Il Ministero della Salute ha aggiornato le procedure operative per la gestione sanitaria dei casi di malattia da virus Ebola, definendo un quadro nazionale di riferimento per il coordinamento delle attività sanitarie, logistiche e di biocontenimento. La nuova procedura, trasmessa alle Regioni e alle Province autonome, arriva in un momento in cui l’epidemia da virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda continua a destare preoccupazione a livello internazionale.
Il documento definisce con precisione le fasi di valutazione e gestione del caso sospetto o confermato. Il primo passo spetta al Dipartimento di Prevenzione, che prende in carico la segnalazione ed effettua tempestivamente la valutazione epidemiologica e clinica del soggetto, procedendo alla stratificazione del rischio secondo i criteri definiti dalla Circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2026. In base al livello di rischio individuato – che va da “molto basso” a “molto alto” – vengono applicate misure progressive che vanno dall’automonitoraggio domiciliare alla sorveglianza sanitaria attiva, fino alla quarantena o ad ulteriori interventi ritenuti necessari.
Un aspetto centrale riguarda il prelievo dei campioni biologici: non avviene in maniera automatica, ma deve essere effettuato caso per caso, all’esito di una valutazione specialistica complessiva che tenga conto del quadro clinico, epidemiologico e diagnostico disponibile. Le Regioni e le Province Autonome sono chiamate a individuare una o più strutture sanitarie territoriali di riferimento per le malattie infettive e ad identificare un esperto infettivologo con funzioni di referente regionale, per la valutazione congiunta multidisciplinare dei casi e per il raccordo con l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, centro nazionale di riferimento.
Per i pazienti con positività accertata ai test diagnostici o che presentano sintomi compatibili, si applicano le procedure che prevedono l’attivazione del percorso sanitario in biocontenimento, secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 23 novembre 2010. In tali circostanze, la gestione clinica e diagnostica viene effettuata dalle Regioni in raccordo con l’Inmi e con gli altri centri nazionali autorizzati.
Le modalità di confezionamento del campione dovranno essere conformi a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della salute dell’8 maggio 2003, che disciplina il confezionamento e il trasporto di sostanze infettive mediante il sistema a triplo involucro. Le Regioni provvedono autonomamente all’organizzazione del trasporto dei campioni attraverso le proprie reti logistiche dedicate, e il campione dovrà pervenire al centro di riferimento entro le 6 ore dall’effettuazione del prelievo. Per le Regioni che non siano in grado di provvedere autonomamente, è prevista la possibilità di richiedere il supporto del Servizio nazionale della protezione civile, che può attivare la Centrale Remota Operazioni di Soccorso Sanitario per reperire e attivare le risorse richieste.
La procedura disciplina anche la gestione dei casi sospetti presso l’aeroporto sanitario di Fiumicino. Qualora durante un volo proveniente da un Paese con focolaio attivo, un passeggero o membro dell’equipaggio presenti uno o più sintomi riconducibili alla malattia, l’aereo dovrà atterrare esclusivamente presso lo scalo di Fiumicino, dove verranno attuate le procedure previste. All’arrivo, il passeggero dovrà obbligatoriamente sbarcare tramite l’attivazione del canale sanitario e l’Usmaf attiverà il trasporto in biocontenimento presso l’Inmi.