Riforma delle professioni sanitarie. La maggioranza allarga il perimetro: più flessibilità su libera professione per medici e infermieri, stretta su aggressioni e nuovo status per gli specializzandi

Riforma delle professioni sanitarie. La maggioranza allarga il perimetro: più flessibilità su libera professione per medici e infermieri, stretta su aggressioni e nuovo status per gli specializzandi

Riforma delle professioni sanitarie. La maggioranza allarga il perimetro: più flessibilità su libera professione per medici e infermieri, stretta su aggressioni e nuovo status per gli specializzandi

Depositati in Commissione Affari Sociali alla Camera gli emendamenti al ddl delega. Dalla libera professione "diffusa" alla stabilizzazione dei massofisioterapisti, passando per l'intelligenza artificiale e la riforma dell'Ecm. Obiettivo: rispondere alla cronica carenza di personale e alle liste d'attesa.

La riforma delle professioni sanitarie cambia volto. Il pacchetto di emendamenti depositato dalla maggioranza in Commissione Affari Sociali alla Camera ridisegna il perimetro del disegno di legge delega, ampliandone la portata e intervenendo su diversi nodi strutturali: carenza di personale, fuga dai pronto soccorso, liste d’attesa, precariato degli specializzandi, aggressioni al personale sanitario.

Oltre cento proposte di modifica con un obiettivo dichiarato: trattenere i professionisti nel Servizio sanitario nazionale, offrendo loro maggiori opportunità economiche e di carriera, e al tempo stesso razionalizzare l’uso delle risorse umane per far fronte a un’emergenza che non accenna a placarsi.

Più flessibilità per medici e infermieri, arriva l'”intramoenia diffusa”

Si interviene sulla revisione del rapporto di lavoro dei professionisti sanitari. Per i dirigenti medici si apre la strada a un modello di libera professione “in forma allargata e flessibile” – una sorta di intramoenia diffusa – compatibile con l’orario di lavoro istituzionale e senza pregiudicare l’esclusività del rapporto. Vengono inoltre introdotte forme di flessibilità contrattuale, con differenti regimi di impegno orario e l’accesso agevolato al part-time.

Si passa poi al superamento del vincolo di incompatibilità: i medici dipendenti del Ssn e quelli convenzionati potranno svolgere attività professionale aggiuntiva presso soggetti pubblici o privati accreditati, al di fuori dell’orario di servizio e previa semplice comunicazione all’azienda di appartenenza. Un’apertura che riguarda anche il personale infermieristico, ostetrico e delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, chiamato a tamponare le falle di un sistema sempre più in affanno.

Specializzandi, cambio di status e reclutamento diretto per gli infermieri

Da un lato si prevede un “cambio d’inquadramento” del medico specializzando, con il riconoscimento di uno specifico status giuridico coerente con le responsabilità assistenziali progressivamente assunte. Dall’altro si punta a riordinare e razionalizzare le forme di lavoro flessibile per il loro impiego nel Ssn, compatibilmente con le esigenze formative.

Sul fronte infermieristico, gli emendamenti aprono al reclutamento diretto attraverso contratti di collaborazione libero-professionale, nel rispetto dei tetti di spesa vigenti. Ma la vera rivoluzione è altrove: viene proposto il riconoscimento delle prestazioni infermieristiche all’interno dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), con l’aggiornamento del decreto del 2017 per garantire accesso universale ed erogazione omogenea su tutto il territorio nazionale.

Stop alle aggressioni, carriere più veloci e intelligenza artificiale

Viene introdotta la valorizzazione esplicita del carattere usurante dell’attività sanitaria e l’adozione di interventi per prevenire e contenere il fenomeno delle aggressioni. Per i contesti più esposti, come i pronto soccorso, si prevedono misure specifiche e l’estensione di tutele già previste dalla legge di Bilancio.

Sul fronte delle carriere, cade il vincolo quinquennale di anzianità per gli incarichi professionali, sostituito da meccanismi di progressione basati sul merito e sulla professionalità. Vengono inoltre semplificate le procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza medica e sanitaria.

Spazio anche all’innovazione tecnologica: diversi emendamenti puntano a sostenere l’adozione di strumenti di intelligenza artificiale per ridurre gli oneri burocratici sul personale, e a promuovere la formazione specifica in materia, con corsi regionali il cui attestato diventerà titolo qualificante per i concorsi.

