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Liste d’attesa. Fumata bianca in Conferenza Stato-Regioni sul Dpcm poteri sostitutivi. Ecco il documento con tutte le misure previste

di L.F.

Via libera dalla Conferenza al Dpcm previsto dal Dl Liste d’attesa che definisce nel dettaglio le modalità e le procedure con cui il Ministero della Salute, attraverso l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, potrà esercitare poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni inadempienti riguardo la normativa sul contrasto delle liste d'attesa. IL TESTO

12 GIU -

È fumata bianca sul Dpcm sui poteri sostitutivi per le Regioni inadempienti sulle liste d’attesa. Come anticipato ieri è arrivato oggi il via libera della Conferenza Stato-Regioni al provvedimento che negli ultimi mesi aveva visto una forte contrapposizione tra il Governo e le Regioni. Il provvedimento definisce nel dettaglio le modalità e le procedure con cui il Ministero della Salute, attraverso l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, potrà esercitare poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni inadempienti riguardo la normativa sul contrasto delle liste d'attesa. Un meccanismo operativo che rende concreto quanto previsto dall’art. 2, comma 6, del DL 73 approvato ormai un anno fa.

“Bene l’intesa Stato-Regioni sul decreto che disciplina i poteri sostitutivi. Ringrazio il presidente Fedriga e ora andiamo avanti, insieme alle Regioni, con la piena attuazione della legge per abbattere le liste d’attesa e garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti”.

Così il Ministro della Salute, Orazio Schillaci commenta l’intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni sul decreto ministeriale che definisce modalità e procedure per l’esercizio dei poteri sostitutivi attribuiti all’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria.

Il decreto, di cinque articoli, è ispirato ai principi di trasparenza dell’azione amministrativa e leale collaborazione tra Stato e Regioni. L’esercizio dei poteri sostitutivi è previsto in caso di mancata nomina del Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (RUAS) nonché qualora il RUAS o le Regioni non svolgano i compiti, connessi alla problematica delle liste di attesa, loro affidati ai sensi della legge o nei casi di inadempienza parziale o totale degli obiettivi indicati dalla legge.

“L’Intesa raggiunta oggi è l’esito di una collaborazione proficua, caratterizzata da una fase di confronti continui con il Ministero della Salute che hanno reso possibile condividere le procedure e le modalità funzionali all’obiettivo di tutti: abbattere le liste di attesa e garantire ai cittadini l’accesso alle cure”, dichiara il Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, Massimiliano Fedriga. “Ringrazio pertanto il Ministro Schillaci e resto fiducioso che il metodo della collaborazione sia quello giusto per affrontare i temi ancora aperti e destinati a incidere sul futuro del Servizio sanitario nazionale”.

In particolare, l’Organismo può esercitare il potere sostitutivo nei seguenti casi:

Le modalità di intervento: dal contraddittorio alla sostituzione

Il decreto stabilisce una procedura articolata e improntata ai principi di trasparenza e leale collaborazione tra Stato e Regioni. In caso di ritardi o mancanze, l’Organismo segnala formalmente la criticità alla Regione interessata e al Ministro della Salute, concedendo un primo termine di 30 giorni per controdedurre. Se le risposte sono assenti o insufficienti, scatta un secondo termine (60 o 90 giorni) per sanare le criticità.

Trascorso anche questo periodo senza esito, l’Organismo può adottare direttamente i provvedimenti necessari oppure indicare alla Regione le linee operative da seguire, verificandone l’attuazione. Nel caso il RUAS non venga nominato, sarà l’Organismo a procedere direttamente, individuando nel Direttore regionale della sanità il soggetto idoneo.

Relazioni annuali e massima trasparenza

Tutte le attività svolte in via sostitutiva devono essere dettagliatamente documentate in una relazione da inviare sia alla Regione inadempiente che al Ministero della Salute. La relazione conterrà l’elenco degli atti adottati, le eventuali verifiche svolte sul campo, l’assistenza fornita dai Carabinieri del NAS e il dettaglio delle spese sostenute. Inoltre, entro il 10 gennaio di ogni anno l’Organismo dovrà produrre una relazione generale sulle attività svolte nel corso dell’anno.

L.F.



12 giugno 2025
© Riproduzione riservata
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