Lotta alla povertà. Il Senato approva in via definitiva la delega al Governo. Prende il via il reddito di inclusione

Lotta alla povertà. Il Senato approva in via definitiva la delega al Governo. Prende il via il reddito di inclusione

Lotta alla povertà. Il Senato approva in via definitiva la delega al Governo. Prende il via il reddito di inclusione
Il provvedimento è stato approvato con 138 voti favorevoli, 71 contrari e 21 astenuti. Gli oggetti della delega sono l'introduzione del reddito di inclusione da garantire uniformemente (in qualità di livello essenziale delle prestazioni) sull'intero territorio nazionale; il riordino delle prestazioni assistenziali; ed il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali. IL TESTO

Il disegno di legge per il contrasto alla povertà è stato approvato in via definitiva dall'Assemblea del Senato con 138 voti favorevoli, 71 contrari e 21 astenuti. Il provvedimento "collegato" alla manovra di finanza pubblica ed approvato, con modifiche, in prima lettura, dalla Camera dei deputati, reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali.
 
Nel testo si spiega che la delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Le finalità generali della delega sono costituite da: il concorso a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona; il contrasto della povertà e dell’esclusione sociale; l'ampliamento delle protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali, in modo da renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell’accesso alle prestazioni.

Gli oggetti della delega sono: l'introduzione di una misura – denominata reddito di inclusione e da garantire uniformemente (in qualità di livello essenziale delle prestazioni) sull'intero territorio nazionale – di contrasto della povertà, "intesa come impossibilità di disporre dell’insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso", e dell’esclusione sociale; il riordino delle prestazioni di natura assistenziale intese al contrasto della povertà – con esclusione delle prestazioni rivolte alla fascia di popolazione "anziana non più in età di attivazione lavorativa", delle prestazioni a sostegno della genitorialità e di quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario -. Si segnala che la Camera ha così riformulato l'oggetto in esame, mentre il testo originario faceva riferimento anche alla razionalizzazione di prestazioni di natura previdenziale, "sottoposte alla prova dei mezzi, compresi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all’estero". Il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni.
 

I princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di reddito di inclusione sono stabiliti dal comma 2, mentre il comma 6 (oltre a porre le clausole finali di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica) specifica che queste ultime norme di delega sono attuate nei limiti delle risorse del "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale". I criteri per accedervi fanno riferimento all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
 
I beneficiari della misura sono individuati, inoltre, mediante la definizione di un requisito di durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea. Viene poi prevista una revisione, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di un graduale incremento del beneficio e di una graduale estensione dei beneficiari da individuare prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone di età superiore a 55 anni in stato di disoccupazione.
 
Si prevede, infine, che i progetti personalizzati dovranno essere predisposti da una équipe multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione, secondo princìpi generalizzati di presa in carico dei beneficiari.

09 Marzo 2017

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