L'Aula del Senato ha oggi approvato il disegno di legge per la semplificazione, e tra le pieghe di un testo che promette sburocratizzazione spuntano norme sanitarie che potrebbero incidere in particolare su telemedicina e farmacie.
Telemedicina: nuove regole, ma anche nuove responsabilità
L’articolo 58 estende al contesto digitale le severe sanzioni già previste per le certificazioni false. In pratica, anche le certificazioni mediche rilasciate in telemedicina, se basate su dati clinici non direttamente constatati o oggettivamente documentati, potranno costare al medico la radiazione dall’albo e il licenziamento se operante nel pubblico o convenzionato.
La definizione dei casi e delle modalità di telecertificazione sarà demandata a un Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni su proposta del Ministero della Salute. Una scelta che, sulla carta, mira a tutelare l'affidabilità delle diagnosi a distanza, ma che rischia anche di frenare l’utilizzo di uno strumento strategico, soprattutto alla luce degli investimenti Pnrr (oltre 1,5 miliardi di euro, tra risorse attuali e rimodulazioni) già destinati alla telemedicina.
Farmacia dei servizi
Dal punto di vista logistico e organizzativo, il legislatore ha aperto alla possibilità che i servizi sanitari siano erogati anche in locali separati dalla farmacia, purché autorizzati e rispondenti a determinati requisiti igienico-sanitari. In questi spazi, tuttavia, è vietata qualsiasi forma di vendita di farmaci o prodotti sanitari. Il riconoscimento visivo di questi ambienti sarà garantito da un’insegna con la dicitura “Farmacia dei servizi” accanto alla tradizionale croce verde.
Inoltre, per favorire l’accesso ai servizi, viene riconosciuta la possibilità a più farmacie – anche appartenenti a titolari diversi – di condividere gli stessi spazi per l’erogazione di servizi sanitari, grazie alla stipula di contratti di rete. Questa forma di collaborazione interprofessionale, già prevista in altri settori produttivi, si configura qui come uno strumento innovativo per estendere la portata della rete farmaceutica anche nei territori più difficili.
L’intero impianto normativo è sorretto da una clausola di invarianza finanziaria, che stabilisce che le novità introdotte non dovranno comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, sarà compito del Ministero della Salute, di concerto con il MEF e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definire i criteri per l’adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi.
Irccs Gaslini: verso una governance più snella
Con l’articolo 59, il Ddl interviene su uno degli Irccs più prestigiosi del Paese: il “Giannina Gaslini” di Genova, centro d’eccellenza per la pediatria e la ricerca.
Il cambiamento più evidente riguarda la nomina del presidente del c.d.a., che non sarà più effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, ma direttamente dal Ministro della Salute, su designazione della Fondazione Gaslini. Resta confermata la nomina degli altri componenti da parte del Ministro, sulla base dello statuto.
Secondo il Governo, si tratta di una misura necessaria per “semplificare e snellire” le procedure. Ma la modifica potrebbe anche accentuare la centralizzazione delle nomine, riducendo il peso degli enti locali e di altri soggetti istituzionali, come Regione e Comune.
Farmaci carenti: allerta più rapida, ma multe più salate
Con l’articolo 61, si accorciano i tempi di preavviso (da quattro a due mesi) che le aziende titolari di AIC devono rispettare per comunicare ad Aifa l’interruzione della commercializzazione di un medicinale. La comunicazione dovrà essere rinnovata in caso di prolungamento dell’interruzione.
Nel contempo, si inaspriscono le sanzioni, con multe fino a 36.000 euro se la mancata comunicazione riguarda farmaci “critici” inseriti nell’elenco Aifa.
L’obiettivo è rendere più tempestivo il monitoraggio e la risposta alle carenze, un fenomeno in crescita che ha messo in difficoltà pazienti e professionisti, soprattutto durante l’inverno.
Pazienti cronici: meno burocrazia, più continuità terapeutica
L’articolo 62 introduce una misura molto attesa dai pazienti cronici e dai medici di base. Il medico potrà indicare nella ricetta Ssn dematerializzata la posologia e la quantità di farmaci da erogare fino a 12 mesi, evitando visite ripetute solo per il rinnovo della terapia.
Il farmacista, a sua volta, potrà consegnare ogni mese la quantità necessaria per 30 giorni di terapia, e dovrà segnalare eventuali criticità nell’aderenza terapeutica al medico.
Inoltre, sarà possibile ottenere i farmaci prescritti anche con documentazione di dimissione ospedaliera o referti del pronto soccorso, senza dover attendere una nuova prescrizione. Un passo avanti concreto nella continuità delle cure e nella semplificazione dei percorsi assistenziali.