Commissariamento di Agenas e finanziamento di 20 milioni all’ospedale Bambino Gesù. Via libera dal Senato al decreto

Commissariamento di Agenas e finanziamento di 20 milioni all’ospedale Bambino Gesù. Via libera dal Senato al decreto

Commissariamento di Agenas e finanziamento di 20 milioni all’ospedale Bambino Gesù. Via libera dal Senato al decreto
Il Senato ha approvato un decreto-legge che dispone il commissariamento straordinario dell’Agenas, con la nomina di un commissario dotato di pieni poteri fino a fine 2025. Il provvedimento prevede inoltre un finanziamento fino a 20 milioni di euro annui all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e proroga per il 2025 le quote premiali per le Regioni in equilibrio di bilancio. Il decreto è in vigore dal 2 agosto 2025 e ora passa all’esame della Camera. IL TESTO

L’Assemblea del Senato ha approvato il Decreto per il commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, sul testo proposto dalla 10a Commissione, licenziato nella seduta di martedì 9 settembre. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera.

Il Decreto prevede il commissariamento straordinario dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), assegna un finanziamento (fino a 20 milioni di euro annui) all’Ospedale pediatrico Irccs Bambino Gesù, estende per il 2025 le quote premiali per le Regioni virtuose e ne sancisce l’entrata in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)
L’articolo 1 prevede la nomina di un commissario straordinario dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), con durata del mandato fino al 31 dicembre 2025; il commissario esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti, in base alla disciplina legislativa e allo statuto dell’Agenzia, al presidente, al direttore generale e al consiglio di amministrazione; i titolari di tali organi decadono all’atto dell’insediamento del commissario. Il commissario è nominato – secondo la procedura stabilita dal comma 1 – tra esperti, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione, di riconosciuta competenza in diritto sanitario e in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario (comma 3). Il comma 4 concerne il compenso del commissario.

Articolo 2 (Misure per il finanziamento dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù)
L’articolo 2 prevede, nell’ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale, un finanziamento, in misura non superiore a 20 milioni di euro annui, in favore dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù – organizzazione della Santa Sede riconosciuta, nell’ordinamento italiano, come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato (Irccs) –. Si demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato Regioni, la definizione delle funzioni assistenziali a cui è connesso il finanziamento in esame e del relativo importo annuale, nel rispetto del suddetto limite massimo; tale determinazione è operata sulla base delle funzioni e attività in oggetto svolte dal suddetto Ospedale nell’anno precedente, rendicontate secondo le modalità definite dal medesimo decreto ministeriale.

Articolo 2-bis (Proroga del finanziamento delle quote premiali per il Servizio sanitario nazionale)
L’articolo 2-bis, inserito in sede referente, prevede l’assegnazione in via transitoria, anche per l’anno 2025, delle quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del Ssn a favore delle Regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l’equilibrio di bilancio, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Articolo 3 (Entrata in vigore)
L’articolo 3 stabilisce che il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 2 agosto 2025.

10 Settembre 2025

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