Dat. Tribunale di Napoli sentenzia che l’ufficiale comunale non può rifiutarsi di riceverle

Dat. Tribunale di Napoli sentenzia che l’ufficiale comunale non può rifiutarsi di riceverle

Dat. Tribunale di Napoli sentenzia che l’ufficiale comunale non può rifiutarsi di riceverle
Il caso riguarda un cittadino di Napoli che si era visto rifiutare il ricevimento delle Dat dall’Ufficiale di Stato Civile. I Giudici hanno stabilito che non si può rifiutare il ricevimento di una Disposizione Anticipata di Trattamento perché la materia "non è connotata da alcuna discrezionalità della P.A." e "il rifiuto di adempiere" incidendo "nella sfera giuridica del destinatario" contrasterebbe con il suo diritto ad autodeterminarsi. Gallo (Coscioni): "Decisione importante".

Un cittadino di Napoli che si era visto rifiutare dall'Ufficiale di Stato Civile del suo Comune il ricevimento di una Disposizione Anticipata di Trattamento (D.A.T.) si è rivolto, con il patrocinio dell'Associazione Luca Coscioni, al Tribunale di Napoli e ha ottenuto l'annotazione della D.A.T. nel Registro dei Testamenti Biologici (vedi Ordinanza).
 
La decisione – sottolinea una nota dell’Associazione – che interviene dopo più di due anni dall'entrata in vigore della legge 219/2017 (Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento) costituisce un importante precedente perché riconosce che l'Ufficiale di Stato Civile non può rifiutare il ricevimento di una Disposizione Anticipata di Trattamento perché la materia "non è connotata da alcuna discrezionalità della P.A." e "il rifiuto di adempiere" incidendo "nella sfera giuridica del destinatario" contrasterebbe con il suo diritto ad autodeterminarsi .
 
La norma – prosegue la nota della Coscioni – cui all'art. 4 comma 1, L. 219/2017 prevede infatti che "ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, e può procedere alla nomina di un fiduciario che ne faccia le veci e la rappresenti nella relazione con il medico e con le strutture sanitarie".
 
Il comma 6 del predetto articolo dispone che "le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del Comune di residenza del disponente medesimo che provvede all'annotazione in apposito registro ove istituito oppure presso le strutture sanitarie, quando ricorrono i presupposti di cui al comma 7".
 
“L'assenza assoluta di campagne informative ha determinato in questi mesi anche situazioni in cui gli uffici preposti in alcuni comuni non hanno accettato il deposito delle DAT in piena violazione di legge e casi in cui gli ostacoli dovuti all’accesso agli uffici causa COVID determinano ritardi per persone che hanno necessità di un deposito immediato – dichiara Filomena Gallo, segretario Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica – . Ci siamo rivolti ai tribunali e una prima decisione ha condannato il Comune di Napoli poiché l’Ufficiale di stato civile non può apporre nessun rifiuto al ricevimento di una disposizione anticipata di volontà perchè la materia non è connotata da nessuna discrezionalità della Pubblica Amministrazione”.
 
“Questa decisione è un precedente importante perchè a distanza di tre anni dall’entrata in vigore di una legge di portata fondamentale nelle scelte di fine vita, afferma che la legge va applicata per garantire esercizio di diritti fondamentali tutelati dalla legge sulle DAT. Siamo pronti a dare seguito ad altre azioni con le persone che ci segnalano singoli aspetti di mancata applicazione delle DAT fin dal deposito, inserimento nella Banca Dati nazionale e osservanza delle DAT da parte di medici e personale medico. Il periodo di organizzazione per la piena applicazione della Legge 219/17 dopo 3 anni è ampiamente superato”, xconclude Gallo.

17 Dicembre 2020

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