Professioni in evoluzione: osteopati, massofisioterapisti, psicologi

Per gli osteopati si definiscono standard nazionali per la formazione e l’accreditamento delle sedi di tirocinio, con l’obiettivo di integrarli progressivamente nei team multiprofessionali dell’assistenza territoriale.

Per i massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali arriva la tanto attesa stabilizzazione: un piano di integrazione formativa permetterà loro di acquisire crediti universitari per ottenere l’equivalenza al titolo di laurea in fisioterapia, con conseguente iscrizione all’albo e accesso alla formazione specialistica. Gli elenchi chiuderanno definitivamente nel 2030.

Per la psicologia si aprono nuovi percorsi di specializzazione post laurea in assistenza primaria, psicologia dello sviluppo, welfare ed emergenza-urgenza, mentre per gli psicologi psicoterapeuti si introduce la figura dello psico-oncologo.

Ordinamento professionale ed equo compenso

Si prevede la costituzione di un Ordine autonomo delle professioni sanitarie della riabilitazione, maggiori poteri di rappresentanza per le Commissioni d’albo nazionali e un nuovo organismo per la risoluzione dei conflitti di competenza tra profili professionali.

Sul fronte dell’equo compenso, un tavolo tecnico interministeriale definirà i parametri per le prestazioni di medici e odontoiatri, con l’estensione della legge 49/2023 ai rapporti con persone fisiche.

Di seguito le proposte emendative presentate dalla maggioranza.


2.7. 
Nella revisione e adeguamento dell’apparato sanzionatorio amministrativo e disciplinare vigente, le sanzioni efficaci e “immediatamente esecutive”.

2.01
Art. 2-bis (Princìpi e criteri direttivi specifici per l’adozione di misure in favore della dirigenza medica e sanitaria)
Il Governo, per valorizzare il ruolo e la specificità della dirigenza medica e sanitaria, dovrà osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che le materie relative all’organizzazione del lavoro e all’orario di lavoro siano oggetto di negoziazione tra le parti collettive, istituendo anche livelli di contrattazione regionale, finalizzati a ridurre la variabilità applicativa dei contratti tra le diverse aziende sanitarie all’interno della stessa regione;

b) promuovere l’adozione di procedure concorsuali semplificate e trasparenti per l’accesso alla dirigenza medica e sanitaria, anche mediante il riordino e la semplificazione delle fonti normative vigenti;

c) introdurre forme di flessibilità contrattuale, favorendo l’accesso all’istituto del part-time e prevedendo differenti regimi di impegno orario;

d) prevedere meccanismi di progressione di carriera basati sul principio professionalizzante, eliminando il vincolo quinquennale di anzianità per incarichi di tipo professionale, in coerenza con la disciplina del ruolo unico dirigenziale;

e) istituire un modello di esercizio della libera professione sanitaria in forma allargata e flessibile (intramoenia diffusa), compatibile con l’orario di lavoro istituzionale e la trasparenza delle prestazioni, senza pregiudicare l’esclusività del rapporto di lavoro, favorendo l’integrazione con l’attività istituzionale e nel rispetto dei limiti sull’orario di lavoro;

3.3
Al comma 1, lettera a):Riordinare e razionalizzare le forme di lavoro flessibile per l’impiego degli specializzandi nel Servizio sanitario nazionale, compatibilmente con le esigenze di formazione e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel testo si parlava di “medici specializzandi”

3.13
Al comma 1, lettera a):
Riordinare e razionalizzare le forme di lavoro flessibile per l’impiego dei medici specializzandi nel Servizio sanitario nazionale, “attraverso un cambio d’inquadramento del medico in formazione specialistica”, compatibilmente con le esigenze di formazione e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3.24
Al comma 1, aggiungere a-bis):
Superare l’incompatibilità al fine di favorire l’integrazione multiprofessionale e ilpotenziamento dell’assistenza territoriale e ospedaliera, prevedendo che i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale e i medici titolari di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale possano svolgere, al di fuori dell’orario di lavoro e nel rispetto dei doveri d’ufficio e previa comunicazione all’amministrazione o all’azienda sanitaria di appartenenza, attività professionale aggiuntiva presso soggetti pubblici o privati accreditati, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza delle cure e di tutela della salute pubblica.

