Il TSO dopo le sentenze 76/2025 e 157/2026 e le contraddizioni da sciogliere

Il TSO dopo le sentenze 76/2025 e 157/2026 e le contraddizioni da sciogliere

Il TSO dopo le sentenze 76/2025 e 157/2026 e le contraddizioni da sciogliere

Gentile Direttore, con due pronunce ravvicinate la Corte costituzionale ha riscritto le garanzie del trattamento sanitario obbligatorio. La sentenza 76/2025 ha imposto la comunicazione dell’ordinanza alla persona, la sua audizione da parte del giudice tutelare prima della convalida e la notifica del decreto...

Gentile Direttore,
con due pronunce ravvicinate la Corte costituzionale ha riscritto le garanzie del trattamento sanitario obbligatorio. La sentenza 76/2025 ha imposto la comunicazione dell’ordinanza alla persona, la sua audizione da parte del giudice tutelare prima della convalida e la notifica del decreto. La sentenza 157/2026, depositata il 2 ottobre, ha aggiunto l’obbligo di un difensore, di fiducia o d’ufficio, nei procedimenti di convalida e proroga del TSO ospedaliero. Il dibattito che ha preceduto e seguito queste decisioni, anche su queste pagine, ha fatto emergere contraddizioni che nessuna sentenza può risolvere da sola.

Un dato in calo che non dice se è una buona notizia
Secondo il Sistema Informativo Salute Mentale i TSO sono passati da oltre 5.100 nel 2022 a circa 4.600 nel 2024, proseguendo una riduzione in atto da più di un decennio. La stessa cifra può raccontare due storie opposte: servizi territoriali che prevengono la crisi e costruiscono alleanze terapeutiche, oppure servizi con organici così ridotti da non riuscire più a intercettarla. Le differenze fra Regioni, marcate da anni, rendono il dubbio ancora più concreto. Finché il flusso informativo non legherà il numero dei TSO a età, genere, condizione sociale, territorio e capacità dei servizi, ogni discussione sulla coercizione procederà senza basi empiriche.

Una misura sanitaria usata come misura di sicurezza
La legge 180 ha sottratto alla psichiatria la funzione di custodia, eppure nel discorso pubblico il TSO continua a funzionare come certificato di “follia” e, nella pratica, come risposta a disagio sociale e comportamenti disturbanti che non configurano un’acuzie clinica. La denuncia di questa deriva è fondata, ma le situazioni di rischio clinico reale esistono e non possono essere sottovalutate in nome del principio. La contraddizione si aggrava quando allo psichiatra si chiede di prevedere la pericolosità del singolo individuo, compito per il quale la capacità predittiva è assolutamente limitata, e di sommare al ruolo di curante quello di valutatore per l’autorità giudiziaria, con un costo evidente in termini di fiducia e riservatezza. Inoltre, senza servizi sociali in grado di rispondere al disagio che non è malattia, il TSO continuerà a essere invocato impropriamente.

Più garanzie, ma i tempi rimangono gli stessi
Questa è la contraddizione più visibile. Le sentenze chiedono che la limitazione della libertà personale sia sottoposta a un controllo giurisdizionale effettivo, non a una verifica formale della documentazione: il rispetto dei diritti diventa parte della legittimità del trattamento. La crisi psichiatrica però non rispetta gli orari degli uffici. Proposta e convalida medica, ordinanza del sindaco, intervento delle forze dell’ordine, audizione e ora anche il difensore devono incastrarsi in poche ore, spesso di notte o nei festivi. Nel frattempo il rischio clinico va gestito, e la responsabilità del medico quando l’iter non si chiude in tempo resta indefinita. Il confronto con altri Paesi europei dimostra che garanzie e tempestività possono convivere, a condizione che qualcuno le organizzi. A livello nazionale questo lavoro non è neanche cominciato.

Un’audizione in cui si rischia di non ascoltare
L’audizione è stata la vera novità della sentenza 76/2025, ed è il punto in cui forma e sostanza si separano. In assenza di indicazioni nazionali, molti tribunali delle grandi città hanno adottato il videocollegamento, l’unico modo di reggere i volumi con il personale disponibile. Un collegamento improvvisato con una persona sedata rispetta però la lettera della sentenza e ne tradisce lo scopo. Restano aperte la qualità tecnica del collegamento, la riservatezza, la presenza di un legale, la registrazione dell’udienza e la formazione di giudici tutelari che raramente hanno competenze in salute mentale. Intanto l’accertamento sanitario obbligatorio (ASO) rimane privo di convalida, di possibilità di opposizione e di dati nazionali: un’area di coercizione che le sentenze non hanno toccato. Altrettanto si può e si deve dire della variante TSO extra-ospedaliero, prevista dalla normativa e regolamentata da alcune line guida regionali, ma non adeguatamente chiarita a livello legislative e giuridico (e anche in questo caso le tempistiche cliniche ed operative sono assi ristrette, ancora più del TSO ospedaliero). Per non parlare di eventuali esigenze di TSO che si evidenziassero nelle carceri e REMS.

