Milleproroghe. Anaao: “Lo scudo penale risponde alle nostre richieste, ma va esteso a tutto il 2025”

Milleproroghe. Anaao: “Lo scudo penale risponde alle nostre richieste, ma va esteso a tutto il 2025”

Milleproroghe. Anaao: “Lo scudo penale risponde alle nostre richieste, ma va esteso a tutto il 2025”
"L'emendamento risponde alle richieste dell’Anaao Assomed, chiediamo però che sia steso a tutto il 2025, in attesa che si concluda l’iter per arrivare alla depenalizzazione dell’atto medico”. Così il Segretario Nazionale Pierino Di Silverio in merito all'emendamento presentato in commissione alla Camera.

“L’emendamento sullo scudo penale che dovrebbe essere introdotto nel decreto milleproroghe risponde alle richieste dell’Anaao Assomed e di questo ringraziamo la sensibilità delle forze politiche, in particolare l’on. Annarita Patriarca (FI) e del Ministro della salute Orazio Schillaci che lo sostengono. Chiediamo però che sia steso a tutto il 2025, in attesa che si concluda l’iter per arrivare alla depenalizzazione dell’atto medico”.

Questo il commento di Pierino Di Silverio, Segretario Nazionale Anaao Assomed.

“I preoccupanti dati sull’andamento della pandemia Covid-19 e la sua corrente diffusione – sottolinea Pierino Di Silverio Segretario Nazionale Anaao Assomed – ripropongono l’attualità del cosiddetto ‘scudo penale’ ritenendo che possa svolgere una funzione di richiamo alla valutazione delle situazioni emergenziali ‘con gli occhi della colpa grave’, come sottolineato da anni dalla giurisprudenza. Indipendentemente dalla natura dell’emergenza, epidemica o no. Va quindi ribadito il carattere generale della punibilità dei professionisti della sanità solo per colpa grave, con riguardo ai fatti commessi in una situazione di emergenza, qualunque essa sia. È un fatto notorio che la carenza degli organici, come testimoniato dalla letteratura internazionale, sia fattore di rischio di eventi avversi, e questo dato rappresenta una vera e propria emergenza”.

“È sicuramente di primaria importanza – prosegue Di Silverio – limitare, in generale, la punibilità dei reati di omicidio colposo o di lesioni personali colpose commessi dagli esercenti una professione sanitaria ai soli casi di colpa grave, come ribadito sia dalla giurisprudenza che da molti disegni di legge assegnati in Parlamento e come anche rappresentato nelle mozioni in materia di disciplina della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e per il superamento delle criticità connesse alla carenza di organico del personale, approvate in Aula alla Camera l’11 gennaio scorso”.

“Dobbiamo anche tener conto del notevole numero di procedimenti penali avviato nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, il cui esito, nella quasi totalità dei casi, si risolve con il proscioglimento, ma che ha come diretta conseguenza l’incremento della medicina difensiva con aggravio di costi per la sanità pubblica, oltre all’inevitabile ed ulteriore ingolfamento delle liste di attesa. Traendo insegnamento dalle criticità emerse durante la pandemia da Covid-19, è opportuno introdurre un riferimento all’eventuale eccezionalità del caso concreto o delle circostanze in cui lo stesso si verifica, così da evitare, per il futuro, la necessità di fare ricorso alla legislazione di emergenza.

L’accertamento circa la natura “gravemente colposa” di una determinata condotta terapeutica non può limitarsi all’eventuale adesione alle linee guida o buone pratiche di settore, ma deve basarsi anche su altri fattori, quali ad esempio, l’eccezionalità del caso concreto o del contesto in cui lo stesso si verifica, il livello di esperienza e specializzazione sia del singolo sanitario, che della struttura in cui questi è inserito, nonché le risorse concretamente messe a disposizione dell’operatore. Le oggettive carenze organizzative della struttura sanitaria in cui si verifica l’evento avverso non devono “ricadere” sugli operatori sanitari in sede di accertamento giudiziale del grado della colpa. Occorre quindi valutare la coerenza della condotta non solo rispetto alle evidenze scientifiche disponibili, ma anche alle specifiche condizioni di lavoro e alle eventuali carenze strutturali e organizzative”.

“In tale prospettiva – conclude Di Silverio – la valutazione del grado della colpa dovrebbe tener conto della particolare situazione di “emergenza lavorativa” in cui il fatto si è verificato”.

17 Gennaio 2024

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