3.26
Al comma 1, aggiungere a-bis):
Prevedere misure volte a garantire la trasformazione dell’inquadramento giuridico del medico in formazione specialistica, assicurando il riconoscimento di uno specifico status giuridico coerente con la natura formativa e professionalizzante dell’attività svolta, nonché con le responsabilità assistenziali progressivamente assunte nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.


3.37
Al comma 1, aggiungere b-bis):
Prevedere la revisione organica della disciplina dell’attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, superando la rigida dicotomia tra regime di esclusività e non esclusività e introducendo meccanismi di incentivazione economica e progressione professionale che valorizzino il merito, la produttività e la qualità delle prestazioni rese nell’ambito dell’attività professionale, anche orientando i sistemi premianti al conseguimento di obiettivi di salute e di riduzione delle liste d’attesa.

3.38
Al comma 1, aggiungere b-bis):
prevedere il superamento del vincolo di incompatibilità per il personale non dirigenziale appartenente alle professioni infermieristiche e ostetriche nonché alle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, consentendo lo svolgimento di ulteriori prestazioni professionali al di fuori dell’orario di servizio.

3.42
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) favorire il mantenimento in servizio del personale sanitario, con particolare riferimento alla professione infermieristica, mediante l’adozione di piani strutturali di retention che garantiscano benessere organizzativo, carichi di lavoro sostenibili, equilibrio vita-lavoro e progressione di carriera clinica e gestionale, e disciplinare il reclutamento internazionale di personale sanitario uscendo dalla logica emergenziale, garantendo il rigoroso rispetto del Codice di condotta dell’Organizzazione mondiale della sanità, la certificazione delle competenze linguistiche e la validazione delle competenze cliniche, l’iscrizione agli Ordini professionali e l’obbligo di formazione continua, superando definitivamente il regime delle deroghe al riconoscimento dei titoli.

3.49
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: in favore del personale che opera in particolari condizioni di lavoro, si aggiunge: come i contesti di esposizione alle aggressioni.

3.62
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente c-bis):
Riordinare e armonizzare la disciplina delle indennità correlate a specifici ambiti assistenziali o a particolari condizioni di lavoro del personale sanitario, nonché dei regimi di tassazione agevolata applicabili ai compensi per lavoro straordinario del medesimo personale, valutando anche l’estensione dell’ambito di applicazione soggettiva di tali indennità e agevolazioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e dei principi di equità fiscale e parità di trattamento.

3.63
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente c-bis):
Prevedere misure volte alla revisione del tetto di spesa per il personale sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, in coerenza con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera e territoriale, allo scopo di far fronte alla carenza di personale sanitario e assicurare l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

3.69
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche mediante il sostegno all’adozione di strumenti di intelligenza artificiale finalizzati a tale obiettivo.

Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) prevedere l’acquisizione di competenze nell’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale in ambito sanitario, anche ai fini del supporto all’attività organizzativa e della semplificazione dei processi amministrativi.

3.72
Alla lettera d)
Razionalizzare e semplificare le attività amministrative che gravano sul personale sanitario, migliorando l’utilizzazione dei tempi di lavoro “anche attraverso l’accesso ai dati sanitari da parte di tutti i professionisti sanitari coinvolti nel percorso di cura e assistenza dei pazienti”.

3.81
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche mediante l’adozione di interventi idonei a prevenire e contenere il fenomeno delle aggressioni, nonché a valorizzare in modo esplicito il carattere usurante dell’attività sanitaria.

3.88
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
f-bis) prevedere l’erogazione delle indennità di specificità medico veterinaria e sanitaria di cui ai commi 350 e 351 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al di fuori della contrattazione collettiva;

f-ter) prevedere l’estensione ai dirigenti sanitari non medici dipendenti delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

3.90
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) disciplinare le modalità di prescrizione dei farmaci sottoposti a piani terapeutici.

3.94
Al comma 1, lettera g)
promuovere soluzioni volte allo sviluppo di una metodologia comune di pianificazione e previsione del numero dei medici specializzandi in relazione a ciascuna specializzazione medica, nonché di tutte le professioni sanitarie.

