Gentile Direttore,
La contatto in qualità di presidente di FEDERSPEV. Di recente in Regione Lombardia Guido Bertolaso, Assessore al Welfare, ha ricordato che il supporto tecnico del personale medico durante la procedura di fine vita avviene a titolo volontario, come sancito da una sentenza della Corte Costituzionale, e quindi non è in contrasto con il Giuramento d’Ippocrate. Le indicazioni procedurali, emanate dal suo assessorato vorrebbero dare uniformità alle diverse ASST lombarde, garantendo certezze agli operatori e tutelando i diritti dei cittadini. Le indicazioni procedurali dunque si pongono esclusivamente sul piano organizzativo, secondo i politici.
Il question time al Consiglio regionale lombardo del 16 settembre ha evidenziato tuttavia la confusione in atto sulle procedure relative alla morte medicalmente assistita. Il primo caso in Lombardia di suicidio medicalmente assistito gestito interamente dal Servizio Sanitario Regionale lombardo è avvenuto il 25 agosto 2026. Come Federspev si sollevano dubbi sulla coerenza tra le procedure regionali adottate e i principi deontologici della professione medica, che impongono la difesa della vita e la continuità della cura. Occorre dare uniformità alle diverse ASST, garantendo certezze agli operatori e tutelando i diritti dei cittadini. Le indicazioni procedurali servono sul piano organizzativo ed etico a supporto dei cittadini e del loro diritto a scegliere. Nel caso specifico in Regione Lombardia l’autosomministrazione è stata avviata in modo autonomo, mediante l utilizzo di capacità funzionali residue del paziente. Tuttavia, faccio notare, che, da un punto di vista giuridico, il sistema sanitario regionale non ha competenza in merito alle procedure relative alla morte medicalmente assistita, materia che è di competenza esclusiva dello Stato. La procedura e le Linee guida sono quindi giuridicamente infondate, opinabili eticamente ma soprattutto contrarie alla deontologia medica. Pertanto, come Federspev, chiediamo una disciplina nazionale chiara sul tema e che si mette in evidenza il conflitto tra le Linee guida regionali lombarde e l indirizzo politico del Consiglio regionale, che aveva già dichiarato la materia di competenza statale. Intanto occorre fare chiarezza anche sul fatto che in Italia, la procedura di fine vita medicalmente assistita fa riferimento al suicidio medicalmente assistito, legale a determinate condizioni stabilite dalla Corte costituzionale (sentenza n. 242/2019, caso Cappato-Antoniani/DJ Fabo), mentre l’eutanasia attiva tramite somministrazione diretta da parte di un medico è attualmente vietata.
Il percorso per accedere al suicidio medicalmente assistito richiede il rispetto di rigorosi requisiti clinici e il controllo del Servizio Sanitario Nazionale. Il malato presenta una richiesta formale alla struttura sanitaria pubblica competente. Il medico curante e un comitato etico o di specialisti verificano il rispetto delle condizioni di legge. Se l’esito è favorevole, la struttura sanitaria e l’azienda sanitaria locale (ASL) forniscono il farmaco letale e i dispositivi medici necessari, ma l’atto finale di assunzione deve essere compiuto in autonomia dal paziente. Mentre il rifiuto o interruzione dei trattamenti è regolato dalla legge n. 219/2017, che consente a qualsiasi paziente capace di rifiutare o revocare il consenso a trattamenti sanitari (inclusa l’idratazione, l’alimentazione o la ventilazione artificiale), anche se questo comporta una prognosi infausta.
prof. Michele Poerio, presidente di Federspev