Commissariamento Calabria. Il controllo della Corte dei Conti non è una formalità

Commissariamento Calabria. Il controllo della Corte dei Conti non è una formalità

Commissariamento Calabria. Il controllo della Corte dei Conti non è una formalità

Il "no" della Sezione centrale di legittimità alla delibera che revoca il commissariamento impone una riflessione sulla natura del controllo preventivo e sulla perdurante titolarità dei poteri in capo al Commissario ad acta.

Diversi i criteri di interpretazione delle leggi (letterale, logico/teleologica, sistematica. Oggi sta assumendo in Calabria, a proposito del fenomeno del de-commissariamento ad acta della sanità, quella goffa. Così come altrettanto inappropriata è la similitudine che si fa con la vicenda Lazio/Corte dei conti, a tutt’oggi sotto i riflettori della magistratura e non certamente edificante per la magistratura contabile costretta al riguardo a fare “autocritica”.

E già perché si arriva a ritenere l’esatto contrario di quanto preteso dal legislatore, posto a garanzia dell’ineludibile controllo preventivo degli atti di legittimità. È troppo, da parte di chi esercita peraltro compiti di alto livello dello Stato. Quella Istituzione che ha perfezionato in Parlamento nel lontano 14 gennaio 1994 la legge n. 20, più volte modificata finanche con la recente legge 1/2026, quella che ha peraltro delegato il Governo a demolire l’attuale vis giurisdizionale del Magistrato contabile.

Ebbene, l’art. 3 dell’anzidetta monumentale legge fissa le norme in materia di controllo della corte dei conti. Quivi, al primo comma, sancisce che «Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: (al punto 1) a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri». Proprio quel genere di atto rappresentato dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2026 che dà il via al ritorno della Calabria alla gestione ordinaria, dopo ovviamente un severo esame preventivo, di diritto, effettuato dalla Sezione centrale del controllo di legittimità.

Dunque, un controllo da esercitarsi tassativamente da parte del massimo organo di controllo della Corte dei conti che condiziona l’efficacia degli atti scanditi nell’anzidetto art. 3, tra i quali le deliberazioni dell’Esecutivo nazionale.

Nel caso che ci occupa, dopo una serie di richieste istruttorie, la Sezione centrale del controllo di legittimità dice no, sino a prova contraria, a che il provvedimento assuma efficacia. Lo fa pe runa serie di motivi ed eccezioni, sia procedurali che sostanziali, primo fra tutti il difetto di motivazione che, al di là di un atto di generosità politica, non trova allocazione nella delibera. Con questo, mette in discussione lo status meritevole della Regione Calabria ad uscire dal commissariamento ad acta. Una sostituzione istituzione della durata di 17 anni preceduti da altri due anni di commissariamento ad opera della protezione civile nazionale, preteso dall’allora ministra della salute Livia Turco a seguito di morti innocenti di malasanità.

Ma veniamo al punto, sottolineando la grave disinvoltura delle interpretazioni che si susseguono della fattispecie

Il precisato art. 3 conferma che la Corte dei conti, quando esercita il controllo preventivo, verifica esclusivamente la conformità dell’atto all’ordinamento giuridico, senza sostituire le proprie valutazioni discrezionali a quelle dell’amministrazione. Ne deriva che, ove un atto del Commissario sia soggetto a controllo preventivo, la Corte non può sindacarne l’opportunità politica o amministrativa, ma soltanto la sua conformità alla legge. Conformità che il Giudice dei conti contesta severamente, eccependo difetti gravi. Anzi gravissimi, certamente confermativi della perduranza del commissariamento ad acta.

Al riguardo, è appena il caso di sottolineare che il Commissario esercita poteri sostitutivi ex art. 120 Cost., restando vincolato:

  • alla legge;
  • al mandato commissariale;
  • al Piano di rientro;
  • ai principi fondamentali della legislazione statale.

In caso di non rispetto dei suoi obblighi il controllo della Corte dei conti, previsto dall’art. 3 della legge n. 20 del 1994, non può svolgere una funzione sanante né costitutiva della legittimità degli atti. Esso rappresenta un controllo di legalità nei limiti attribuiti dall’ordinamento e non impedisce al giudice competente di accertare successivamente l’illegittimità dell’atto, ove adottato in violazione della legge, per incompetenza o in eccesso di potere. La registrazione della Corte non trasforma il potere esercitato in un potere legittimamente attribuito. Quindi grande attenzione da parte del Giudice dei conti nel rilascio del proprio visto.

Ciò in ossequio alla funzione costituzionale della Corte dei conti sia con la giurisprudenza consolidata in materia di controlli amministrativi.

La regola
L’art. 3 della legge n. 20/1994 sancisce pertanto che gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti non acquistano efficacia prima del visto e della registrazione, salvo le eccezioni previste dalla legge (che non riguardano la fattispecie).

Con questo, gli atti soggetti al controllo preventivo – prime fra tutti le deliberazioni del CdM – divengono efficaci solo dopo il visto e la registrazione della Corte dei conti: l’atto esiste ma non è efficace!

Di conseguenza, la imposizione del commissariamento ad acta, ex art. 120, comma secondo, Cost. in una Regione gestita da organi immeritevoli e incapaci, per ritornare al regime ordinario deve rendersi destinataria di un atto che ne revochi l’efficacia.

Nessun atto che incida su di esso commissariamento non produce effetti prima della registrazione, salvo che una norma speciale ne preveda l’immediata esecutività o ricorra una delle ipotesi eccezionali contemplate dall’ordinamento.

Non si versa in un’ipotesi di mera incompetenza relativa, bensì di difetto assoluto di attribuzione. Fino a quando la deliberazione del Consiglio dei ministri non acquista efficacia mediante il visto e la registrazione della Corte dei conti, il potere continua a essere esercitabile esclusivamente dal Commissario ad acta. Ne consegue che gli atti eventualmente adottati dagli organi regionali nell’esercizio di funzioni non ancora loro restituite sono affetti da nullità ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, perché emanati in carenza assoluta di potere.

Ettore Jorio

Ettore Jorio

30 Giugno 2026

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