Usi in Calabria. Qui si fa scuola, ma la si fa malissimo. Si insegna che le leggi possono essere violate ripetutamente senza che accada nulla. Si insegna che i controlli, anziché esercitare la loro funzione di garanzia, possono trasformarsi in un concerto da camera nel quale ciascuno finge di suonare la propria parte, mentre l’orchestra dell’illegittimità continua indisturbata la propria esecuzione.
La vicenda calabrese del commissariamento sanitario rappresenta probabilmente l’esempio più emblematico di questa deriva. La Regione continua ad essere commissariata e, tuttavia, la Giunta regionale continua ad adottare deliberazioni in materie sottratte alla sua competenza.
Eppure il quadro costituzionale non lascia spazio ad equivoci. L’art. 120, secondo comma, della Costituzione attribuisce al Governo il potere sostitutivo quando ricorrono le condizioni previste dalla Carta. Da quel momento le funzioni sostituite cessano di appartenere, nel loro esercizio, agli organi regionali e sono esercitate dal Commissario ad acta quale longa manus del Governo. Finché il potere sostitutivo permane, la Giunta regionale non può riappropriarsi delle competenze trasferite, pena l’invalidità degli atti adottati.
Né può sostenersi che l’approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, dell’uscita dal commissariamento produca automaticamente la cessazione del regime sostitutivo. La stessa dirigente di Agenas, Natalia Di Vivo, ha dichiarato (lunedì 6 luglio) dinanzi alla Commissione Affari Sociali della Camera che la procedura di uscita «non si è completamente formalizzata» e che la Calabria «è commissariata anche se c’è una delibera del Consiglio dei ministri che di fatto ne ha decretato l’uscita ma ancora non perfezionata». Di conseguenza, ogni atto adottato da organi costituzionalmente sostituiti è da considerarsi nullo per assoluto difetto di attribuzione, con non poche conseguenze, anche di danno erariale.
Se il commissariamento non è ancora cessato sul piano formale, il potere sostitutivo continua a produrre tutti i suoi effetti. Ogni diversa interpretazione finirebbe per introdurre un’inammissibile fase di sovrapposizione tra organi sostituiti e organi sostitutivi, incompatibile con la logica stessa dell’art. 120, comma due, della Costituzione. Si sussurra – da parte dell’Agenas – che la procedura manca. Che è più prassi che regole. Ma c’è una legge dello Stato che fissa gli step perché le deliberazioni del CdM è soggetta, per la sua efficacia, al bollino della Corte dei conti. In proposito legga art. 2 della legge 20/1994, altro che prassi.
Il problema, allora, non riguarda soltanto la Calabria. Riguarda lo Stato di diritto. Perché quando le istituzioni tollerano che le regole siano applicate a giorni alterni, il messaggio che trasmettono è devastante: la legge diventa un’opinione e la legalità un’opzione. È questa la peggiore scuola che una democrazia possa offrire ai propri cittadini.
Il vero commissariamento della Calabria non è quello della sanità. È quello del diritto. Perché quando nessuno pretende il rispetto delle regole costituzionali, il primo servizio pubblico a cessare di funzionare è la legalità stessa. Così si perpetua una scuola pericolosa: quella che insegna che le norme costituzionali possono essere violate senza conseguenze, con buona pace dei dirigenti, degli organi di controllo, delle amministrazioni vigilanti e delle magistrature chiamate a presidiare la legalità. Quando tutti tacciono, l’illegittimità finisce per assumere l’aspetto rassicurante della normalità.
Va da sé comunque che tutti gli atti impropriamente perfezionati dalla Giunta regionale e dal Presidente devono essere sottoposti, quantomeno, a provvedimenti di conservazione adottati dal Commissario ad acta, eventualmente rinominato dal Governo, considerata la dimissione implicita di quello ”in servizio” volontariamente rinunciatario dei suoi poteri.
Ettore Jorio