3.97 e 3.98
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g-bis) prevedere la riorganizzazione dipartimentale territoriale del sistema di emergenza-urgenza 118, assicurandone l’integrazione con la rete ospedaliera e con l’assistenza territoriale, nonché la valorizzazione delle professioni sanitarie coinvolte, anche attraverso la definizione di modelli organizzativi che favoriscano la stabilità del personale, la sicurezza degli operatori e il riconoscimento delle competenze professionali.

3.99
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) favorire, da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, il reclutamento diretto del personale infermieristico attraverso contratti di collaborazione libero-professionale, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3.100
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g-bis) riconoscere le prestazioni infermieristiche all’interno dei livelli essenziali di assistenza, prevedendo l’aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, al fine di garantire l’universalità dell’accesso a tali prestazioni e la loro erogazione omogenea su tutto il territorio nazionale.

3.117
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g-bis) definire criteri uniformi di inquadramento professionale, tutele, rappresentanza sindacale e trattamento economico per il personale operante presso le strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, promuovendo l’armonizzazione dei contratti collettivi applicabili, prevenendo fenomeni di dumping contrattuale e riconoscendo il ruolo del personale nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, in coerenza con il finanziamento a carico del Fondo sanitario nazionale e con gli standard qualitativi richiesti.

3.131
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g-bis) prevedere l’estensione agli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della prevenzione e della riabilitazione dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, assegnati ai servizi di pronto soccorso, della normativa di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

3.132
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g-bis) favorire, da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, il reclutamento diretto del personale infermieristico attraverso contratti di collaborazione libero-professionale, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4.39
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) promuovere l’attivazione di corsi regionali di formazione in materia di digitalizzazione della sanità pubblica, finalizzati anche all’acquisizione di competenze nell’uso degli strumenti di intelligenza artificiale applicati all’ambito sanitario, in coerenza con la strategia di sistema di cui alla lettera c);

c-ter) prevedere che il possesso degli attestati rilasciati all’esito dei corsi di cui alla lettera c-bis) costituisca elemento qualificante ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali del Servizio sanitario nazionale, del conferimento degli incarichi di direzione e dell’iscrizione negli elenchi di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e gradualità.

4.43
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) definire, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indirizzi di chiarimento del profilo professionale dell’osteopata e dei relativi ambiti di intervento, volti a garantire uniformità applicativa sul territorio nazionale, nonché prevedere modelli organizzativi per l’inserimento progressivo dell’osteopata nei setting territoriali e ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale e presso le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate, promuovendone l’integrazione nei team multiprofessionali e nei percorsi assistenziali, previsti dagli standard dell’assistenza territoriale di cui al decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77, anche mediante protocolli operativi di raccordo con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in coerenza con il Piano nazionale della prevenzione e con il Piano nazionale della cronicità, nel rispetto dei profili di competenza delle altre professioni sanitarie e della sicurezza delle cure.

4.46
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) promuovere l’adozione di un linguaggio standardizzato infermieristico che contenga, nel tempo della sua adozione generalizzata, gli elementi di integrazione nel fascicolo sanitario elettronico, contribuendo a realizzare le finalità di cui alle lettere a), b) e c).

4.47
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) individuare criteri per la costruzione di un sistema integrato di collaborazione interdisciplinare tra gli specialisti in medicina dello sport, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ai fini del riconoscimento e della promozione dell’esercizio fisico strutturato quale strumento per il benessere fisico e mentale della persona. Nella definizione del sistema di cui al precedente periodo si prevede la predisposizione di specifici protocolli adottati sulla base delle linee guida definite dalla Federazione medico sportiva italiana, validati dall’Istituto superiore di sanità.

4.01
Viene istituito un piano di integrazione formativa per i massofisioterapisti diplomati dopo il 19 marzo 1999 che abbiano maturato 36 mesi di lavoro entro il 30 giugno 2026. Il piano, definito dai Ministeri della Salute e dell’Università, permetterà di acquisire crediti formativi universitari in specifiche aree disciplinari per ottenere l’equivalenza al titolo di laurea in fisioterapia. Il superamento del piano comporta l’esercizio professionale su tutto il territorio nazionale, l’iscrizione all’Albo dei fisioterapisti e l’accesso ai percorsi di formazione post-base e specialistica. Gli elenchi speciali chiuderanno definitivamente il 31 dicembre 2030.

