Corte Costituzionale. Stop ai nuovi ticket del 2014. “Lo Stato non può decidere da solo”

Corte Costituzionale. Stop ai nuovi ticket del 2014. “Lo Stato non può decidere da solo”

Corte Costituzionale. Stop ai nuovi ticket del 2014. “Lo Stato non può decidere da solo”
La Consulta ha dichiarato illegittima parte del decreto “Tremonti” del 2011. I ticket non si possono imporre con un regolamento ministeriale. “Nella disciplina del ticket, l’«intreccio» e la «sovrapposizione di materie» non rendono possibile «individuarne una prevalente», né tracciare una «precisa linea di demarcazione» tra le competenze”.  La sentenza.

La Corte Costituzionale dice no ai nuovi ticket che, secondo il decreto “Tremonti” (legge 111/2011), sarebbero dovuti scattare nel 2014. Con la sentenza 197/2012, depositata il 16 luglio) è stata infatti dichiarata incostituzionale, accogliendo un ricorso del Friuli Venezia Giulia, la parte del provvedimento dove si prevedeva che le nuove modalità di compartecipazione alla spesa fossero introdotte “con regolamento da emanare ai sensi dell’art.17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro della Salute di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanza”.

Secondo la Corte, infatti, “lo Stato può esercitare la potestà regolamentare solo nelle materie nelle quali abbia competenza esclusiva (da ultimo, sentenze n. 149 e n. 144 del 2012), non in un caso, come quello in esame, caratterizzato da una «concorrenza di competenze» (sentenza n. 50 del 2005)”.

Spiega ancora la Corte che “le misure di compartecipazione ai costi dell’assistenza farmaceutica attengono sia ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la cui determinazione è riservata alla potestà legislativa esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.), sia al coordinamento della finanza pubblica e alla tutela della salute, oggetto della potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.). Nella disciplina del ticket, l’«intreccio» e la «sovrapposizione di materie» non rendono possibile «individuarne una prevalente» (sentenza n. 330 del 2011), né tracciare una «precisa linea di demarcazione» tra le competenze (sentenza n. 200 del 2009)”.

Nella sentenza la Consulta ha invece respinto gli altri dubbi di costituzionalità sollevati dal Friuli Venezia Giulia e dal Piemonte contro l’art. 17 del decreto Tremonti. Le norme non inciderebbero infatti sull’autonomia finanziaria delle Regioni, non lederebbe l'autonomia delle Regioni né il principio di leale collaborazione, né la loro applicazione è in contrasto con l’autonomia prevista per le Regioni a Statuto Speciale dove lo Stato non concorre al finanziamento del Ssn.

Il ticket, spiega la Consulta, non è incompatibile con la Costituzione in quanto persegue un duplice scopo: “l’esigenza di adottare misure efficaci di contenimento della spesa sanitaria e la necessità di garantire, nello stesso tempo, a tutti i cittadini, a parità di condizioni, una serie di prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (entrambe fornite di basi costituzionali”. “Tali argomentazioni – spiega la Consulta – si applicano anche alla disposizione impugnata nel presente giudizio, la quale non introduce una nuova disciplina, ma si limita a ripristinare anticipatamente l’efficacia del ticket previsto dall’art. 1, comma 796, lettera p), della legge n. 296 del 2006. Di conseguenza, l’art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011 non viola gli artt. 117, 118 e 119 Cost”.

La Consulta ricorda poi come il provvedimento preveda anche l’applicazione della lettera p-bis) dell’art. 1, comma 796, della legge n. 296 del 2006, che consente alle Regioni di adottare due tipi di misure alternative al ticket di dieci euro: l’introduzione di misure di partecipazione, previa verifica di equivalenza, sotto il profilo dell’equilibrio economico-finanziario e dell’appropriatezza, da parte del «Tavolo tecnico», oppure la stipula di un accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze per l’adozione di ulteriori misure alternative. “La disposizione impugnata – osserva la Consulta -, quindi, lascia «alle Regioni la possibilità di scegliere in un ventaglio di “strumenti concreti da utilizzare per raggiungere [gli] obiettivi [di riequilibrio finanziario]”», condizione in presenza della quale questa Corte ha escluso l’illegittimità di misure statali in materia di contenimento della spesa pubblica (sentenza n. 341 del 2009)”. Quanto contenuto nella norma appena citata, secondo la Consulta, esclude anche la violazione del principio di leale collaborazione.

Quanto alle Regioni a Statuto Speciale, “le misure statali in materia di ticket, essendo volte sia a coordinare la finanza pubblica, sia a garantire prestazioni essenziali per assicurare il diritto alla salute, trovano applicazione anche nei confronti delle Regioni a Statuto Speciale che sostengono autonomamente il costo del proprio sistema sanitario”.

“Del resto – evidenzia la Consulta ricordando come la disciplina del settore sanitario sia “interamente improntata al principio di leale cooperazione” – a partire dal 2000 lo Stato e le Regioni stipulano particolari intese, denominate «Patti per la salute», volte a garantire l’equilibrio finanziario e i livelli essenziali delle prestazioni per il successivo triennio. Sarebbe contraddittorio escludere, in base al solo argomento dell’autosufficienza finanziaria nel settore sanitario, la legittimità di interventi legislativi statali rispetto alle Regioni a statuto speciale, laddove queste ultime, appunto attraverso le intese, partecipano sia alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia alla determinazione delle modalità di finanziamento dei cosiddetti Lea”.

 

17 Luglio 2012

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