Con il via libera definitivo dell’Assemblea del Senato al disegno di legge A.S. 1146-B, l’Italia compie un passo decisivo nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nel sistema sanitario. Il testo, collegato alla manovra di finanza pubblica, introduce per la prima volta una cornice normativa nazionale in materia di IA applicata alla salute.
Tra le novità più rilevanti: il divieto di utilizzo discriminatorio dell’IA nell’accesso alle cure, il riconoscimento dell’interesse pubblico nel trattamento dei dati sanitari per finalità di ricerca, l’istituzione di una piattaforma nazionale per supportare medici e pazienti e una forte attenzione ai diritti delle persone con disabilità. Ecco cosa prevedono, nel dettaglio, gli articoli 7, 8, 9 e 10 del provvedimento.
L’articolo 7 stabilisce i principi fondamentali per l’uso dell’IA in ambito sanitario. Il messaggio è chiaro: le tecnologie devono servire a rafforzare il sistema di prevenzione, diagnosi e cura, ma senza mai sostituirsi alla decisione medica, che rimane prerogativa esclusiva dei professionisti sanitari.
Si punta a migliorare la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti, ma nel rispetto assoluto della dignità, della privacy e dei diritti della persona. È inoltre garantito il diritto all’informazione: ogni cittadino ha diritto a sapere quando viene impiegata una tecnologia basata su IA nel proprio percorso di cura.
Un’attenzione specifica è rivolta alle persone con disabilità: l’articolo promuove lo sviluppo di sistemi che favoriscano autonomia, accessibilità e inclusione sociale, contribuendo alla realizzazione del “progetto di vita” personalizzato previsto dalla recente riforma della disabilità.
Gli articoli 8 e 9 si concentrano sulla ricerca scientifica e sulla valorizzazione dei dati sanitari, oggi fondamentali per l’addestramento degli algoritmi di intelligenza artificiale. Il legislatore riconosce come di rilevante interesse pubblico il trattamento di dati personali – anche sensibili – effettuato da enti pubblici e privati non profit, Irccs o soggetti coinvolti in progetti di ricerca sanitari. In questo contesto, è ammesso anche l’uso secondario dei dati pseudonimizzati, cioè riutilizzati per nuove ricerche senza bisogno di ulteriore consenso da parte del paziente, purché vi sia un’adeguata informativa.
L’articolo 9 prevede inoltre un decreto attuativo del Ministero della Salute per disciplinare in modo semplificato il trattamento dei dati nei progetti di sperimentazione basata su IA e machine learning, anche attraverso la creazione di spazi di sperimentazione.
L’articolo 10 rappresenta una delle innovazioni più concrete: l’istituzione di una piattaforma nazionale di intelligenza artificiale per il supporto all’assistenza territoriale. Sarà gestita da Agenas e progettata per offrire supporto clinico ai professionisti sanitari e servizi interattivi ai cittadini, con suggerimenti non vincolanti su percorsi di cura, accesso ai servizi e presa in carico.
Questa piattaforma sarà integrata con il Fascicolo Sanitario Elettronico, rafforzandone le funzionalità grazie all’analisi intelligente dei dati clinici. I dati utilizzati saranno strettamente necessari e trattati nel rispetto del GDPR, sotto la supervisione di Agenas, che dovrà ottenere i pareri di Ministero della Salute, Garante Privacy e Agenzia per la cybersicurezza nazionale.