5.11
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: “anche con riferimento alle patologie croniche, inclusa l’obesità, anche attraverso la definizione, nell’ambito del prossimo Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di specifici obiettivi e strumenti di incentivazione per la presa in carico dei pazienti affetti da obesità da parte dei medici di medicina generale”.

5.19 e 5.21
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) aggiornare, con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti e delle società scientifiche di settore, la formazione nell’ambito della riabilitazione neurologica e della neurologia interventistica applicata alla gestione dell’ictus.

5.25
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1), con il seguente:

1.alla professione sanitaria di chimico e fisico, per ampliare le possibilità di accesso agli impieghi nel Servizio sanitario nazionale e garantire il ricambio generazionale, rispondendo anche all’esigenza di disporre di professionisti nell’ambito dell’igiene pubblica a indirizzo ambientale, prevenzione e sicurezza sul lavoro.

5.27
Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: e anche nello specifico ambito della biologia della riproduzione umana, prevedendo, per quest’ambito, il riconoscimento dell’esperienza maturata dai professionisti già operanti in detto ruolo e l’istituzione di un indirizzo universitario di specializzazione.

5.29
Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: e dell’anatomia patologica.

5.32
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
4) alla professione sanitaria di psicologo, per la definizione di ulteriori percorsi di specializzazione post laurea universitaria in psicologia per l’assistenza primaria, psicologia dello sviluppo nei contesti di vita, psicologia sociale e welfare e psicologia dell’emergenza-urgenza, garantendo in ogni caso la possibilità di accesso agli impieghi nel Servizio sanitario nazionale.

5.36
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
4) alla professione sanitaria dello psicologo psicoterapeuta per corrispondere all’esigenza di inserire la figura specialistica dello psico-oncologo, definendone le competenze specifiche e il percorso formativo post-specialistico certificato dal Ministero della salute.

5.38
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
4) alla professione sanitaria dell’ostetrica di comunità, che opera, con autonomia professionale, in cooperazione con le strutture ospedaliere e i presìdi sanitari del territorio, per la prevenzione, la cura e la tutela della salute della donna e del puerperio.

5.40
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
4) alla professione sanitaria di infermiere, per corrispondere all’esigenza di disporre di professionisti specialisti con specifiche competenze in risposta ai complessi bisogni di salute nel quadro epidemiologico e di invecchiamento della popolazione.

5.44
Viene istituito un percorso formativo universitario che integra la scuola di specializzazione in chirurgia generale con un indirizzo senologico. Il percorso prevede una durata triennale comune alla chirurgia generale, garantendo l’equipollenza tra i due titoli, seguito da un biennio di attività professionalizzanti specifiche per acquisire una preparazione adeguata agli indicatori di performance richiesti in ambito senologico.

5.03 e 5.04
Art. 5-bis (Princìpi e criteri direttivi per la formazione universitaria e i tirocini clinico-pratici delle professioni sanitarie di recente istituzione)
Nell’attuazione della delega, il Governo dovrà garantire sostenibilità, qualità e omogeneità nella formazione universitaria delle professioni sanitarie di nuova istituzione, con particolare riferimento agli osteopati, attraverso:

a) Standard nazionali per la formazione – Definizione, su proposta del Ministro della Salute e dell’Università e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, di criteri uniformi per l’accreditamento di sedi formative e tirocinanti presso strutture pubbliche e private accreditate (inclusi IRCCS, policlinici, Case della Comunità), assicurando qualità, sicurezza e tutoraggio adeguati.

b) Attivazione di servizi dedicati – Istituzione progressiva, in forma anche sperimentale, di ambulatori integrati nei policlinici universitari e nei servizi territoriali del SSN, funzionali allo svolgimento dei tirocini clinico-pratici e all’integrazione multiprofessionale durante il percorso formativo, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e delle competenze professionali.

c) Protocolli operativi e supervisione – Adozione di protocolli di collaborazione multiprofessionale per garantire la tutela degli studenti e dei cittadini, assicurando coerenza tra obiettivi formativi, setting di tirocinio e percorsi assistenziali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6.12
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) prevedere la costituzione dell’Ordine delle professioni sanitarie della riabilitazione, articolato in ordini territoriali e Federazione nazionale, nonché il riassetto degli ordini esistenti afferenti alle medesime professioni, al fine di assicurare adeguata rappresentanza e valorizzazione delle professioni dell’area riabilitativa.

