Il disegno di legge sul riconoscimento e la tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari approda all’esame dell’Aula della Camera dopo il mandato al relatore votato dalla Commissione Affari sociali il 1° ottobre. Il provvedimento, composto da quattro Capi e 18 articoli, interviene su un vuoto normativo che dura da decenni: la figura del caregiver familiare era stata definita per la prima volta solo dalla legge di bilancio per il 2018, ma senza un sistema organico di tutele, riconoscimento e sostegni.
Il testo introduce tre novità principali. La prima è il riconoscimento formale della qualifica, con una procedura telematica gestita dall’Inps e la certificazione del profilo di caregiver in base al carico assistenziale. La seconda è la classificazione in quattro profili – prevalente, convivente, non convivente e con carico ridotto – che determina l’accesso alle diverse misure. La terza è il contributo economico trimestrale, fino a 1.200 euro per trimestre, destinato ai caregiver con Isee non superiore a 25.000 euro.
Accanto a queste misure, il provvedimento prevede tutele sul lavoro (modifica dell’orario, priorità nel part-time, congedo parentale esteso a 18 anni per i figli con disabilità), il riconoscimento delle competenze maturate in ambito scolastico e universitario, la legittimazione ad agire contro le discriminazioni, la partecipazione ai processi di valutazione e pianificazione assistenziale e un sistema di sostegni che comprende il supporto psicologico, la sostituzione nell’assistenza e l’accesso preferenziale a interventi sanitari.
Il testo è stato rafforzato in sede referente su diversi punti, tra cui l’innalzamento della soglia Isee a 25.000 euro, l’estensione delle misure ai minori conviventi con persone in condizioni di disabilità e non autosufficienza, e l’introduzione della rendicontazione semplificata per i caregiver che siano anche tutori o amministratori di sostegno.
Di seguito, l’analisi articolo per articolo.
Capo I – Finalità e definizione
L’articolo 1 individua le finalità del provvedimento: la tutela, il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare, attraverso il riconoscimento del suo ruolo fondamentale e del valore economico dell’attività prestata, la previsione di sostegni adeguati, la prevenzione di situazioni di isolamento e discriminazione e il suo coinvolgimento nei processi di valutazione, pianificazione e monitoraggio degli interventi, nel rispetto della volontà della persona assistita. Il testo fa esplicito riferimento ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
L’articolo 2 reca la nuova definizione normativa del caregiver familiare, aggiornando quella prevista dalla legge di bilancio per il 2018. È caregiver familiare la persona maggiorenne che assiste e si prende cura del figlio o di un altro parente entro il secondo grado, del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile o del convivente di fatto, di un affine entro il secondo grado ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, di un parente entro il terzo grado, cui siano riconosciute una o più delle seguenti condizioni: condizione di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992; titolarità dell’indennità di accompagnamento; condizione di non autosufficienza individuata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 62/2024 o risultante da precedenti certificazioni; condizione di non autosufficienza individuata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 29/2024.
Il comma 5 individua quattro profili di caregiver in base al carico assistenziale: il caregiver prevalente (carico pari o superiore a 91 ore settimanali, convivenza e non autosufficienza della persona assistita), il caregiver convivente (carico tra 30 e 91 ore settimanali), il caregiver non convivente (carico pari o superiore a 30 ore settimanali) e il caregiver con carico tra 10 e 30 ore settimanali. La disposizione prevede inoltre che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Mef e previa intesa in Conferenza unificata, siano individuati i criteri nazionali uniformi per il computo del carico assistenziale.
Capo II – Individuazione e procedura per il riconoscimento formale
L’articolo 3 detta i criteri per l’individuazione del caregiver familiare da parte della persona assistita, nel rispetto del principio di autodeterminazione. La persona assistita può indicare fino a un massimo di tre caregiver. Nei casi di misure di protezione giuridica, l’indicazione spetta all’amministratore di sostegno, al tutore o al curatore, tenendo conto della volontà della persona assistita. Se la persona assistita è minore, sono caregiver entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
L’articolo 4 disciplina la procedura per il riconoscimento formale della qualifica. Il riconoscimento è demandato all’Inps, che mette a disposizione una piattaforma informatica entro il 2 gennaio 2027. La domanda è presentata dalla persona assistita (o dai soggetti che la rappresentano) e deve contenere una serie di attestazioni, tra cui le generalità del caregiver, il profilo, il carico assistenziale, l’eventuale convivenza e la relazione di parentela. All’istanza va allegata la dichiarazione di accettazione del caregiver. La procedura si conclude entro 30 giorni con il rilascio di un certificato attestante la qualifica e il profilo. È prevista un’istanza di riesame all’Inps in caso di rigetto, con termine di 30 giorni e silenzio-inadempimento a 90 giorni. Il decreto attuativo per le modalità operative è previsto entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Per far fronte alle nuove funzioni, l’Inps è autorizzato ad assumere 100 unità di personale non dirigenziale e due di livello dirigenziale non generale.
