Obiezione di coscienza per il personale, divieto di strutture dedicate e regole rigide per accedere all’iter. Le proposte di maggioranza sul Fine vita

Obiezione di coscienza per il personale, divieto di strutture dedicate e regole rigide per accedere all’iter. Le proposte di maggioranza sul Fine vita

Obiezione di coscienza per il personale, divieto di strutture dedicate e regole rigide per accedere all’iter. Le proposte di maggioranza sul Fine vita
La maggioranza punta a introdurre l’obiezione di coscienza per i sanitari, vietare strutture dedicate al suicidio assistito e rafforzare i controlli sull’intero iter, con un ruolo centrale per il Comitato Nazionale di Valutazione. Si stabiliscono criteri stringenti per l’ammissibilità delle richieste, l’obbligo di percorsi di cure palliative e l’estensione dei tempi per il rilascio del parere. Previsto anche l’aumento delle pene in caso di aiuto al suicidio per fini di lucro e l’impossibilità di impugnare il parere del Comitato in sede giudiziaria. GLI EMENDAMENTI

La maggioranza ha presentato al Senato una serie di emendamenti al testo base sul fine vita, con l’obiettivo di definire con maggiore precisione il quadro normativo per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, introdurre garanzie per il personale sanitario e rafforzare i controlli. Le modifiche puntano a regolamentare l’intero processo, dall’istanza del paziente fino al ruolo delle strutture sanitarie, con un approccio fortemente ispirato alla prudenza e alla tutela.

Una delle proposte chiave riguarda l’introduzione dell’obiezione di coscienza per il personale sanitario. Nessun medico, infermiere o altro soggetto coinvolto potrà essere obbligato a partecipare o facilitare il suicidio assistito. Chi sceglierà di non collaborare non potrà subire sanzioni di alcun tipo, né sul piano penale né su quello amministrativo o disciplinare.

Viene inoltre ribadito in modo esplicito il divieto di praticare qualsiasi forma di eutanasia. Le nuove regole si applicano esclusivamente al suicidio assistito, nei termini già delineati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 242 del 2019.

Sul piano procedurale, gli emendamenti propongono l’introduzione di un nuovo articolo che disciplina in modo dettagliato il percorso per accedere all’aiuto medico alla morte volontaria. La richiesta dovrà essere accompagnata da un’ampia documentazione a cura del medico curante, che includa informazioni cliniche, psicologiche, sociali e motivazionali del paziente. Sarà necessario attestare che il paziente abbia ricevuto informazioni complete e comprensibili sulle sue condizioni, sulle terapie disponibili e sulle alternative palliative. Tutto il materiale sarà trasmesso al Comitato Nazionale di Valutazione, incaricato di esprimere un parere vincolante.

Il ruolo del Comitato viene ulteriormente rafforzato e dettagliato e si propone anche una sua suddivisione in tre sezioni territoriali (Nord, Centro, Sud). La sua composizione potrà essere inoltre integrata da esperti in base al caso specifico. La richiesta di parere sarà ammissibile solo se il paziente avrà rifiutato le terapie necessarie alla sopravvivenza e sarà inserito in un percorso di cure palliative. Viene esclusa ogni possibilità di delega nella richiesta: la scelta deve essere personale e consapevole.

Il Comitato dovrà anche verificare che la richiesta non dipenda da carenze o restrizioni nell’accesso alle cure per motivi economici. I tempi per rispondere all’istanza saranno estesi fino a 120 giorni, con possibilità di proroga. Il parere, per essere valido, dovrà essere votato da almeno due terzi dei componenti e non potrà essere impugnato in sede giudiziaria.

Infine, viene introdotto un divieto assoluto per strutture – sanitarie o meno – che si dedichino prevalentemente o esclusivamente al supporto o all’esecuzione del suicidio assistito. Anche in presenza di un parere favorevole del Comitato, queste strutture non potranno operare in Italia. I sanitari coinvolti saranno sospesi, e i prefetti incaricati della chiusura. Sono previste pene fino a quattro anni di reclusione per le violazioni.

Questi, più nel dettaglio, gli emendamenti depositati dalla maggioranza.

1.17
Si apre alla possibilità di obiezione di coscienza per il personale sanitario. Nessuno può essere obbligato ad agevolare l’esecuzione del suicidio altrui per effetto delle disposizioni della presente legge, neppure qualora sussistano e vengano accertate le condizioni di non punibilità di cui all’articolo 580 terzo comma del codice penale. Il medico, il personale sanitario o qualsiasi terzo che rifiuti di agevolare l’esecuzione del suicidio, o che rifiuti di tenere condotte configurabili in termini di concorso materiale o morale nell’istigazione o nell’aiuto al suicidio, non può subire per tale rifiuto alcuna conseguenza negativa di carattere penale, civile, amministrativo, disciplinare o di altra natura. Sono nulli gli atti civili ed amministrativi contrari alle finalità del presente articolo e non rientranti nelle tassative disposizioni della presente legge.

1.18
Si chiede di esplicitare al comma 2 che venga vietato ogni atto di eutanasia.

2.29
La pena è aumentata, con la reclusione da uno a due anni, se il fatto è commesso per motivi di lucro o se l’autore riceve per la sua condotta una utilità economica, anche indiretta, fatti salvi i diritti ereditari.

