Conflitto interesse in sanità. Anac: “Norme frammentate e foriere di criticità”. E sui DG Asl: “Evitare criteri selezione troppo ampi”

Conflitto interesse in sanità. Anac: “Norme frammentate e foriere di criticità”. E sui DG Asl: “Evitare criteri selezione troppo ampi”

Conflitto interesse in sanità. Anac: “Norme frammentate e foriere di criticità”. E sui DG Asl: “Evitare criteri selezione troppo ampi”
Nella relazione sulla revisione della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le PA ed enti privati in controllo pubblico redatto un focus ad hoc sulla sanità in cui si evidenziano le criticità delle norme sul conflitto d’interesse in sanità. Rimandati anche i Piani anticorruzione: “Le amministrazioni si sono limitate a riscrivere nei piani le norme di legge e dello stesso PNA, conservando un approccio formale”. IL DOCUMENTO

“La disciplina della prevenzione e del trattamento dei conflitti di interesse nell’ambito della disciplina del conferimento e dell’espletamento degli incarichi in ambito sanitario, ha evidenziato certamente alcune criticità del sistema”. È quanto rileva la Commissione di studio per la revisione della disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nel focus sulla sanità contenuto nella Relazione finale sulla revisione della disciplina vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.
 
“In primo luogo – si legge nel Report dell’Anticorruzione – va segnalata la frammentarietà della disciplina vigente, contenuta in fonti diverse senza assicurare l’armonia del sistema. In particolare, la sovrapposizione di più procedimenti per la contestazione delle medesime fattispecie, come avviene nel caso delle incandidabilità e delle inconferibilità o nel caso delle incompatibilità con incarichi politici può essere foriera di prevedibili criticità sotto i seguenti aspetti:
 
– il pericolo di vanificare l’efficacia dell’applicazione delle norme procedimentali che disciplinano la fase dell’accertamento delle cause di incompatibilità – inconferibilità. Non è prevista, infatti, alcuna tipologia di coordinamento tra i soggetti competenti ad attivare il procedimento né tra i procedimenti medesimi.
– il pericolo di compromettere un efficace svolgimento dell’attività di vigilanza: la parcellizzazione delle competenze, infatti, può avere l’effetto di polverizzare i procedimenti, rendendo inefficace o ritardando l’applicazione delle sanzioni”.
 
Motivi per cui nella Relazione si evidenzia come “è da ritenersi auspicabile un intervento legislativo inteso a unificare i procedimenti di accertamento delle singole fattispecie, e (soprattutto) ad incardinare in capo ad un unico soggetto i poteri di accertamento e di vigilanza sull’applicazione delle norme. Quanto alla scelta delle ipotesi da includere nell’ambito della disciplina dettata in termini di inconferibilità ed incompatibilità, come si è già evidenziato, specie in vista del perseguimento di finalità di prevenzione della corruzione, le norme andrebbero integrate con l’ampliamento delle fattispecie previste sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo”. Inoltre, “una disciplina specifica dovrebbe essere dedicata alla figura del medico convenzionato ed ai rapporti con le case farmaceutiche”.
 
“Piani prevenzione della corruzione solo formali”. Dall’esame condotto “è emerso che la maggior parte degli enti esaminati ha adottato delle misure indicandone le tempistiche di attuazione, ma trascurandone completamente altri aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione della corruzione”. Inoltre “il monitoraggio rivela come le amministrazioni del sistema sanitario si siano sostanzialmente limitate a riscrivere nei piani le norme di legge e dello stesso PNA, conservando un approccio formale”
 
Le misure, infatti, nella maggior parte dei casi, non sono state sufficientemente sviluppate all’interno dei piani e dei regolamenti attuativi mancando un sufficiente grado di specificazione con riferimento alle  caratteristiche dell’organizzazione. In altre parole, non risultano integrate, come dovrebbero, rispetto ad un’analisi di contesto esterno ed interno e mancano di una precisa valutazione di sostenibilità in termini organizzativi. Sarebbe auspicabile, invece, come pure è dato evidenziare da alcune best practices, che le norme sul conferimento degli incarichi, sul rilascio delle autorizzazioni e sulla gestione dei conflitti di interesse, fossero dettagliate nel piano e nei regolamenti, individuandone le specifiche responsabilità attuative, possibilmente
ampliando gli obblighi di dichiarazione in relazione ai conflitti di interesse che possono verificarsi rispetto alle specifiche attività poste in essere dall’ente, intensificando i controlli e indicando le tipologie di incarichi vietati”.
 
A questo riguardo, “è importante rilevare la necessità di un coordinamento tra il piano e l’atto aziendale, col quale vengono approvate le scelte organizzative più rilevanti. Il legame tra i due documenti potrebbe rivelarsi particolarmente utile, oltre che nel disciplinare compitamente le regole per lo svolgimento degli incarichi, anche nella definizione degli aspetti che disciplinano lo svolgimento dell’attività libero – professionale intramuraria, garantendo il supporto di misure idonee a prevenire il radicamento di conflitti di interesse ed un adeguato sistema di controlli”.
 
Nomine Dg. Ma la relazione Anac tocca anche l’argomento delle nuove misure per la nomina dei Dg. “L’elenco unico e nazionale va certamente nella direzione di rafforzare la posizione dei candidati, sottraendo la procedura selettiva a possibili torsioni da parte della politica regionale e, soprattutto, uniformando le modalità di selezione”. Tuttavia, “sarà determinante il modo in cui i decreti eserciteranno la delega legislativa. Occorre, infatti, evitare la riproposizione di criteri ampi, di per sé idonei a consentire l’iscrizione di un numero estremamente elevato e poco selezionato di aspiranti”.
 
L.F.

L.F.

01 Marzo 2016

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