Se la responsabilità medica rientra in quella contrattuale è il paziente che deve provare il nesso causale tra condotta del medico e danno

Se la responsabilità medica rientra in quella contrattuale è il paziente che deve provare il nesso causale tra condotta del medico e danno

Se la responsabilità medica rientra in quella contrattuale è il paziente che deve provare il nesso causale tra condotta del medico e danno
La Cassazione (ordinanza 19204/2018) ha respinto una richiesta di risarcimento per il decesso di una paziente per meningite batterica perché nei giudizi di responsabilità medica che rientrano nell'ambito della responsabilità contrattuale è il paziente che deve dimostrare il nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno del quale chiede il risarcimento e in questo caso  il nesso non risulta provato e la causa del danno rimane quindi incerta. L'ORDINANZA.

La Cassazione conferma (ordinanza 19204/2018): se la responsabilità medica rientra in quella contrattuale è il paziente che deve dimostrare il nesso causale tra la condotta del medico e il danno.
 
Il fatto
Già il Tribunale di Roma in primo grado – e la Corte di appello poi – aveva rigettato la domanda di risarcimento degli eredi di una donna deceduta per meningite batterica, nei confronti dell'Asl.

La richiesta si basava sulla mancata valutazione del nesso eziologico tra diagnosi tardiva ed errata di meningite batterica e morte della paziente, ingiustificabilità della diagnosi di meningite batterica per l'assenza di batteri nella coltura del liquor, ingiustificato ritardo nell'esecuzione dello screening di coagulazione a fronte della rilevata alterazione dell'entità delle piastrine, sottovalutazione dell'improvvisa anemizzazione della paziente
 
La sentenza
Secondo la Cassazione il giudice ha determinato correttamente che non è stata provata “l'erroneità delle conclusioni della C.T.U.”, neppure con  il supporto della consulenza ematologica, che non è vero che le scelte terapeutiche fatte erano state conseguenza di una errata diagnosi di meningite batterica, “tant'è vero che nella C.T.U. si dà conto del fatto che le terapie somministrate tennero conto anche delle diagnosi alternativa di CID”, che il quadro clinico inziale era “oltremodo equivoco” e che questo è degenerato “repentinamente”, che i trattamenti praticati sono stati adeguati alla fase conclamata di CIS, che la mancata esecuzione dell'EEG non ha avuto effetti sulla diagnosi.

“È evidente, dunque  – sottolinea la Corte –  che il motivo, per come formulato e prospettato, si risolve in una richiesta di rivalutazione dell'elaborato tecnico non sorretta da altra giustificazione se non quella di ottenere una ricostruzione diversa ed a sé favorevole dell'operato dei medici e del nosocomio”.
 
I giudici hanno ribadito che l'articolo 1218 del codice civile non esonera i ricorrenti dall'onere di dimostrare che tra la condotta dei medici e della struttura e il danno del quale si chiede il risarcimento esiste un nesso di causalità.
 
Di conseguenza, nei giudizi di responsabilità medica che rientrano nell'ambito della responsabilità contrattuale è il paziente che deve dimostrare il nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno del quale chiede il risarcimento.
 
Se questo nesso non risulta provato e la causa del danno rimane quindi incerta, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
 
La Cassazione ha anche precisato che il principio di vicinanza dell'onere della prova "non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.".
Questa norma assegna l’onere della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa al ricorrente e non permette che sia chi avrebbe provocato il danno a doversi fare carico della prova rispetto al nesso di causalità.
 
“La causa qui attiene – si legge nella sentenza della Cassazione – alla ‘non imputabilità dell'impossibilità di adempiere’ che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, costituenti ‘tema di prova della parte debitrice’, e concerne un ‘ciclo causale’ che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto”.
 
Secondo la Corte queste conclusioni “non contrastano con quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte, secondo cui ‘in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante’".
 

31 Luglio 2018

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