6.14
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) prevedere la revisione della disciplina delle Commissioni d’albo nazionali, attribuendo alle medesime autonomia funzionale e poteri di rappresentanza esterna, ivi inclusa la partecipazione diretta ai tavoli tecnici ministeriali e istituzionali, nelle materie attinenti alla specifica area professionale.

6.20
Al comma 1, dopo la lettera b), vengono aggiunte le seguenti disposizioni:
b-bis) Riforma dell’Educazione Continua in Medicina (ECM) – Aggiornamento del sistema per favorire l’integrazione formativa interprofessionale e la collaborazione tra professionisti sanitari, valorizzando metodologie innovative e l’autoformazione. Viene previsto il sostegno all’attività di provider degli Ordini e delle Federazioni nazionali che offrano eventi formativi gratuiti senza contributi di terzi, oltre alla revisione della composizione, delle competenze e del funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua.

b-ter) Orientamento e supporto agli studenti – Coinvolgimento degli Ordini e delle Federazioni nazionali nelle attività di orientamento scolastico propedeutiche alla scelta del percorso formativo universitario e nel supporto agli studenti durante il corso di studi.

b-quater) Deleghe a Ordini e Federazioni – Attribuzione a Consigli e Federazioni nazionali di funzioni e attività attualmente di competenza del Ministero della Salute e di altri Dicasteri, in coerenza con i princìpi di sussidiarietà e speditezza dell’azione amministrativa.

6.23
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) adottare misure volte a garantire la consultazione e l’effettiva partecipazione delle professioni mediche, sanitarie e sociosanitarie nei processi di programmazione, organizzazione, monitoraggio, verifica e rimodulazione delle scelte di politica della salute.

6.26
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) promuovere l’istituzione di un organismo deputato alla risoluzione dei conflitti di competenza tra i profili professionali, all’interno del quale gli ordini rivestono una funzione di indirizzo.

6.01
Art. 6-bis (Principi e criteri direttivi per l’equo compenso di medici e odontoiatri)

Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi specifici per garantire la corretta applicazione dell’equo compenso a medici chirurghi e odontoiatri:

a) Estensione della L. 49/2023 – Prevedere l’applicazione della legge sull’equo compenso (L. 21 aprile 2023, n. 49) ai rapporti professionali d’opera intellettuale (ex art. 2230 c.c.) regolati da convenzioni con persone fisiche.

b) Istituzione di un tavolo tecnico interministeriale – Costituire un tavolo per la definizione dei parametri compensativi delle prestazioni di medici e odontoiatri, composto da rappresentanti del Ministero della Salute, del Ministero della Giustizia, della FNOMCeO e delle società scientifiche afferenti alla FISM. Il tavolo opererà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6.02
Art. 6-bis (Principi e criteri direttivi specifici per la stabilizzazione dei massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento)
Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi specifici per la stabilizzazione dei massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali a esaurimento dell’Ordine TSRM-PSTRP:

a) Stabilizzazione del personale – Prevedere la stabilizzazione, anche attraverso misure compensative, dei massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali a esaurimento ai sensi dell’art. 4, commi 4-bis e 4-ter, della L. 42/1999. Il provvedimento si basa su quanto disposto dall’art. 1, comma 537, della L. 145/2018 e dal decreto ministeriale 9 agosto 2019, in conformità con la L. 403/1971 e il decreto ministeriale 10 agosto 1997, n. 105.

6.05
Art. 6-bis (Delega al Governo in materia di arti ausiliarie delle professioni sanitarie)
Il Parlamento delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2026, uno o più decreti legislativi finalizzati all’aggiornamento della normativa che regola le arti ausiliarie delle professioni sanitarie. L’intervento dovrà avvenire nel rispetto dei princìpi costituzionali, dell’ordinamento dell’Unione europea e del diritto internazionale, seguendo i criteri direttivi specificamente indicati.

