Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Giovedì 25 APRILE 2024
Lettere al direttore
segui quotidianosanita.it

Massofisioterapisti Aimfi: “Nostra professione è normata dalla legge e appartiene all’area riabilitativa ortopedica”

di Consiglio nazionale Associazione Italiana Massofisioterapisti

03 FEB - Gentile direttore,
quello che segue è un atto ufficiale d’informazione di AIMFI (Associazione Italiana Massofisioterapisti) esteso a tutti pazienti d’Italia. Informativa che asserisce con rigore e chiarezza che il Massofisioterapista normato dalla legge, è una delle professioni appartenenti all’area riabilitativa ortopedica.
 
Per tanto a oggi il Massofisioterapista è normato dalla legge 403/71 e dal DM 105 1997 che è, di fatto, il profilo professionale dell’operatore: il Massofisioterapista. Nessun intervento normativo ha mai modificato le sopracitate norme. Riportiamo il sunto.
 
LEGGE 19 MAGGIO 1971, n. 403
(GU n. 162 del 30/06/1971)
ART.1.
LA PROFESSIONE SANITARIA AUSILIARIA DI MASSAGGIATORE E MASSOFISIOTERAPISTA È ESERCITABILE SOLTANTO DAI MASSAGGIATORI E MASSOFISIOTERAPISTI DIPLOMATI DA UNA SCUOLA DI MASSAGGIO E MASSOFISIOTERAPIA STATALE O AUTORIZZATA CON DECRETO DEL MINISTRO PER  LA SANITÀ,SIA CHE LAVORINO ALLE DIPENDENZE DI ENTI OSPEDALIERI E DI ISTITUTI PRIVATI,SIA CHE ESERCITINO LA PROFESSIONE AUTONOMAMENTE.
GLI ENTI MUTUALISTICI,PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI SONO AUTORIZZATI A SOSTENERE O RIMBORSARE LE SPESE PER PRESTAZIONI MASSOTERAPICHE E FISIOTERAPICHE SOLO SE QUESTE SONO EFFETTUATE DA MASSAGGIATORI E MASSOFISIOTERAPISTI DIPLOMATI,SIA CHE LAVORINO ALLE DIPENDENZE DI ENTI OSPEDALIERI E DI ISTITUTI PRIVATI,SIA CHE ESERCITINO LA PROFESSIONE AUTONOMAMENTE. (In vigore).
 
DM n°105 1997
Il Massofisioterapista è in possesso di una solida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono sicure competenze operative atte alla prevenzione, cura e riabilitazione."(...) " Il massofisioterapista per le competenze acquisite è in grado di: lavorare sia in strutture pubbliche che private; svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all'opera dei medici”.
 
Alla pag.14 del D.M. 105/97 si legge Massofisiokinesiterapia:  La materia deve fornire agli allievi una preparazione professionale che consenta loro di acquisire sicure competenze operative atte alla prevenzione, cura e riabilitazione e ne agevoli l'inserimento operativo presso strutture sanitarie pubbliche e private. (pag.14)
Nel decreto vi sono elencate due pagine (14 e 15) di competenze tra le quali per esempio: Ginnastica correttiva nelle deviazioni di colonna vertebrale. Ginnastica respiratoria. Esame muscolare. Riabilitazione dei postumi di patologie traumatiche, reumatiche, congenite, algiche dell'apparato locomotore. ecc… (In vigore).
 
Con questa semplice ma legittima introduzione, AIMFI evince e porta conoscenza tutti i pazienti, che, a rigor di Legge:
 
- Il Massofisioterapista, come figura sanitaria “atipica”, di formazione professionale Regionale, formata da strutture private, autorizzate dalla Regione, ai sensi della legge 403/71, DM 105 1997, è figura vigente a tutti gli effetti di legge, su tutto il territorio Nazionale. Utilizza, sempre in ausilio ai medici, ovvero previo prescrizione medica, tutti gli elettro-medicali destinati per conformità alla fisioterapia e le tecniche di massoterapia (DM 105 1997).
 
- La professione (e relativa abilitazione) de qua è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento (L. 19 maggio 1971 n. 403, il cui art. 1, comma 1, ha conferito all'attività di massaggiatore e di massofisioterapista natura giuridica di libera professione (Consiglio Di Stato 19/10/2015 sentenza n° 4788)
 
- Il Massofisioterapista esercita la propria attività professionale in ausilio dei medici, (in altre parole dietro presentazione di prescrizione medica). (Consiglio Di Stato 19/10/2015 sentenza n° 4788)
 
- La sentenza n°1105 del Consiglio Di Stato del 05/03/2015 (estrapolato): al punto 8 asserisce che: Deve, in primo luogo, evidenziarsi che non ha fondamento normativo la tesi sostenuta dall’Università secondo cui l’equipollenza prevista dal d.m. 27 luglio 2000 riguarderebbe solo i diplomi di massofisioterapista conseguiti entro il 17 marzo 1999, a seguito di corsi iniziati entro il dicembre 1995. Al contrario, ai sensi dell’art. 1 del d.m. 27 luglio 2000, l’equipollenza vale per tutti i titoli di massofisioterapista conseguiti in base alla legge 19 maggio 1971, n. 403, a prescindere dalla data di conseguimento o d’inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza.
 
- Sentenza n°4572 del Consiglio Di Stato del 30/09/2015 —- “Non può che ribadirsi, dunque, conformemente alla giurisprudenza di questa Sezione, che non essendo intervenuto atto di individuazione della figura del masso fisioterapista come una di quelle da riordinare,né tantomeno atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la professione (e relativa abilitazione) de qua è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento (L. 19 maggio 1971 n. 403, il cui art. 1, comma 1, ha conferito all'attività di massaggiatore e di masso­fisioterapista natura giuridica di libera professione – cfr. Cons. St., Sez. IV, 23.11.1985 n. 567), con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione (cfr. C.d.S., Sez. IV, 30.5.2011, n. 3218; sez. III, n. 3325/2013 cit.).”
 
Invitiamo i pazienti, a prendere coscienza di quanto esposto, poiché l’AIMFI, non è più disposta a combattere altre associazioni di categoria che, artatamente, depauperano la figura rappresentata con false interpretazioni, approfittando dell’ignoranza di un quadro normativo esaustivo e senza dubbio legiferato, che contraddistingue la figura vigente del Massofisioterapista in Italia.
 
I responsabili preposti alle funzioni d’informazione hanno il dovere etico di conoscere le norme e di divulgarle vagliando le fonti. Invitiamo pertanto tutti a ricordare che la legge non ammette ignoranza e che tutti i Massofisioterapisti saranno orientati e supportati ad agire nelle sedi competenti dalla scrivente Associazione, con le dovute implicazioni risarcitorie nei confronti di chiunque che, volutamente, o meno, agisce ignorando il contesto legislativo (e giurisprudenziale) oggi in vigore.
 
Consiglio nazionale Associazione Italiana Massofisioterapisti)

03 febbraio 2016
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Lettere al direttore

lettere al direttore
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy