Dopo oltre trentacinque anni, la legge quadro sulla prevenzione e la lotta contro Hiv, Aids e infezioni a trasmissione sessuale cambia volto. L’Aula della Camera è chiamata oggi ad esaminare il testo unificato che abroga la legge 5 giugno 1990, n. 135, e introduce un sistema organico di interventi basato su un Piano nazionale triennale, screening gratuiti per l’Hpv, test anonimi capillari, centri pediatrici di riferimento e tutele rigorose contro ogni forma di discriminazione sul lavoro.
Il provvedimento si compone di dieci articoli nel testo risultante dai lavori della Commissione Affari Sociali. Ecco il contenuto articolo per articolo, sulla base del testo approvato in Commissione.
All’articolo 1 troviamo il Piano nazionale di interventi contro l’HIV, l’AIDS e le infezioni a trasmissione sessuale, che dovrà essere adottato con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. Il Piano avrà durata triennale e potrà essere aggiornato nel corso del triennio.
Gli interventi previsti includono:
- attività di prevenzione, informazione, ricerca e sorveglianza epidemiologica, con sostegno agli enti del Terzo settore (iscritti nel registro di cui all’articolo 11 del codice del Terzo settore o che comunque perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro);
- screening sul modello community-based, realizzati anche da operatori non sanitari (community health-workers) adeguatamente formati, in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- potenziamento degli organici del personale sanitario e socio-sanitario delle strutture di ricovero per malattie infettive, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- formazione obbligatoria ECM per il personale dei reparti di malattie infettive e di altri comparti sanitari, con particolare attenzione alla gestione delle comorbidità legate all’invecchiamento della popolazione HIV e alla pediatria; formazione anche per gli operatori del Terzo settore non sanitari;
- razionalizzazione dei servizi territoriali delle Asl, anche negli istituti penitenziari, per la prevenzione, il trattamento e la riduzione del danno delle infezioni a trasmissione sessuale;
- un percorso diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato che coinvolga specialisti, medici di medicina generale ed enti del Terzo settore, con attenzione alle persone vulnerabili;
- un nuovo sistema di sorveglianza unificato HIV-AIDS basato su una scheda di raccolta dati informatizzata unificata nazionale e un’unica piattaforma telematica per l’inserimento dei dati in tempo reale;
- incentivazione della distribuzione, anche gratuita, degli strumenti di prevenzione riconosciuti efficaci (in particolare per le popolazioni più esposte), anche attraverso le farmacie di comunità;
- potenziamento della ricerca di base, clinica e farmacologica.
Nella predisposizione del Piano si dovrà tenere conto del programma di prevenzione dell’HIV finalizzato ad ampliare l’accesso alla PrEP (profilassi pre-esposizione) , già previsto dall’articolo 1, comma 786, della legge di bilancio 2025.
Le regioni dovranno garantire, almeno nei capoluoghi di provincia, centri unitari per lo screening, la prevenzione e la cura gratuiti dell’HIV e delle altre infezioni a trasmissione sessuale, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore.
Infine, le regioni assicurano la co-programmazione e co-progettazione con il Terzo settore per le strategie di prevenzione e screening su modello community-based.
L’articolo 2 garantisce programmi di screening oncologici gratuiti per contrastare la diffusione del papilloma virus umano (Hpv), fermo restando quanto già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Livelli essenziali di assistenza). Un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore, stabilirà criteri e modalità attuative.
L’articolo 3 spiega che il Ministero della salute dovrà realizzare campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte alla popolazione, anche di contrasto allo stigma e ai pregiudizi. Le stesse campagne sono realizzate, di concerto con il Ministero dell’istruzione e del merito, a beneficio degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
In base all’articolo 4, ogni regione e provincia autonoma individua un centro regionale pediatrico di riferimento per la presa in carico dei minorenni con Hiv o Aids e delle loro famiglie, dotato di strutture e personale dedicati. Entro sessanta giorni, il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, stabilisce i requisiti delle strutture e i criteri per l’adeguamento dell’organico pediatrico (medico e infermieristico), assicurando la presenza di un’équipe multidisciplinare che include uno psicologo.
Viene inoltre istituito l’Osservatorio nazionale sulle malattie infettive pediatriche (con decreto ministeriale entro tre mesi), che trasmetterà una relazione annuale alle Camere. I componenti dell’Osservatorio non ricevono compensi, gettoni, rimborsi o emolumenti.
Infine, viene istituito il registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria, con le modalità di raccolta e trattamento dei dati stabilite da un regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e intesa in Conferenza Stato-Regioni.
L’articolo 5 garantisce almeno un punto di accesso gratuito e anonimo al test per l’individuazione del virus dell’HIV in ogni capoluogo di provincia. Il consenso al test è obbligatorio, salvo i casi di necessità clinica per soggetti impossibilitati a prestarlo. È possibile effettuare il test con strategia opt-out in specifici setting sanitari, al fine di migliorare la diagnosi precoce e promuovere la cultura del test.
I minorenni che hanno compiuto 14 anni possono richiedere il test senza autorizzazione genitoriale; la comunicazione dell’esito avviene alla presenza di un medico infettivologo e di uno psicologo. L’infezione accertata non può costituire motivo di discriminazione per attività scolastiche, formative, sportive, per l’accesso al lavoro e il mantenimento del posto, per l’accesso al credito e alle coperture assicurative.
In base all’articolo 6, è vietato ai datori di lavoro, pubblici e privati, svolgere indagini per accertare lo stato di sieropositività nei dipendenti o nei candidati in fase preselettiva o preassuntiva per l’instaurazione di un rapporto di lavoro. È inoltre vietato accedere ai dati sanitari del lavoratore al di fuori dei limiti previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro e sulla protezione dei dati personali. Le violazioni sono punite con le sanzioni dell’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
L’articolo 7 stabilisce che, presso il Ministero della salute, venga istituita, all’interno del Comitato tecnico sanitario, una sezione dedicata composta da rappresentanti delle professioni sanitarie e sociali, del Terzo settore (con comprovata esperienza in attività di prevenzione, screening e cura dell’HIV o di supporto delle persone affette e delle popolazioni chiave), nonché da almeno due rappresentanti del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero dell’istruzione e del merito, un rappresentante dell’Istituto superiore di sanità e un rappresentante delle regioni. I componenti operano a titolo gratuito, senza gettoni, compensi, rimborsi o emolumenti.
La sezione collabora all’attuazione del Piano nazionale e si raccorda con le Commissioni regionali (istituite in modo analogo). Il Governo presenta annualmente alle Camere una relazione sull’attuazione della legge e sulla diffusione delle infezioni tra i minorenni.
L’articolo 8 spiega che le disposizioni si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge, sottolinea l’articolo 9, si provvede con le risorse rivenienti dall’abrogazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, di cui all’articolo 10, nonché, a decorrere dall’anno 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).
Infine, con l’articolo 10, viene espressamente abrogata la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante “Disposizioni per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS”. Sono fatte salve le disposizioni adottate e le risorse finanziarie già iscritte in bilancio ai sensi della suddetta legge.