2.0.1
Questo emendamento introduce un nuovo articolo – il 2-bis – che definisce in modo dettagliato come deve essere gestita, sul piano pratico e documentale, una richiesta di accesso all’aiuto medico alla morte volontaria. L’obiettivo è garantire che ogni decisione sia presa con la massima consapevolezza, trasparenza e responsabilità, sia da parte del paziente che del medico.

In primo luogo, il medico di famiglia o il medico che ha in cura il paziente ha il compito di redigere un rapporto molto approfondito. Questo documento deve descrivere non solo le condizioni cliniche del paziente, ma anche il suo stato psicologico, il contesto familiare e sociale, e le motivazioni che l’hanno portato a fare una richiesta così delicata. Nel rapporto vanno anche indicate le cure palliative eventualmente già in corso. Tutto questo materiale, inclusa la richiesta scritta del paziente e la documentazione medica, deve essere poi inviato al Comitato nazionale di valutazione.

Un passaggio importante riguarda le informazioni fornite al paziente. Il medico deve certificare che la persona sia stata informata in modo chiaro e completo sulla propria condizione di salute, sulla prognosi e su tutte le opzioni terapeutiche ancora disponibili, comprese le cure palliative alternative. Inoltre, deve assicurarsi che la decisione sia stata presa in modo libero, consapevole e senza pressioni esterne.

Il medico può anche coinvolgere altri specialisti per avere un quadro più completo. Infine, se ritiene che non siano presenti i requisiti previsti dalla legge per evitare sanzioni penali – cioè se non ci sono le condizioni per considerare lecito l’aiuto alla morte volontaria – ha l’obbligo di segnalarlo al Comitato.

4.14
Il Comitato Nazionale di Valutazione è organo competente a rilasciare, su richiesta dell’interessato, parere obbligatorio e avente valore vincolante riguardo all’accertamento tecnico-scientifico circa la sussistenza o meno dei requisiti per l’esclusione della punibilità di cui all’articolo 580, comma 2-bis del Codice Penale in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242.

4.20
Il Comitato Nazionale di Valutazione è articolato in tre sezioni, rispettivamente, per il Nord, per il Centro e per il Sud, ciascuna formata da sette componenti.

4.27
La richiesta di parere del Comitato Nazionale di Valutazione è ammissibile solo se: a) il medico curante abbia prospettato al paziente le conseguenze della decisione di rinunciare o rifiutare i trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, rappresentando le possibili alternative e promuovendo ogni azione di sostegno al paziente medesimo; b) a seguito delle informazioni ricevute il paziente abbia rifiutato le terapie necessarie alla propria sopravvivenza o abbia revocato il consenso già prestato; c) la revoca o il rifiuto del paziente siano stati annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Inoltre, ai fini dell’accertamento della sussistenza delle condizioni di non punibilità di cui all’articolo 580 comma 4 del codice penale, l’interessato al rilascio del parere del Comitato Nazionale di Valutazione deve essere stato inserito in un percorso di cure palliative.

Infine, si sottolinea come la richiesta di fine vita sia strettamente personale e non possa essere delegata ad alcuno. Il parere del Comitato Nazionale di Valutazione non può essere chiesto se il paziente abbia rifiutato in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero abbia indicato un familiare o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece.

4.28
Il Comitato Nazionale di Valutazione dovrà essere integrato di volta in volta con le competenze professionali e relazionali necessarie alla specifica situazione di ciascun richiedente.

4.29
Il Comitato Nazionale di Valutazione dovrà anche verificare l’avvenuta proposta di cure palliative, compresa la sedazione palliativa profonda.

4.34
Il Comitato Nazionale di Valutazione è chiamato a verificare che la richiesta di aiuto al suicidio non dipenda, nemmeno in parte, da problemi di allocazione delle risorse pubbliche.

4.38
Il Comitato Nazionale di Valutazione è chiamato a rispondere alla richiesta di suicidio assistito entro 120 giorni (non più 60 giorni), prorogati di 30 giorni in caso di richiesta di ciascuno dei pareri del medico specialista della patologia sofferta e del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano.

4.49
Entro tre mesi da quando questa legge sarà pubblicata, il Presidente del Consiglio dei ministri dovrà emanare un decreto per definire nel dettaglio quali sono i compiti e le modalità operative del Comitato Nazionale di Valutazione.

4.64
Il parere del Comitato Nazionale di Valutazione è motivato e riporta, se richiesto dai componenti interessati, anche le opinioni dissenzienti. Il parere favorevole alla sussistenza delle condizioni per l’esclusione della punibilità di cui all’articolo 580, terzo comma del codice penale è valido se votato dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. Si specifica inoltre che il parere del Comitato Nazionale di Valutazione non è impugnabile davanti all’Autorità giudiziaria.

4.0.1
Sono vietate e non possono esercitare la loro attività sul territorio nazionale strutture – sanitarie o non sanitarie – che forniscono, esclusivamente o in via preponderante, ausilio o danno esecuzione all’aiuto al suicidio, anche nel caso in cui sia stato rilasciato parere favorevole dal Comitato Nazionale di Valutazione. I sanitari che operano in dette strutture sono sospesi dall’esercizio delle funzioni. I prefetti dovranno adottare le misure necessarie per la chiusura di tali strutture. La violazione di questi divieti per strutture che danno ausilio al suicidio è punita con la reclusione da 2 a 4 anni.

Giovanni Rodriquez

Giovanni Rodriquez

23 Luglio 2025

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