Una difesa che avvicina il TSO al processo penale
La sentenza 157/2026 nasce da un argomento di equità: la possibilità di nominare un avvocato è diseguale proprio per le persone più vulnerabili. Lo stesso argomento, però, sposta il TSO verso le categorie del processo penale, con il paziente trattato sempre più come un soggetto ristretto, in una cornice che la riforma del 1978 voleva tenere distinta. Per non restare formale, la difesa dovrà entrare non solo nel merito clinico, ma verificare il terzo presupposto dell’articolo 34 della legge 833: l’assenza di condizioni per tempestive misure extraospedaliere. Ogni udienza di convalida diventerà così anche una verifica di quanto il territorio ha fatto prima della crisi. Tribunali e aziende sanitarie dovranno intanto costruire elenchi di difensori, protocolli, luoghi riservati e modalità di coordinamento compatibili con tempi molto ristretti. Se a questo si dovesse aggiungere, come proposto in alcuni interventi, anche il medico legale in qualità di “interprete” per l’avvocato (e, perché no, per il Giudice), il livello di complessità dell’audizione allontana sempre più la questione dal mondo sanitario e la avvicina sempre più al sistema delle aule di Giustizia, rischiando di porre in secondo piano quella necessaria tempestività degli interventi che, per loro natura, sono “urgenti”.

Il nodo comune: le risorse
La riflessione su questi temi non si può esaurire nella legittimità del singolo provvedimento: riguarda il modello di salute mentale che vogliamo sostenere e per il quale vogliamo combattere a livello legislativo ed economico-finanziario, il rapporto tra cura e libertà con tutte le necessarie ricadute in termini di responsabilità penale e civile (dei professionisti ma anche degli autori di reato in relazione alla sussistenza di una forma di patologia psichica), la distribuzione delle responsabilità operative ed organizzative dei diversi attori coinvolti (medici, ma anche Sindaci, Polizie Locali, Giudici).

Le diverse contraddizioni descritte conducono allo stesso punto. La Corte, nella sentenza 157, richiama il legislatore alla necessità di interventi strutturali a sostegno dei servizi di salute mentale e socioassistenziali, perché il TSO intercetta spesso sofferenze intrecciate a marginalità sociale. Finora nessuno ha indicato con quali risorse. Gli strumenti evidence-based per ridurre la coercizione prima ancora di regolarla sono noti: piani condivisi per la crisi sul modello delle disposizioni anticipate di trattamento, case management, Dialogo Aperto, interventi domiciliari, SPDC no restraint, osservatori locali con servizi, magistratura, utenti e familiari.

Quello che manca, sempre e da sempre, sono le risorse necessarie perché il ricorso alla coercizione resti realmente evento eccezionale residuale: i servizi territoriali di salute mentale devono essere messi nelle condizioni non solo teoriche di operare adeguatamente nella presa in carico e nella prevenzione efficace degli scompensi psichici; i servizi sociali territoriali devono essere messi in condizione di risolvere i contrasti e le inequità nelle aree di loro competenza, evitando il ricorso improprio al TSO per risolvere condizioni di disagio sociale e non di acuzie psichiatrica; il sistema giudiziario deve garantire i corretti percorsi di prevenzione delle condotte antisociali (adeguatezza delle pene, delle strutture carcerarie, dei presidi di tutela territoriale).

Rispetto agli interventi strutturali indicati dalla Corte Costituzionale, mancano le condizioni per applicarli. Mancano le risorse per applicarli. Mancano i luoghi di cura adeguati per applicarli (qualcuno è mai stato a vedere le condizioni architettoniche della maggior parte dei servizi territoriali italiani?).

Servono quindi, al più presto, un indirizzo nazionale che sostituisca le prassi locali difformi, un flusso informativo nazionale che registri non solo il numero dei TSO ma anche l’esito delle convalide, le modalità delle audizioni, la nomina dei difensori, le opposizioni e il numero degli ASO, una formazione congiunta di sanitari, giuristi, amministratori locali e forze dell’ordine, e investimenti vincolati nei servizi territoriali e sociali. Senza queste condizioni, le nuove garanzie – calate in servizi già al limite – sono destinate a rimanere sulla carta e, non possiamo sottacerlo, continueranno ad alimentare quelle condizioni di incertezza giuridica, di burn out e di tensioni contrastanti tra ideali e realtà che fanno fuggire gli operatori dai servizi pubblici.

Federico Durbano
Fabrizio Starace
Giuseppe Ducci

Per il Collegio Nazionale dei Dipartimenti di Salute Mentale

14 Ottobre 2026

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