Il Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla FIMMG regionale e da un medico di medicina generale, annullando la nota della Regione Lazio del 2 aprile 2026 che riservava ai soli specialisti ospedalieri la prima prescrizione dei farmaci antidiabetici ricompresi nella Nota Aifa 100, limitando i Medici di Medicina Generale alla sola prosecuzione in continuità terapeutica. La sentenza, depositata dalla Sezione Terza Quater, condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Il caso
La vicenda nasce dall’aggiornamento della Nota 100 dell’Aifa, entrato in vigore il 19 luglio 2025. La revisione ha eliminato l’obbligo della scheda di valutazione e prima prescrizione per i medicinali a base di inibitori del SGLT2 (gliflozine) e di inibitori del DPP4 (gliptine), semplificando l’accesso alla terapia. Per i soli agonisti recettoriali del GLP-1 e per i doppi agonisti GIP/GLP-1 la scheda resta obbligatoria, ma la disciplina nazionale continua a individuare tra i soggetti legittimati alla prima prescrizione sia il Medico di Medicina Generale sia lo specialista del Servizio Sanitario Nazionale, senza introdurre alcuna sequenza obbligatoria tra le due categorie.
Nel Lazio, tuttavia, i Medici di Medicina Generale si sono trovati di fatto impossibilitati a procedere alla prima prescrizione. Il sistema informatico regionale WebCare, utilizzato per la gestione e il monitoraggio delle prescrizioni, non abilitava il MMG all’inserimento della scheda come primo prescrittore, rendendo tecnicamente impossibile l’avvio del trattamento, anche in presenza di tutti i requisiti clinici previsti.
La problematica era stata formalmente sottoposta all’Aifa dalla Fimmg Lazio. Con nota istruttoria del 12 novembre 2025, la Direzione tecnico-scientifica dell’Agenzia ha precisato che la definizione dei regimi di fornitura, delle modalità prescrittive e degli eventuali limiti alla prescrizione rientra nella competenza esclusiva dell’Aifa, esercitata attraverso le valutazioni della Commissione Scientifica ed Economica, i cui pareri hanno natura obbligatoria e vincolante. Le Regioni, ha chiarito l’Aifa, non possono modificare i regimi di fornitura e i limiti prescrittivi stabiliti dall’Agenzia, potendo intervenire esclusivamente sul piano organizzativo dell’assistenza farmaceutica e sull’individuazione del canale distributivo. Conclusioni confermate dalla stessa Cse nella seduta dell’11 novembre 2025.
La posizione della Regione
La Regione Lazio, costituitasi in giudizio, ha sostenuto che la classificazione di alcuni medicinali della Nota 100 nel regime A-PHT (Prontuario della distribuzione diretta e per conto) legittimerebbe la riserva della prima prescrizione ai soli specialisti. Secondo la difesa regionale, la scelta rappresenterebbe l’ordinato esercizio del potere di accreditamento e verifica demandato dall’Aifa alle Regioni, e la “regia specialistica” nella fase di diagnosi e avvio della terapia sarebbe un pilastro normativo insuperabile, coerente con lo “statuto legale” del farmaco definito in sede di autorizzazione all’immissione in commercio.
La Regione ha inoltre sostenuto che il parere della Cse dell’Aifa sarebbe viziato da difetto di istruttoria, essendo stato formulato su basi teoriche e in assenza di un accertamento tecnico-fattuale mirato sull’effettiva organizzazione regionale, e che la Commissione sarebbe uscita dal perimetro delle proprie competenze, invadendo l’autonomia organizzativa regionale garantita dall’articolo 117 della Costituzione.
La decisione del Tar
Il Tribunale ha respinto le eccezioni preliminari della Regione e ha accolto il ricorso nel merito. Due i passaggi centrali della motivazione.
Primo: le Note Aifa sono vincolanti e le Regioni non possono restringere l’ambito dei soggetti legittimati alla prescrizione. Il Tar ha ricostruito il quadro delle competenze: l’articolo 48 del D.L. 269/2003 attribuisce all’Aifa la funzione di regolazione tecnico-scientifica in materia di classificazione, rimborsabilità e prescrivibilità dei medicinali a carico del Ssn. Le Note Aifa, in particolare, non si limitano a fornire indicazioni tecnico-scientifiche, ma incidono direttamente sul regime giuridico della prescrivibilità, individuando anche i soggetti legittimati alla prescrizione. Esse operano con efficacia generale sull’intero territorio nazionale, vincolando le Regioni senza necessità di recepimento. Le Regioni possono disciplinare modalità attuative e strumenti gestionali, ma non possono modificare né restringere l’ambito oggettivo o soggettivo della prescrivibilità definito dall’Aifa.
