Consulta. Il danno da vaccinazione va risarcito anche se questa non è obbligatoria, purché si dimostri il nesso di casualità

Consulta. Il danno da vaccinazione va risarcito anche se questa non è obbligatoria, purché si dimostri il nesso di casualità

Consulta. Il danno da vaccinazione va risarcito anche se questa non è obbligatoria, purché si dimostri il nesso di casualità
La Corte costituzionale, con sentenza n. 268, (relatore Nicolò Zanon), ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge n. 210 del 1992 nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo in favore di chiunque abbia subito una permanente menomazione dell’integrità psico-fisica a seguito della vaccinazione contro il virus influenzale, purché sia provato il nesso di causalità tra l’una e l’altra. LA SENTENZA.

Il danno da vaccinazioni si paga anche se la vaccinazione non è obbligatoria, ma raccomandata, purché sia chiaro il nesso di casualità.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 268, (relatore Nicolò Zanon), ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge n. 210 del 1992 nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo in favore di chiunque abbia subito una permanente menomazione dell’integrità psico-fisica a seguito della vaccinazione contro il virus influenzale, purché sia provato il nesso di causalità tra l’una e l’altra.

La legge sottoposta a giudizio della Corte prevede il diritto all’indennizzo solo se la menomazione consegue a una vaccinazione obbligatoria, mentre la vaccinazione influenzale appartiene a quelle raccomandate dalle autorità sanitarie pubbliche.

La Corte ha ritenuto che, come accade per quelle obbligatorie, anche la vaccinazione raccomandata antinfluenzale ha l’obbiettivo di assicurare la tutela della salute collettiva, attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale della popolazione.

Quindi, anche in questo caso esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere dell’eventuale pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio collettivo.

La sentenza precisa poi che l’estensione del riconoscimento del diritto all’indennizzo non implica affatto valutazioni negative sul grado di affidabilità scientifica della somministrazione delle vaccinazioni. Al contrario, la previsione dell’indennizzo, sempre che sia accertato un nesso di causalità tra somministrazione del vaccino e menomazione permanente, completa il “patto di solidarietà” tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione.

15 Dicembre 2017

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