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Farmaci non a carico del Ssn. Ecco le indicazioni di Salute e Mef per medici e farmacisti su uso ricetta elettronica in vigore dal 31 gennaio


A poco più di un mese dall’entrata in vigore della ricetta dematerializzata anche per i farmaci non rimborsati dal Ssn il Governo chiarisce con una circolare alcuni snodi del processo di attuazione del provvedimento che prevede la ricetta non cartacea anche per questi medicinali, con alcune esclusioni. LA CIRCOLARE.

08 MAR - Ministero della Salute e Mef hanno chiarito con una circolare le modalità per l’avvio della dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio Sanitario Nazionale prevista dal DM Salute-Mef del 30 dicembre 2020.

Contesto normativo di riferimento
Il Decreto ha previsto che il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni di farmaci non a carico del SSN, secondo le modalità già operative in tutte le regioni riguardanti la ricetta dematerializzata a carico del SSN (decreto 2 novembre 2011).
 
Tempistica di attuazione
Le procedure sono avviate a partire dal 31 gennaio 2022, con la diffusione progressiva nelle singole Regioni/PA e presso i Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (SASN), secondo le date di avvio comunicate dalle medesime singole Regioni/PA e dal Ministero della salute, pubblicate sul portale del Sistema Tessera sanitaria www.sistemats.it. Alla data del 1 febbraio risultavano già operative sei regioni e Pa (Piemonte, Valle d’Aosta, PA Bolzano, PA Trento, Emilia Romagna e Sicilia)
 
In ogni caso, a fronte della generazione di una ricetta dematerializzata in una regione/PA ovvero SASN, la medesima può essere utilizzata dal cittadino in circolarità su tutto il territorio nazionale.
 
Pertanto, dal 31/1/2022 le singole farmacie di tutto il territorio nazionale dovranno utilizzare le procedure previste dal decreto in oggetto, al fine di consentire l’utilizzo di tali ricette.
 
Tipologie di prescrizioni per le quali è prevista la dematerializzazione
Si tratta delle prescrizioni non a carico del SSN (c.d. ricetta bianca) ripetibili e non ripetibili.
 
Restano, al momento, escluse dalla dematerializzazione:
• le prescrizioni dei medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni (A-B-C-D-E) secondo i criteri previsti dall’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e s.m.i.;
 
• le prescrizioni relative alle preparazioni magistrali e officinali.
 
Indicazioni per la prescrizione della ricetta dematerializzata per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN
 
Prescrizione
La ricetta dematerializzata per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN è individuata univocamente dal Numero di ricetta bianca elettronico (NRBE), assegnato dal Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) in fase di compilazione della ricetta da parte del medico prescrittore, secondo le predette modalità di cui al decreto 2 novembre 2011, eventualmente anche tramite i Sistemi di Accoglienza Regionali (SAR).
 
A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei dati, il medico rilascia all'assistito il promemoria cartaceo, secondo il modello pubblicato sul portale del SAC (www.sistemats.it), che, su richiesta dell'assistito, può essere trasmesso anche tramite i canali alternativi di cui all'art. 3-bis del decreto 2 novembre 2011.
 
Sono abilitati alla prescrizione delle ricette di farmaci non a carico del SSN tutti i medici iscritti agli Ordini professionali. Le regioni possono dare indicazioni circa le tipologie di medici del SSR da includere prioritariamente nelle procedure.
 
Qualora non sia possibile l’utilizzo delle citate procedure, il medico potrà utilizzare la ricetta cartacea.
 
Erogazione
All’atto dell’erogazione, la farmacia invia i dati della prestazione erogata con le medesime modalità di cui al decreto 2 novembre 2011. 5. Indicazioni per la conservazione della ricetta dematerializzata per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN Per le ricette dematerializzate non ripetibili (RNR), anche limitative (RNRL), nonché per le ricette dematerializzate ripetibili (RR), anche limitative (RRL), l’obbligo di conservazione della ricetta si ritiene assolto dal SAC che assicura la conservazione a norma e dà la possibilità al farmacista di estrarre le ricette spedite in quella farmacia in un determinato periodo di tempo a fronte di controlli o ispezioni.
 
Il SAC assicura la conservazione per due anni ove previsto.
 
Circolarità interregionale delle ricette dematerializzate di farmaci non a carico SSN
Ai sensi dell’art. 13 del DL 179/2012 e del relativo decreto attuativo DPCM 14 novembre 2015, anche le prescrizioni di farmaci di cui alla presente Circolare possono essere utilizzate dagli assistiti su tutto il territorio nazionale.
 
Divieto di fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica
E' vietata la vendita a distanza dei medicinali con obbligo di prescrizione medica, ai sensi dell'art.112-quater, comma 1, del d.lgs.219/2006. Per tale motivo, anche nel caso di prescrizione con ricetta bianca dematerializzata, la dispensazione e la vendita di un medicinale con obbligo di prescrizione medica deve essere effettuata nella farmacia.
 
Le specifiche tecniche inerenti alla dematerializzazione della ricetta per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN sono pubblicate sul sito www.sistemats.it.

08 marzo 2022
© Riproduzione riservata
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spacer La circolare

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