Senato. Pareri favorevoli della XII Commissione su sperimentazione animale, esercizio abusivo della professione e milleproroghe

Senato. Pareri favorevoli della XII Commissione su sperimentazione animale, esercizio abusivo della professione e milleproroghe

Senato. Pareri favorevoli della XII Commissione su sperimentazione animale, esercizio abusivo della professione e milleproroghe
Sulla sperimentazione animale si chiede al governo di valutare se i divieti in tema di xenotrapianti, sostanze di abuso e allevamento di animali da compagnia non siano troppo restrittivi. Sul nuovo sistema di remunerazione della filiera farmaceutica: "Un differimento non ulteriormente reiterabile".

La commissione Igiene e Sanità del Senato è stata chiamata ieri ad esprimere il suo parere sul decreto legislativo di adeguamento alla normativa Ue sulla sperimentazione animale, sul decreto milleproproghe e sul trattamento sanzionatorio per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.
Andando per ordine, sulla sperimentazione animale la commissione, considerata l’urgenza di dare attuazione alla direttiva, in ragione della necessità di porre fine alla procedura d’infrazione scaturita dal mancato recepimento, ha espresso il suo parere favorevole aggiungendo, però, alcune osservazioni. In sostanza la XII commissione ha chiesto al governo di valutare se i divieti previsti dallo schema in tema di xenotrapianti e sostanze di abuso, nonché in tema di allevamento di animali da compagnia e riutilizzo di animali, non siano troppo restrittivi rispetto alla direttiva. Anche sulla valutazione dell'attività sanzionatoria prevista la commissione ha chiesto al Governo una valutazione della possibilità di riscrittura di alcuni articoli del Dlgs in modo da rendere più precisa e cogente la disciplina diretta alla promozione e allo sviluppo degli approcci alternativi, e di rideterminare in aumento il relativo finanziamento.
 
Passando al milleproroghe la commissione, "premesso che il ricorso allo strumento della proroga, nel settore sanitario, dovrebbe essere utilizzato con particolare cautela, poichè impatta su temi legati all'erogazione dei servizi assistenziali e ricchi di implicazioni finanziarie", e "considerato che il provvedimento in titolo non reca misure incidenti sui processi di riorganizzazione dei servizi sanitari regionali, nè determina rallentamenti eccessivi o ingiustificati nell'esecuzione delle politiche di razionalizzazione del settore", ha espresso il suo parere favorevole. Vengono però poste, anche qui, tre osservazioni.
La prima riguarda la proroga del termine di decorrenza del nuovo sistema di remunerazione della filiera farmaceutica. Si invita in questo caso a valutare la possibilità di stabilire compatibilmente con la complessità delle procedure previste dalla normativa vigente, "una dilazione più contenuta, precisando che si tratta di un differimento non ulteriormente reiterabile".
Si passa poi alla proroga del termine riguardante la trasmissione in via telematica dei certificati di maternità, in questo caso la commissione chiede di chiarire se la nuova modalità di trasmissione sia o meno applicabile nel caso in cui la lavoratrice si rivolga ad una struttura sanitaria non convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.
Infine, per la proroga del termine di durata del contratto con l'attuale gestore della "carta acquisti", secondo la commissione sarebbe opportuno prevedere una dilazione temporalmente definita.
 
In conclusione, arriviamo al trattamento sanzionatorio per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie. Anche in questo caso la commissione Igiene e Sanità esprime parere favorevole ponendo alcune osservazioni in riferimento al ddl n. 471. Si chiede quindi di valutare l'opportunità di mitigare il disposto del terzo comma dell'articolo 348 del Codice penale nella parte in cui prevede la sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione, che appare "eccessiva e non modulabile dal giudice in relazione alle peculiarità del caso concreto".
Nella seconda osservazione si richiede un approfondimento in merito al disposto del secondo comma dell'articolo 348 del Codice penale che equipara nel trattamento sanzionatorio, in caso di morte o lesioni della persona assistita, "due comportamenti caratterizzati da livelli di disvalore diversi: l'esercizio abusivo di una professione, certamente più grave in relazione alle sue astratte potenzialità lesive, e quello di un'arte sanitaria".
Infine, nell'ultima si richiede di sensibilizzare l'opinione pubblica circa i rischi derivanti dal ricorso a figure sanitarie sprovviste della necessaria qualificazione. 

23 Gennaio 2014

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