Decreto appropriatezza. Ecco il testo trasmesso alla Stato-Regioni. Prestazioni modificate passano da 208 a 202. Rinviate ad altro accordo le sanzioni ai medici

Decreto appropriatezza. Ecco il testo trasmesso alla Stato-Regioni. Prestazioni modificate passano da 208 a 202. Rinviate ad altro accordo le sanzioni ai medici

Decreto appropriatezza. Ecco il testo trasmesso alla Stato-Regioni. Prestazioni modificate passano da 208 a 202. Rinviate ad altro accordo le sanzioni ai medici
Rispetto all’ultima bozza le prestazioni che potranno essere erogate a carico del Ssn perché soddisfano le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva scendono da 208 a 202. Per le sanzioni ai medici ci sarà un successivo accordo specifico tra Stato e Regioni. IL TESTO

Trasmesso per l’esame in conferenza Stato-Regioni il decreto che individua le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva per 202 prestazioni (nell’ultima bozza erano 208) di assistenza specialistica ambulatoriali erogabili nell’ambito del Ssn di cui al Dm del 22 luglio 1996.
 
Ricordiamo che il provvedimento, che ha fatto infuriare i camici bianchi, prevede condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva su prestazioni di Odontoiatria, Genetica, Radiologia diagnostica, Esami di laboratorio, Dermatologia allergologica, Medicina nucleare. In sostanza se non vengono rispettate le indicazioni/condizioni la prestazione non sarà a carico dello Stato.
 
Il provvedimento è costituito dal testo e da tre allegati. Il decreto contiene le definizioni dei principali termini utilizzati e la descrizione del contenuto degli allegati.
L’allegato 1 riporta le 202 prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale cui sono associate condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza prescrittiva.
 
L’allegato 2 riporta invece le patologie diagnosticabili con le prestazioni di genetica medica; le patologie e condizioni per le quali è appropriata l’esecuzione di prestazioni di citogenetica; le patologie e condizioni oncoematologiche per le quali è indicata l’indagine genetica e/o citogenetica e le patologie e condizioni per le quali è appropriata l’esecuzione di prestazioni di immunogenetica.
 
Infine l’allegato 3 indica i criteri in base ai quali sono state identificate le condizioni di erogabilità di odontoiatria.
 
Sanzioni ai medici rimandate. Sarà un successivo accordo Stato-Regioni a individuare i criteri e le modalità per verificare che il comportamento prescrittivo dei medici sia conforme alle condizioni e delle indicazioni di appropriatezza.
 

16 Ottobre 2015

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