi è una differenza abissale tra oneri e onori.
Art. 358 c.p.Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio:" Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un`attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale."

Semplicemente riconosco più veriterio l'art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi."
Non so se è un vantaggio ma capisco che socialmente non ha proprio la stessa valenza e comunque con il ragionare in stereotipi non si sarebbe andati da nessuna parte.
Tornando al tema "infermiere militare" non si preoccupi, Dott. Vergallo, nessuno vuole "ribaltare l'ordine gerarchico". Un Generale rimarrà sempre un Generale, un Ammiraglio un Ammiraglio, un Tenente sarà sempre un Tenente.
Non le pare invece anacronistico, illegale ed aberrante che le Crocerossine, che frequentano un corso assimilabile al civilistico ordinamento didattico degli OSS (nelle Università viene loro riconosciuto soltanto il primo anno di infermieristica) possano accedere ai gradi militari di Ufficiale mentre un infermiere laureato, anche con la laurea magistrale, non possa aspirare che al grado di Sottoufficiale?
Questo, secondo lei, Dott. Vergallo, non è "sovvertire l'ordine"?

Ciò che ribadisce il Ministero della Difesa, mi consenta, è fuffa, pura fuffa. La nota da lei citata sarà stata scritta da qualche medico militare, visto che stento a credere che al Ministero ignorino in maniera così plateale la legislazione vigente, che da molti, molti anni, ha tolto il velo di ausiliarietà e dipendenza degli infermieri dai medici.

Il concetto, come vede, è semplice. Provi lei a capirlo, invece di mistificare la legge ed offendere dei professionisti che desiderano soltanto quello che la legge, nel resto del paese, conferisce loro come responsabilità, funzione ed assetto gerarchico. Ovunque, tranne che nelle Forze Armate. Ci pensi, Dott. Vergallo. Probabilmente lo capirà anche lei dove è il problema.
 
Inf. Eugenio Cortigiano
Presidente AILF


08 agosto 2012
© Riproduzione riservata

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