Payback dispositivi medici. Il Tar rigetta i ricorsi delle imprese: il meccanismo era già noto dal 2015, le aziende dovevano essere pronte

Payback dispositivi medici. Il Tar rigetta i ricorsi delle imprese: il meccanismo era già noto dal 2015, le aziende dovevano essere pronte

Payback dispositivi medici. Il Tar rigetta i ricorsi delle imprese: il meccanismo era già noto dal 2015, le aziende dovevano essere pronte
Per i giudici, anche se la determinazione del tetto di spesa regionale è avvenuta successivamente rispetto alle procedure di gara degli anni 2015-2018, le imprese, erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza di un meccanismo di tetto di spesa e dell‘obbligo di ripiano in caso di sforamento, e “ben avrebbero potuto e dovuto orientare i propri comportamenti” tenendo conto di questa previsione. UNA DELLE SENTENZE

A meno di interventi del Governo, allo stato attuale delle leggi vigenti, le imprese fornitrici dei dispositivi medici dovranno pagare alle Regioni quanto dovuto per lo sforamento del tetto di spesa negli anni tra il 2015 e il 2018. È infatti arrivato l’esito dei ricorsi presentati al Tar del Lazio, che ha dichiarato le richieste delle imprese illegittime o inammissibili, condannandole di fatto a pagare.

In particolare, richiamando anche alle sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, il Tar osserva come, nonostante la determinazione del tetto di spesa regionale sia avvenuta successivamente rispetto alle procedure di gara delle annualità 2015-2018, “già dall’entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, e quindi dallo svolgimento delle procedure di gara subito successive, il sistema del c.d. payback era sostanzialmente noto. Ciò sia con riguardo alle quote di ripiano posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici (che sono pari al 40 per cento per l’anno 2015, al 45 per cento per l’anno 2016, al 50 per cento per l’anno 2017 e al 50 per cento per l’anno 2018), sia con riguardo alla misura entro la quale ciascuna azienda è chiamata a concorrere alle predette quote (in «misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del relativo Servizio sanitario regionale o provinciale»)”.

Peraltro, aggiungono i giudici amministrativi, “con specifico riferimento alla fissazione del tetto di spesa regionale, su cui si appuntano le doglianze della società ricorrente, deve ricordarsi che era già nota la quantificazione del tetto di spesa nazionale (fissato, a decorrere dal 2014, al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard). Questa misura è stata, poi, confermata per tutte le regioni, indistintamente, nel 2019”.

Nessuna scusante, dunque. Sulla base delle norme già note, per i giudici amministrativi le imprese del settore “ben avrebbero potuto e dovuto assumere la misura del tetto di spesa nazionale quale parametro di riferimento cui conformare la propria azione. Ciò ancor più in considerazione del fatto che, come si è detto, l’accordo raggiunto tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza permanente (atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019) ha fissato, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, il tetto regionale proprio al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard, ossia nella stessa misura del tetto nazionale, che era, o avrebbe dovuto essere secondo l’ordinaria diligenza, ben noto alle imprese fornitrici di dispositivi sanitarie, come tali destinatarie della disciplina del c.d. payback”.

In definitiva, per il Tar le imprese del settore “si dovevano ritenere già edotte, ex ante, dell’alea e dei rischi contrattuali insiti nella fornitura dei dispositivi medici, proprio sulla base delle norme già vigenti, e chiare nella loro formulazione, venendo in considerazione possibili rischi derivanti dalla (pur sempre prevedibile) fornitura in eccesso dei dispositivi medici rispetto al tetto di spesa individuato dal legislatore”. Dunque “avrebbero dovuto considerare, in un’ottica di ordinaria diligenza, le dinamiche del mercato di riferimento, caratterizzato da simile previsione; e, di conseguenza, ben avrebbero potuto e dovuto orientare i propri comportamenti”.

Peraltro, osserva il Tar, “come chiarito dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 140 del 2024, è rimasto del tutto indimostrato, anche nel caso di specie, che il c.d. payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile che le imprese coinvolte nel relativo meccanismo intendevano ed hanno conseguito dall’esecuzione degli appalti di fornitura di dispositivi medici”.

In merito ai ricorsi per i motivi aggiunti, i giudici hanno dichiarato inammissibili le contestazioni contro i provvedimenti regionali per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto vanno presentate al giudice ordinario.

07 Maggio 2025

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