Contratto. Fp Cgil: “Respinto il ricorso del Nursind. Non ha firmato, non può partecipare alle Commissioni istituite”

Contratto. Fp Cgil: “Respinto il ricorso del Nursind. Non ha firmato, non può partecipare alle Commissioni istituite”

Contratto. Fp Cgil: “Respinto il ricorso del Nursind. Non ha firmato, non può partecipare alle Commissioni istituite”
Per il Tribunale di Roma, il sindacato di categoria, non avendo sottoscritto il contratto nazionale di sanità pubblica, non ha diritto a partecipare alla commissione paritetica, prevista dallo stesso contratto, per la revisione del sistema di classificazione del personale. La sentenza ha dunque così respinto il ricorso del sindacato Nursind contro Aran e le Federazioni di Categoria di Cgil Cisl Uil, unitamente a tutte le sigle firmatarie del contratto nazionale.

Il sindacato di categoria Nursind, che non ha sottoscritto il contratto nazionale della Sanità Pubblica, non ha diritto a partecipare alla commissione paritetica, prevista dallo stesso contratto, per la revisione del sistema di classificazione del personale. A stabilirlo è una sentenza del Tribunale di Roma, sezione Lavoro, che ha così respinto il ricorso del sindacato Nursind contro Aran e le Federazioni di Categoria di Cgil Cisl Uil, unitamente a tutte le sigle firmatarie del contratto nazionale 16/18 del Comparto Sanità Pubblica, per essere stato escluso dai lavori della commissione paritetica.
 
Il Giudice, fa sapere la Funzione Pubblica Cgil, “ha ribadito che in base alle disposizioni del Testo unico sul pubblico impiego, che regola il rapporto tra contrattazione nazionale e integrativa, la contrattazione di secondo livello è stata qualificata come integrativa e non più decentrata”. Il tutto, prosegue il sindacato, “con l’evidente finalità, nella evoluzione del sistema contrattuale nel settore pubblico, di identificarne l’oggetto nelle materie non trattate nel contratto nazionale, salvo un espresso divieto, affermando che è il contratto collettivo nazionale e non il legislatore che stabilisce gli spazi attribuiti alla competenza ed alla regolazione della contrattazione integrativa”.
 
Il Tribunale di Roma, “confermando così l’orientamento della giurisprudenza italiana, ha chiaramente inteso ribadire che l’applicazione di un Contratto collettivo spetta solo alle sigle sindacali che lo hanno sottoscritto. Una volta sancito il diritto a partecipare alla contrattazione nazionale in base ai principi della rappresentanza e della rappresentatività, il Giudice ha sottolineato che se il risultato di quella specifica contrattazione, cioè il contratto nazionale, non è condiviso, non si può chiedere di partecipare ai passaggi necessari alla sua applicazione. La consapevole scelta di non sottoscrivere un testo contrattuale comporta, pertanto, anche la conseguenza di sopportare la esclusione ad eventuali commissioni istituite nella medesima sede”.
 
Commissione paritetica sulla classificazione del personale, prevista dal passato contratto, che – aggiunge la Fp Cgil – "ha già peraltro iniziato i suoi lavori per elaborare un’ipotesi di nuova classificazione del personale del comparto sanità pubblica, come noto ferma da circa vent’anni, più rispondente alle esigenze, alle professionalità, all’organizzazione del lavoro di un Servizio Sanitario moderno e all’altezza delle sfide che lo attendono”. Una battaglia nella quale abbiamo creduto da subito, per questo rivendichiamo come frutto della nostra azione unitaria l’istituzione nel contratto della commissione paritetica che sancisce il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto sanità pubblica ad ottenere la definizione di nuovi strumenti utili a riconoscerne la crescita professionale. Una conquista, questa, di cui i sindacati corporativi non possono appropriarsi”.

09 Ottobre 2019

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