Direttori Generali Asl si cambia. Dalla Conferenza Unificata parere positivo al decreto che ridefinisce la disciplina degli incarichi

Direttori Generali Asl si cambia. Dalla Conferenza Unificata parere positivo al decreto che ridefinisce la disciplina degli incarichi

Direttori Generali Asl si cambia. Dalla Conferenza Unificata parere positivo al decreto che ridefinisce la disciplina degli incarichi
È arrivato nella seduta di oggi il via libera al D.lgs attuativo della legge delega sul PI che recepisce quanto previsto dall'art. 11 per ridefinire le procedure di nomina, valutazione e decadenza dei Direttori generali, sanitari, amministrativi e socio sanitari di Asl, Ao e Aziende Ospedaliere Universitarie. La scelta dei manager avverrà solo tra quelli inseriti in un elenco ad hoc. IL TESTO

Un elenco nazionale, presso il Ministero della Salute, dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico di Direttore generale di Asl, Ao e altri Enti del Ssn, Aziende Ospedaliero Universitarie comprese. Disposizioni ad hoc per il conferimento degli incarichi e decadenza da Direttore generale in caso di gravi disavanzi, per violazioni di legge o per il mancato rispetto delle norme in materia di trasparenza. Nuove misure per il conferimento degli incarichi di Direttore sanitario, amministrativo e socio sanitario.
 
La “benedizione” al cambio di passo per manager&co delle Aziende sanitarie del Ssn, comprese quelle ospedaliero universitarie è arrivata oggi dalla Conferenza Unificata che ha espresso parere positivo alloschema di decreto legislativo attuativo della legge di riforma della Pa in applicazione dell'articolo 11, lettera p) della legge delega sulla Pubblica Amministrazione.
 
Un giro di boa per il sistema di conferimento degli incarichi dei manager della sanità pubblica. Con il provvedimento (approvato dal CdM il 20 gennaio scorso) vengono infatti ridefinite le procedure di nomina, valutazione e decadenza dei manager per uniformarle a principi di trasparenza e di merito, con l’obiettivo di slegare i vertici delle aziende dalle influenze della politica regionale e agganciarli a valutazioni tecnico professionali basate sulle competenze.
 
Vediamo in sintesi cosa cambia.
 
Elenco nazionale. Viene istituito, presso il Ministero della Salute, un elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Dg delle aziende sanitarie e degli altri enti del Ssn.  L’elenco dovrà essere aggiornato ogni due anni. E sempre con cadenza biennale. per la formazione dell’elenco nazionale dei soggetti idonei, verrà nominata una Commissione ad hoc composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza che potranno essere nominati una sola volta e resteranno in carica per il tempo necessario alla formazione dell’elenco.
Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto 65 anni di età in possesso di: diploma di laurea; comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori; attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
Non possono essere reinseriti nell’elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di Direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza.
 
Le Regioni potranno procedere a nominare Direttori generali esclusivamente gli iscritti all’elenco nazionale. Una commissione regionale composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, ed uno designato dall’Agenas, procederà poi una valutazione per titoli e colloquio dei candidati, tenendo conto anche di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.
Il presidente della regione sceglierà poi tra una terna di candidati quello che presenta i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire.
Nella terna proposta, non potrà essere inserito chi ha ricoperto già per due volte l’incarico di Direttore generale nella stessa Asl, Ao o Ente del Ssn.
La durata dell’incarico di direttore generale non potrà essere inferiore a tre anni e superiore a cinque. In caso di Commissariamento delle Aziende sanitarie il commissario verrà scelto tra i soggetti inseriti nell’elenco nazionale.
 
Verifiche e decadenza degli incarichi. Trascorsi 24 mesi dalla nomina di ciascun Direttore generale, la Regione, entro sessanta giorni, dovrà verificare i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi e, in caso di esito negativo, il manager perderà immediatamente la poltrona con risoluzione del relativo contratto. Una decadenza immediata che potrà avvenire anche in caso di gravi e comprovati motivi o nel caso in cui la gestione dovesse presentare una situazione di grave disavanzo o ancora in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, nonché per violazione degli obblighi in materia di trasparenza.
 
Aziende ospedaliero universitarie. Tutte le disposizioni si applicano anche alle Aziende ospedaliero universitarie, ferma restando per la nomina del Direttore generale l’intesa del Presidente della Regione con il Rettore.
 
Direttori sanitari e amministrativi. Per quanto riguarda le disposizioni per il conferimento dell’incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari di strutture sanitarie enti del Ssn la commissione dovrà valutare i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell’avviso pubblico. Anche in questo caso l’elenco regionale sarà aggiornato con cadenza biennale, e l’incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio sanitari non potrà avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.
Il conferimento di questi incarichi sia incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
 
E.M.
 

E.M.

03 Marzo 2016

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