I decreti saranno predisposti su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca e con gli altri Ministri competenti. Gli schemi normativi dovranno essere trasmessi alle Camere per acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che avranno trenta giorni di tempo per esprimersi. Decorso tale termine, il Governo potrà comunque procedere all’emanazione.

Qualora il termine per l’espressione dei pareri scada nei trenta giorni precedenti la scadenza della delega, quest’ultima viene automaticamente prorogata di tre mesi, garantendo così il necessario spazio per l’istruttoria parlamentare.

Entro dodici mesi dall’entrata in vigore di ciascun decreto, il Governo potrà intervenire con modifiche integrative e correttive, seguendo la medesima procedura e nel rispetto degli stessi criteri direttivi.

Princìpi e criteri direttivi

Nell’esercizio della delega, il Governo dovrà attenersi ai seguenti princìpi:

– Coordinamento normativo: armonizzare le disposizioni vigenti per garantirne coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto dell’ordinamento europeo e del riparto di competenze tra Stato e Regioni.

– Abrogazione espressa: eliminare esplicitamente le norme incompatibili con il nuovo impianto e introdurre le necessarie disposizioni di coordinamento.

– Aggiornamento tecnologico: adeguare la disciplina all’evoluzione degli strumenti impiegabili nell’esercizio delle competenze professionali.

– Coerenza tra formazione e competenze: allineare i percorsi formativi alle attività effettivamente esercitabili dai professionisti.

L’attuazione della delega non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvederanno agli adempimenti necessari utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

6.06
Art. 6-bis. (Equiparazione dei requisiti di accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale a quelli previsti per le Amministrazioni statali)

All’articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. In deroga al requisito di cinque anni di servizio effettivo previsto dal comma 1, i candidati ai concorsi per l’accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale sono ammessi alla procedura concorsuale anche se in possesso di un dottorato di ricerca o di un diploma di specializzazione, purché abbiano maturato almeno tre anni di servizio effettivo nella medesima professionalità.

7.01
Art. 7-bis. (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221)

Dopo l’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, è aggiunto il seguente:
“Art. 42-bis. – 1. Il sanitario radiato dall’albo per fatti non dolosi connessi alla pandemia può chiedere, ove penda il ricorso dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la reiscrizione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Se la radiazione è derivata da condanna penale deve essere intervenuta la riabilitazione.”

7.02
Art. 7-bis. (Nomina dei periti e dei consulenti tecnici in ambito sanitario)
Viene introdotto l’art. 37-bis nel d.lgs. 271/1989, che stabilisce criteri specifici per la nomina dei consulenti tecnici nei procedimenti giudiziari in materia di responsabilità sanitaria.

Criteri di nomina

– L’autorità giudiziaria deve affidare l’incarico a esperti con specifica e pratica conoscenza dell’oggetto del procedimento, attingendo agli albi professionali.

– Il giudice deve verificare l’assenza di conflitti di interesse con le parti processuali e con la struttura di appartenenza del sanitario sottoposto a giudizio.

-È prior itaria, ma non vincolante, la scelta di consulenti residenti o domiciliati professionalmente nel circondario del tribunale.

Aggiornamento degli albi
Gli albi professionali devono essere aggiornati almeno ogni cinque anni per garantire un’adeguata rappresentanza di esperti di tutte le discipline specialistiche delle professioni sanitarie.

Requisiti di iscrizione all’albo
Possono essere iscritti coloro che:

– Appartengono ai rispettivi ordini professionali del comparto sanitario;

– Hanno conseguito un titolo specialistico rilevante;

– Sono ancora in attività professionale;

– Appartengono alle rispettive società scientifiche;

– Hanno almeno cinque anni di esperienza clinica nella specializzazione, maturata dopo il periodo di specializzazione presso strutture pubbliche, private accreditate o private;

– Sono in regola con gli obblighi di formazione continua (ECM);

– Ottengono attestazione di competenza ed esperienza specifica dalle società scientifiche.

Per le specialità chirurgiche, il giudice deve considerare anche:

– La quantità di interventi chirurgici o procedure interventistiche della stessa specie di quella oggetto di valutazione, con adeguata casistica da primo operatore attestata dalla direzione sanitaria;

– L’eventuale attività di ricerca clinica o specialistica rilevante nel caso concreto.

G.R.

04 Marzo 2026

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