Ricette elettroniche. Saranno valide in tutte le Regioni. Dpcm regola i rimborsi interregionali

Ricette elettroniche. Saranno valide in tutte le Regioni. Dpcm regola i rimborsi interregionali

Ricette elettroniche. Saranno valide in tutte le Regioni. Dpcm regola i rimborsi interregionali
A differenza delle ricette cartacee, valide solo sul territorio regionale di residenza, a partire dal 1° gennaio scorso le prescrizioni elettroniche permettono al cittadino di ritirare un farmaco in qualsiasi farmacia del territorio nazionale. Le Regioni provvederanno poi a rimborsarsi secondo le modalità stabilite nel DPCM ora all'esame della Stato Regioni.

Ricette mediche per la prescrizione dei farmaci valide su tutto il territorio nazionale. E' questa una delle principali notivà delle ricette elettroniche rispetto alle vecchie ricette cartacee, valide solo sul territorio regionale di residenza. Così dal 1° gennaio 2014, giorno entrata in vigore della validità delle ricette elettroniche, come stabilito dalla legge 221/2012, i cittadini italiani potranno recarsi in qualsiasi farmacia d'Italia, pubblica o privata convenzionata con il Ssn, per ritirare il loro farmaco, anche se questo gli è stato prescritto dal medico di un'altra regione. In realtà questo potrebbe accadere ancora poco, vista che l'attuale limitata diffusione delle ricette elettroniche in Italia, ma entro il 2014 dovrebbe essere così per l'80% delle prescrizioni. E secondo la stessa legge 221 la quota di diffusione delle ricette elettroniche in Italia dovrà essere non inferiore al 90% a partire dal 2015.
 
Ma le nuove regole di ritiro dei farmaci necessità anche di nuove regole per il rimborso da parte della Regione di residenza del cittadino nei confronti della Regione dove ha sede la farmacia che ha erogato il farmaco. Ecco che a stabilirle è arrivato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, elaborato su proposta del ministero della Salute e di concerto con il ministero dell'Economia e ora all'attenzione della Conferenza Stato Regioni.
 
Il DPCM prevede che spetti alla farmacia, al momento della dispensazione del farmaco, riscuotere il ticket a carico dell’assistito previsto dalla Regione in cui la farmacia ha sede, anche in base all'esenzione indicata dal medico prescrittore Alle Regioni, invece, il compito di verificare la corretta compilazione delle ricette online al momento dei controlli per la compensazione interregionale delle ricette stesse e sulla base delle regole vigenti nella Regione di residenza dell’assistito.

Sono dunque oggetto di compensazione le ricette elettroniche contenenti tutti i dati che consentono l’identificazione dell’utente (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, sesso, sigla della provincia e codice Asl di competenza). In caso di dispensazione in una farmacia non collocata sul territorio di residenza, alla Regione di residenza dell’assistito spetterà di rimborsare il prezzo al pubblico del farmaco al netto dello sconto e dell’eventuale ticket riscosso dalla farmacia al momento della dispensazione. “Resta nella disponibilità della Regione di erogazione della prestazione e non viene contabilizzata ai fini del calcolo del prezzo di rimborso, la quota di partecipazione alla spesa sanitaria versata dall’assistito sulla base di ulteriori misure introdotte nella Regione.

27 Marzo 2014

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