Secondo: il regime A-PHT attiene alla distribuzione, non alla prescrizione. Il Tar ha respinto la tesi regionale secondo cui l’inclusione nel Prontuario della distribuzione diretta e per conto giustificherebbe la riserva della prima prescrizione agli specialisti. Gli effetti dell’inclusione nel PHT, ha chiarito il Tribunale, attengono esclusivamente al regime distributivo del farmaco e non alla titolarità della funzione prescrittiva, ossia all’individuazione dei medici abilitati alla prescrizione. Il PHT è l’elenco dei medicinali dispensati attraverso la distribuzione diretta e per conto previste dall’articolo 8 del D.L. 347/2001. Sul punto il Tar richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 2896/2022, relativa al farmaco Ranexa, con cui era stata già affermata la non rilevanza dell’inclusione nel PHT ai fini del riconoscimento della possibilità dei Mmg di effettuare la prima prescrizione.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che la titolarità del Medico di medicina generale non può essere compressa né direttamente né indirettamente mediante assetti organizzativi o strumenti informatici regionali che abbiano l’effetto di escluderlo materialmente dall’esercizio di tale funzione, come accade nel caso del sistema WebCare. Non è in discussione tra le parti, si legge nella sentenza, che la struttura e le modalità di funzionamento del sistema non consentano ai Mmg di attivare autonomamente la procedura informatica necessaria per l’avvio della terapia.
Quanto alla nota regionale del 2 aprile 2026, il Tar l’ha qualificata come una sopravvenuta formalizzazione ex post di un modello organizzativo già operante nella pratica amministrativa, attraverso il quale la limitazione della prima prescrizione ai soli specialisti risultava già di fatto imposta. Con tale atto la Regione ha per la prima volta reso esplicito il modello prescrittivo adottato, riservando la prima prescrizione agli specialisti ospedalieri e limitando l’intervento dei Mmg alla sola prosecuzione in continuità terapeutica.
“Un diabetico del Lazio ha gli stessi diritti di un diabetico di Milano o di Palermo. Lo dice la legge, e da oggi lo dice anche il TAR.” Così Giovanni Cirilli, Segretario Regionale della Fimmg Lazio e Pier Luigi Bartoletti, vice segretario nazionale vicario Fimmg commentano la sentenza n. 15974/2026 del TAR Lazio pubblicata oggi , che ha annullato gli atti con cui la Regione riservava la prima prescrizione dei farmaci della Nota AIFA 100 agli specialisti, lasciando ai medici di famiglia il solo rinnovo. “Il diabete e l’obesità conseguente, che spesso lo accompagna, sono malattie gravi e ormai diffusissime, non si curano a macchia di leopardo. Le Note AIFA valgono in tutta Italia e vincolano anche la Regione Lazio, e solo queste possono decidere chi può prescrivere e chi no , e un sistema informatico regionale non può escludere di fatto i medici di famiglia ne modificare tali regole. «Ritardare l’avvio della cura sembra far risparmiare, ma non è così, si paga dopo, in complicanze, ricoveri, dialisi, scompensi. Un risparmio apparente oggi si trasforma in una spesa molto più alta domani nell’acuto , per il Servizio sanitario regionale e per i cittadini. Chi governa i conti deve guardare al costo dell’intero percorso, non alla singola ricetta.” continuano i due segretari ,” Inoltre la presa in cura da parte del medico di famiglia garantisce come la terapia di una patologia grave come il diabete, aggravata dall’obesità, non si risolva solo con la medicalizzazione, ma viene affrontata anche e non soltanto con I farmaci, ma con un supporto alla correzione di stili di vita inadeguati, promuovendo l’attività fisica regolare, una corretta alimentazione. Il rapporto fiduciario, di scelta, rappresenta il 30% della terapia, che un medico di medicina generale per sue caratteristiche è chiamato a svolgere. Avere farmaci potenti è un vantaggio, ma sapere e comunicare al malato come la terapia nelle patologie complesse non possa essere solo affidata ai farmaci ma legata in modo stretto la persona, significa svolgere un compito diverso dalla medicina specialistica, che per formazione e vocazione cura la malattia, noi curiamo le persone. “Ai cittadini servono prevenzione, cura e prossimità con il proprio medico di fiducia. Per garantirle serve un medico di famiglia con gli stessi strumenti di presa in cura in tutta Italia, organizzato nelle Aggregazioni Funzionali Territoriali e in raccordo con gli specialisti, che restano un pilastro per i casi complessi. È così che il territorio diventa davvero la prima risposta.”
Cosa chiediamo alla Regione concludono Bartoletti e Cirilli
• Adeguare subito WebCare e abilitare i medici di famiglia alla scheda di prima prescrizione.
• Applicare la Nota AIFA 100 come definita a livello nazionale, senza limitare i soggetti prescrittori.
• Dare piena esecuzione alla sentenza, senza altri tavoli né altre note.
Invece ai medici chiediamo di segnalare ogni ulteriore blocco alla prescrizione di eventuali altri farmaci in controtendenza con le disposizioni AIFA