Il diritto a nascere sano (e i suoi limiti)

Il diritto a nascere sano (e i suoi limiti)

Il diritto a nascere sano (e i suoi limiti)

Gentile Direttore,
non si può che condividere l’attenta riflessione della dott.ssa Fernanda Fraioli, Procuratore regionale della Corte dei Conti per il Piemonte, ad oggetto la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 3502/2025 che ribadisce il principio per cui non esiste il diritto a non nascere se non sani, ovvero la “pretesa” a nascere esclusivamente sani. Quasi che la disabilità sia meritevole di morte (o di “non nascita”). Perché, le alternative sono due: non nascere oppure nascere sì, ma con una disabilità.

Già in passato la dottrina aveva sostenuto come “non pare che possa sostenersi l’esistenza di un interesse tutelabile del concepito a nascere sano o, addirittura, a non nascere fondandolo sulla disciplina dell’aborto” (M. Franzoni, 2010).

Ma anche la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite per definire un contrasto aperto da una isolata decisione del 2012 (Cass. n. 16754/2012), aveva sottolineato come “il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno, neppure sotto il profilo dell’interesse ad avere un ambiente familiare preparato ad accoglierlo, giacché l’ordinamento non conosce il ‘diritto a non nascere se non sano’, né la vita del bambino può integrare un danno-conseguenza dell’illecito omissivo del medico” (Cass. n. 25767/2015).

E’ vero che la scienza medica oggi è in grado di prevedere, con possibilità prossime alla certezza, se un soggetto alla nascita presenterà delle malformazioni ma è evidente come questo fatto comporta non solo una serie di preoccupazioni ma anche una serie di ipotetiche domande risarcitorie che trovano proprio nella nascita della persona la loro origine e causa.

Va detto, tuttavia, che il nascituro ha il diritto a nascere sano, diritto riconosciuto dagli articoli 2 e 32 della Costituzione e dall’art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea. Ma questo diritto esiste solamente nel caso in cui vi era la possibilità da parte del nascituro di venire al mondo sano e non quando, invece, lo stesso era affetto da patologia intrauterina incurabile ai fini della nascita di un bambino sano.

Venire al mondo, in ogni caso, non può essere considerato un danno, indipendentemente dalle patologie di cui si è portatori, pur consapevoli che una nascita e una vita densa di dolore e sofferenza che si sarebbe potuta evitare solo con la non nascita, può facilmente diventare il terreno per avanzare richieste risarcitorie. Ma la vita, si ribadisce, non può mai essere un danno.

Tra l’altro occorre ricordare che, in base alla L. 194/1978, le possibili anomalie o malformazioni del nascituro vengono prese in considerazione esclusivamente nelle ipotesi in cui possono determinare un danno alla salute della donna. E ciò esclude l’ipotesi di aborto c.d. “eugenetico”. Si parla di aborto “terapeutico” laddove la presenza del feto affetto da malformazioni comporta una minaccia per la salute psichica della donna. La conseguenza della mancata informazione alla donna della presenza delle malformazioni, e quindi l’eventuale mancato aborto, potrà essere oggetto di risarcimento, in presenza di determinate condizioni, ma la nascita malformata non potrà essere oggetto di uno specifico risarcimento da parte del minore.

Il tema, tuttavia, è profondo e va oltre al diritto, coinvolgendo una serie di aspetti etici, morali, filosofici e religiosi che toccano la coscienza di ciascuno.

Giannantonio Barbieri
Avvocato

20 Febbraio 2025

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