Responsabilità professionale. Fucci (CoR): “Primo passo di un percorso positivo. Auspico approvazione del ddl nel più breve tempo possibile”

Responsabilità professionale. Fucci (CoR): “Primo passo di un percorso positivo. Auspico approvazione del ddl nel più breve tempo possibile”

Responsabilità professionale. Fucci (CoR): “Primo passo di un percorso positivo. Auspico approvazione del ddl nel più breve tempo possibile”
Tra gli aspetti più positivi vi è quello relativo alla gestione del rischio clinico grazie all’approvazione di un mio emendamento che ha portato alla creazione del Centro per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente. Importanti sono inoltre i richiami al ruolo delle società scientifiche. Un aspetto che invece suscita perplessità è quello relativo alla natura giuridica differenziata tra responsabilità del professionista e responsabilità della struttura.

La conclusione dell’esame degli articoli e dei relativi emendamenti del provvedimento in materia di responsabilità in campo sanitario e di gestione del rischio clinico ha rappresentato un primo ma importante punto di arrivo per i lavori condotti dalla Commissione Affari Sociali della Camera su tale delicata materia nel corso degli ultimi due anni. Tempi indubbiamente troppo lunghi ma, anche alla luce dell’attuale organizzazione dei lavori parlamentari, di fatto inevitabili visti gli approfondimenti che sono stati svolti dalla Commissione sia con un ampio ciclo di audizioni volto ad ascoltare la voce di tutte le “parti in causa”, sia in raccordo con il Ministero della Salute.

Il risultato aggiunto dalla Commissione è complessivamente positivo. Il provvedimento – che (è bene ricordarlo) deve essere ancora vagliato da altre Commissioni parlamentari in sede di pareri e soprattutto essere approvato definitivamente dall’aula della Camera – ha il pregio di dare finalmente all’Italia una quadro normativo di riferimento in una materia che, per le dimensioni del contenzioso soprattutto in alcuni settori quali ad esempio la ginecologia e l’ortopedia, ha assunto una rilevanza sempre maggiore e che, lo affermo anche come medico, chiama in causa da un lato la cosiddetta medicina difensiva con i costi da essa generati e dall’altro la necessità di garantire all’Italia un sistema adeguato di gestione del rischio clinico.

Tra gli aspetti più positivi del provvedimento vi è quello relativo alla gestione del rischio clinico grazie all’approvazione di un mio emendamento che ha portato alla creazione del Centro per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente, incaricato di raccogliere i dati regionali sul contenzioso e sugli errori sanitari per poi trasmetterli all'organismo di riferimento nazionale. Importanti sono inoltre i richiami espressi al ruolo delle società scientifiche, che dovranno essere iscritte a un apposito albo, e alle loro linee guida (se il medico le rispetta viene esclusa la colpa in ambito penale), così come apprezzo la disciplina relativa al tentativo di conciliazione e ai consulenti e periti. Anche su quest’ultimo tema, tra le modifiche approvate, ce n’è una a mia firma.
 
Un aspetto che invece a mio parere suscita perplessità è quello relativo alla natura giuridica differenziata tra responsabilità del professionista e responsabilità della struttura. Il provvedimento, infatti, distingue tra la responsabilità del medico, di natura extracontrattuale, e la responsabilità della struttura che è contrattuale ex articolo 1218 del codice civile. Inoltre la responsabilità contrattuale delle strutture viene allargata anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime intramurario, nonché attraverso la telemedicina. Come ho avuto modo di spiegare anche in recenti interventi congressuali, ritengo che la conseguenza di questo "doppio binario di responsabilità" (sostenuto sia dalla commissione ministeriale del Prof. Alpa che dalla maggioranza in Commissione Affari Sociali) possa essere che, se il paziente/danneggiato agisce in giudizio nei confronti sia del medico che della struttura sanitaria presso la quale l'autore materiale del fatto illecito ha operato, ci saranno due cause distinte, con conseguente diverso atteggiarsi dell'onere probatorio e diverso termine di prescrizione del diritto al risarcimento. Ciò può ricreare confusione e incertezza in campo civile.
 
Il mio auspicio, nel concreto, è che (come già profilato dal relatore, On. Gelli) il provvedimento possa arrivare all’esame dell’aula il prima possibile dopo la conclusione della Legge di stabilità, quindi realisticamente a partire da gennaio. E’ quindi necessario lo sforzo di tutti i gruppi parlamentari per arrivare nel più breve tempo possibile alla necessaria regolazione della materia della responsabilità professionale del personale sanitario e della gestione del rischio clinico.
 
On. Benedetto Fucci
(Conservatori e Riformisti)

Benedetto Fucci

25 Novembre 2015

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