Capo III – Tutele e sostegni
L’articolo 5 disciplina la partecipazione del caregiver ai procedimenti di valutazione, pianificazione e attuazione dei percorsi di cura e assistenza. Il caregiver partecipa all’unità di valutazione multidimensionale della persona con disabilità, alla predisposizione del progetto di vita, alla valutazione multidimensionale unificata della persona anziana non autosufficiente e all’elaborazione del Pai. Nel progetto di vita e nel Pai sono individuati il carico assistenziale del caregiver, l’apporto, il caregiver con carico prevalente e i relativi supporti. È riconosciuto il diritto del caregiver a ricevere informazioni sulla persona assistita, previo consenso.
L’articolo 6 prevede la consultazione delle associazioni rappresentative dei caregiver e delle organizzazioni del Terzo settore nella definizione dei piani sociali nazionali, con particolare attenzione ai bisogni delle donne caregiver con figli minori.
L’articolo 7 riconosce le competenze maturate dal caregiver. Per i caregiver con carico di almeno 30 ore settimanali inseriti in percorsi scolastici, le competenze possono essere riconosciute nell’ambito del colloquio dell’esame di maturità. Le istituzioni scolastiche possono promuovere iniziative formative inserite nel Ptof; i Cpia possono valorizzare l’esperienza ai fini del riconoscimento dei crediti; le università possono riconoscere crediti formativi extracurriculari e agevolare la frequenza, anche riconoscendo lo status di studente lavoratore.
L’articolo 8 reca misure per la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura. Il caregiver dipendente può chiedere la modifica delle modalità di svolgimento della prestazione o dell’orario, anche mediante lavoro agile, con priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e diritto al ripristino del tempo pieno. Viene elevato da 14 a 18 anni il limite di età del figlio entro cui il caregiver di minore con disabilità può fruire del congedo parentale e del suo prolungamento. È prevista la possibilità di cessione gratuita dei riposi e delle ferie da parte di altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
L’articolo 9 estende ai caregiver familiari di persone disabili la legittimazione ad agire contro le discriminazioni subite a causa del loro legame con il disabile, ai sensi della legge 67/2006. La medesima legittimazione è riconosciuta all’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e alle associazioni e agli enti già legittimati.
L’articolo 10 prevede che, nell’ambito del Servizio civile universale, l’articolazione dell’orario di servizio garantisca ai caregiver familiari la necessaria flessibilità.
L’articolo 11 include gli studenti caregiver con carico di almeno 30 ore settimanali tra le categorie a beneficio delle quali le università possono prevedere l’esonero parziale o totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari.
L’articolo 12 individua le tipologie di sostegno per il caregiver: sostituzione nell’attività di assistenza, accesso gratuito a percorsi formativi, sostegno psicologico, visite a domicilio anche specialistiche, televisite e teleconsulto, programmazione di interventi di cura e assistenza, accesso preferenziale a interventi sanitari e sociosanitari. Tali sostegni sono erogabili a valere sul budget del progetto di vita o del Pai.
L’articolo 13 introduce una rendicontazione semplificata della gestione del patrimonio della persona assistita nel caso in cui il caregiver convivente sia tutore o amministratore di sostegno, con esonero dal deposito dei giustificativi di spesa quando le spese mensili restano sotto la soglia dell’assegno sociale.
L’articolo 14 istituisce il contributo economico in favore del caregiver familiare. Il contributo è riconosciuto ai caregiver con profilo prevalente, convivente o non convivente, con Isee non superiore a 25.000 euro, ed è corrisposto con cadenza trimestrale, nel limite pro capite di 1.200 euro per trimestre. Il contributo è riconosciuto per ciascun assistito, nel limite massimo di due assistiti per caregiver. Nel caso di entrambi i genitori caregiver, il contributo è unico e suddiviso in pari misura. Il diritto cessa in caso di decesso della persona assistita, sostituzione o revoca del caregiver, perdita dei requisiti o rinuncia.
L’articolo 15 attribuisce all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità la funzione di promuovere la raccolta di dati statistici sulla condizione dei caregiver familiari e sullo stato di attuazione delle misure previste in loro favore.
Capo IV – Disposizioni finali
L’articolo 16 reca le disposizioni finanziarie. È previsto un incremento di 62,01 milioni di euro per il 2027 del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità. La copertura degli oneri derivanti dagli articoli 4, 8, comma 2, e 14 è determinata in 1,15 milioni di euro per il 2026, 257 milioni per il 2027 e 260 milioni annui a decorrere dal 2028, attingendo al Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del caregiver, al Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità e al Fondo per il valore sociale dell’attività di cura non professionale.
L’articolo 17 stabilisce che restano ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia di caregiver familiare, con facoltà di adottare disposizioni specifiche compatibili con la normativa statale. Dispone inoltre l’abrogazione della precedente definizione di caregiver (legge di bilancio 2018) e delle disposizioni in materia contenute nel D.Lgs. 29/2024, considerate assorbite. Prevede infine che nel progetto di vita e nel Pai siano indicati il caregiver familiare e il relativo carico assistenziale.
L’articolo 18 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.